Furto in garage pertinenza abitazione inammissibile ricorso errore non manifesto (Cass. pen. Sez. 5 n. 12371 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che deduca un’erronea qualificazione giuridica del fatto non manifesta, ossia non evidente dal testo del provvedimento impugnato. La verifica dell’osservanza dell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso. Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., il garage pertinenziale dell’abitazione, funzionalmente asservito e destinato in modo durevole al suo servizio, rientra nella nozione di privata dimora. La doglianza che involga aspetti in fatto e probatori non desumibili con immediatezza dalla contestazione è altresì inammissibile.
Il Fatto
Il GIP del Tribunale di Fermo applicava agli imputati la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione ai reati di furto in privata dimora e furto pluriaggravato in concorso. Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto e la conseguente violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., non dovendosi ritenere configurabile la fattispecie criminosa del furto in privata dimora poiché il reato era stato perpetrato all’interno di un garage. Una delle ricorrenti lamentava inoltre, con distinto motivo, la violazione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente qualificato i ricorsi come proposti avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata su accordo intervenuto dopo l’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con la conseguente necessità di trattarli secondo il procedimento de plano di cui all’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ha quindi richiamato il disposto dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che limita l’impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate: motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza. Con specifico riferimento al denunciato errore di qualificazione, la Corte ha ribadito che il ricorso è ammesso solo nei casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l’errore denunciato non presentasse le caratteristiche della manifestità. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 31345 del 2017, ha ricordato che rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare. Ha quindi qualificato il garage, retrostante l’ingresso dell’abitazione della persona offesa, come pertinenza dell’abitazione, trattandosi di immobile idoneo ad arrecare utilità diretta all’abitazione e funzionalmente asservito al suo servizio in modo durevole, valorizzando la valutazione condotta sulla base del solo capo di imputazione.
Quanto al secondo motivo proposto dalla sola ricorrente, relativo al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, rilevando che la dedotta violazione, meramente asserita, involgeva aspetti in fatto e probatori non risultanti con immediatezza dalla contestazione. Ha conseguentemente condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 114 c.p. – Circostanze attenuanti
- Art. 624-bis c.p. – Furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 448 c.p.p. – Provvedimenti del giudice
- Art. 610 c.p.p. – Atti preliminari
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso