La mancata produzione della relata di notifica rende improcedibile il ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 10899 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di impugnazione per cassazione di una sentenza notificata a mezzo posta elettronica certificata, il ricorrente è tenuto a depositare, unitamente al ricorso e nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., la copia della sentenza munita della relata di notificazione, ovvero il messaggio PEC in formato .eml o .msg. La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso, costituisce attestazione di un fatto processuale e, in quanto espressione dell’autoresponsabilità della parte, è inemendabile, non potendo essere corretta con la memoria ex art. 380-bis o 378 cod. proc. civ. L’omesso deposito della relata determina l’improcedibilità del ricorso, salvo che la notificazione del ricorso risulti avvenuta entro il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza ovvero che la relazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di suoli ricompresi in una lottizzazione nel Comune di Bari, aveva stipulato, per il tramite del Consorzio Edilizio, una convenzione urbanistica che prevedeva la cessione di una quota di suoli e la realizzazione di opere di urbanizzazione. A seguito della revoca della procura conferita al Consorzio, la società aveva richiesto direttamente al Comune il pagamento delle somme dovute, ottenendo un decreto ingiuntivo. Il Tribunale e la Corte d’appello avevano tuttavia accolto l’opposizione del Comune, ritenendo che i rapporti dovessero intercorrere esclusivamente tra l’ente e il Consorzio.
La società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi. Nel ricorso, la società ha dichiarato che la sentenza d’appello era stata notificata il 15 dicembre 2023. A seguito della proposta di definizione accelerata per improcedibilità, la ricorrente ha depositato istanza di decisione, allegando che la dichiarazione di notifica era frutto di un mero errore materiale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto superfluo esaminare i motivi di ricorso, in quanto dagli atti emergeva in via preliminare l’improcedibilità del ricorso. La sentenza impugnata era stata pubblicata il 14 novembre 2023 e la ricorrente aveva dichiarato che la stessa le era stata notificata il 15 dicembre 2023. Il ricorso per cassazione è stato invece notificato il 9 febbraio 2024, oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento.
Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 21349 del 2022 e l’ordinanza Sez. 6-3 n. 15832 del 2021, la Corte ha affermato che, in caso di notificazione a mezzo PEC, il ricorrente deve depositare la relata di notifica inserendo nella busta telematica il messaggio in formato .eml o .msg. Tale onere non risulta assolto, poiché la società ha depositato copia della sentenza priva della relata, non prodotta neppure dal controricorrente né acquisita al fascicolo d’ufficio.
La Corte ha inoltre precisato che la dichiarazione di avvenuta notificazione contenuta nel ricorso è un atto processuale formale, inemendabile, e che la parte non può invocarne l’errore materiale in sede di memoria. Il rilievo che la controparte non abbia prodotto la relata non può assumere alcun valore, atteso che il resistente non ha interesse a tale produzione.
Infine, la Corte ha escluso che possa trovare applicazione l’indirizzo interpretativo che salva il ricorso quando la notifica risulti comunque avvenuta nel termine breve dalla pubblicazione della sentenza: nel caso di specie, la notifica del ricorso è avvenuta oltre tale termine. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile.
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Nota della Redazione
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