Ricorso inammissibile se proposto nell’interesse di società cancellata dal registro delle imprese (Cass. civ. Sez. 2 n. 23464 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di una società di capitali già cancellata dal registro delle imprese e, quindi, estinta. La cancellazione determina l’estinzione della società e si ripercuote sul mandato conferito al difensore, che deve reputarsi inesistente; conseguentemente è inesistente la procura speciale prescritta dall’art. 365 c.p.c., difettando il rapporto di mandato in mancanza del mandante. La condanna alle spese del giudizio di legittimità va pronunciata nei confronti del difensore, il quale ha l’onere di verificare la sussistenza, in capo al sottoscrittore della procura, di validi poteri rappresentativi dell’ente collettivo.
Il Fatto
La socia unica di una società a responsabilità limitata in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese, aveva convenuto in giudizio la promittente alienante, chiedendo l’esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare di vendita ovvero, in subordine, la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta. Il Tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva della socia in proprio e il difetto di capacità processuale della società cancellata, con conseguente nullità dell’atto di citazione. La Corte d’appello aveva poi dichiarato l’inammissibilità dell’appello, sul rilievo che le statuizioni in rito non erano state oggetto di gravame. Avverso tale sentenza la società cancellata, in persona dell’ex liquidatrice, ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva preliminarmente che, diversamente dai giudizi di merito, il ricorso per cassazione è stato proposto dalla sola società cancellata, in persona della sua ex rappresentante, e non anche da quest’ultima in proprio. Tale circostanza impone la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione per inesistenza del soggetto ricorrente, stante l’avvenuta estinzione della società in ragione della sua cancellazione dal registro delle imprese, la quale si ripercuote sul mandato conferito al difensore, anch’esso da reputarsi inesistente.
La Corte esclude radicalmente che al difensore firmatario del ricorso sia stata conferita una procura speciale idonea a rappresentare in sede di legittimità la società. La procura speciale necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione è, infatti, inesistente, ove conferita da una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, poiché essa presuppone un rapporto di mandato tra avvocato e cliente che non può sussistere in mancanza del mandante. La pronuncia richiama il principio già affermato da Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11507 del 30/04/2024 e da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27847 del 22/09/2022.
La peculiarità del vizio, che travolge il ricorso nella sua stessa giuridica riferibilità al soggetto nel cui nome è stato proposto, preclude il rilievo delle altre condizioni di procedibilità e ammissibilità, logicamente successive alla constatazione di una rituale instaurazione di un valido rapporto processuale. La declaratoria di inammissibilità esime, pertanto, dall’esame delle censure svolte con i motivi di ricorso.
Quanto alle spese, la Corte afferma che l’attività processuale svolta rimane nell’esclusiva responsabilità del legale, il quale deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio, indipendentemente dalla sua effettiva consapevolezza circa la carenza del potere rappresentativo. È compito dell’avvocato, che riceve un mandato e autentica la sottoscrizione della procura speciale, verificare, oltre all’identità del sottoscrittore, la sussistenza in capo allo stesso di validi poteri rappresentativi dell’ente collettivo, restando ferma l’eventuale corresponsabilità del sottoscrittore, da far valere dal difensore in un autonomo giudizio di rivalsa.
La Corte dichiara, infine, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del difensore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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