Il giudicato formatosi nei confronti del coobbligato non legittima la cartella emessa in pendenza dell’impugnazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 17323 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione apparente della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ricorre solo quando la motivazione sia del tutto mancante sotto il profilo grafico oppure meramente apparente, ovvero caratterizzata da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o da argomentazioni incomprensibili, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. Il giudicato di cui all’art. 2909 cod. civ. produce effetti esclusivamente tra le parti del giudizio nel quale si è formato e non si estende nei confronti del soggetto rimasto estraneo al processo, che abbia peraltro autonomamente impugnato lo stesso atto impositivo. In caso di obbligazione solidale, il giudicato favorevole o sfavorevole formatosi nei confronti di uno dei coobbligati non opera sic et simpliciter, potendo essere fatto valere alle condizioni di cui all’art. 1306 cod. civ., che trova applicazione anche per le obbligazioni di natura pubblicistica, nel giudizio di impugnazione dell’atto di irrogazione della sanzione. La cartella di pagamento non può essere emessa nei confronti del coobbligato che abbia impugnato autonomamente l’atto di irrogazione delle sanzioni in pendenza di tale giudizio.
Il Fatto
La società proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento emessa per sanzioni comminate al presunto legale rappresentante con un avviso divenuto definitivo per effetto di una sentenza della Commissione tributaria provinciale non impugnata. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società, osservando che il soggetto sanzionato non aveva mai rivestito la qualità di legale rappresentante e che la società aveva autonomamente impugnato l’atto di irrogazione, con giudizio ancora pendente.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello dell’Amministrazione, ritenendo che la sentenza definitiva formatasi nei confronti del presunto rappresentante non fosse opponibile alla società, la quale aveva proposto distinto ricorso. Avverso tale decisione l’Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorso era stato proposto nei confronti di un soggetto mai stato parte del giudizio di merito, dichiarando conseguentemente inammissibile il ricorso nei suoi confronti, atteso che il giudicato e le stesse vicende processuali non possono coinvolgere chi non sia stato parte del giudizio.
Quanto al primo motivo, la Corte ha escluso la sussistenza del vizio di motivazione apparente, richiamando i principi delle Sezioni Unite n. 8053/2014 e n. 22232/2016, e ha ritenuto adeguata la motivazione della CTR, che aveva spiegato le ragioni per cui gli effetti del giudicato non potevano estendersi alla società, rimasta estranea al giudizio conclusosi con la sentenza della CTP.
La Corte ha inoltre rilevato la carenza di specificità della censura, per non avere l’Amministrazione chiarito il titolo in forza del quale i due soggetti rispondevano delle sanzioni, sebbene la solidarietà non sarebbe comunque sufficiente a fondare l’operatività dell’art. 2909 cod. civ., potendo il giudicato essere fatto valere, al più, alle condizioni di cui all’art. 1306 cod. civ., nel giudizio di impugnazione dell’atto di irrogazione della sanzione.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di specificità e per la mancata dimostrazione dell’attuale pendenza della causa pregiudicante, onere gravante sul ricorrente ai sensi del principio affermato da Cass. n. 26716/2019. Il motivo è stato altresì ritenuto infondato, vertendo il giudizio sulla legittimità della cartella emessa in pendenza dell’impugnazione, questione che prescinde dal rapporto sostanziale sottostante.
La Corte ha pertanto rigettato il ricorso proposto nei confronti della società, condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1306 c.c. – Sentenza
- Art. 2909 c.c. – Cosa giudicata
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso