La compensazione delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate (Cass. civ. Sez. 5 n. 6892 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 – nella formulazione introdotta dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), d.lgs. n. 156/2015 – va interpretato nel senso che la compensazione delle spese di lite, oltre che nell’ipotesi di soccombenza reciproca, è ammissibile solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione. Il giudice deve tener conto della condotta processuale della parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, nonché dell’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza. La mera complessità e la novità delle questioni trattate non costituiscono di per sé ragioni gravi ed eccezionali, ma semmai parametri di cui tener conto al momento della liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa. La violazione di tali precetti è sindacabile in sede di legittimità, versandosi in motivazione apparente.
Il Fatto
Il contribuente, quale erede, impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ragusa il diniego di rimborso dell’IRPEF e dell’ILOR versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17, legge n. 289/2002, in relazione al sisma della Sicilia del dicembre 1990. La CTP accoglieva il ricorso, con sentenza confermata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, passata in giudicato.
L’Agenzia delle Entrate versava solo il 50% dell’importo dovuto. Il contribuente adiva quindi la CGT-2 in sede di ottemperanza per ottenere il pagamento del residuo. Il giudice dell’ottemperanza accoglieva il ricorso, ma compensava le spese di giudizio. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 70 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 24 Cost., per avere la CGT-2 omesso di pronunciare sulle spese in favore della parte vittoriosa, disapplicando il principio della soccombenza. L’amministrazione finanziaria era infatti rimasta soccombente, essendo stata condannata al pagamento del residuo importo.
La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento, evidenziando che la formulazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 applicabile ratione temporis è quella risultante dalle modifiche del d.lgs. n. 156/2015, che ha sostituito i commi 2 e 2-bis, prevedendo la compensazione delle spese soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Il tenore letterale della disposizione trova riscontro nell’art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato dall’intervento additivo di Corte cost. n. 77 del 2018, che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevedeva la compensazione anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Dalla pronuncia della Consulta la Cassazione trae le coordinate ermeneutiche fondamentali: la regola della soccombenza (art. 15, comma 1) è norma generale, mentre la compensazione (art. 15, comma 2) è norma eccezionale, costruita come correttivo della prima secondo il principio di proporzionalità. La gravità ed eccezionalità delle ragioni – richieste in via cumulativa – deve essere correlata alla condotta processuale complessivamente tenuta dalla parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, valutata in relazione all’incidenza di fattori esterni e non controllabili.
La Suprema Corte richiama il proprio consolidato orientamento, ribadito da Cass. n. 23592/2024, che ha enunciato il principio di diritto in materia. Sottolinea inoltre che la mera complessità e la pluralità delle questioni trattate non costituiscono di per sé ragioni gravi ed eccezionali; al contrario, esse rappresentano parametri di cui tener conto, in senso diametralmente opposto, al momento della liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa. Né l’infondatezza di un motivo di censura che non si ripercuote sull’esito della lite può giustificare la compensazione. Il giudice di merito che compensi le spese limitandosi a un’enunciazione astratta o non puntuale viola il precetto di legge, versandosi in motivazione apparente.
Nel caso concreto, la CGT-2 è incorsa proprio nel vizio denunciato, avendo compensato le spese sulla base dell’apodittico presupposto della “complessità e novità della questione dibattuta”, senza fornire ulteriori specificazioni. Complessità e novità, inoltre, sono state escluse dalla giurisprudenza di legittimità in subiecta materia: la questione relativa al sisma Sicilia del 1990 e all’esperibilità della domanda di rimborso ex art. 9, comma 17, legge n. 289/2002 è ritornata più volte alla Suprema Corte, con consolidati filoni giurisprudenziali che escludono tali caratteri. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CGT-2 della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, in diversa composizione, per il nuovo esame e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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