Avvalimento premiale: mancata regolarizzazione documentale non giustifica l’esclusione (TAR Sardegna n. 836 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di avvalimento premiale, l’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis, inclusi quelli di ordine generale, e la stazione appaltante ha il dovere di verificarne la sussistenza in sede di gara, senza che rilevi la distinzione tra avvalimento necessario e premiale. Tuttavia, il mancato tempestivo assolvimento dell’onere di regolarizzazione documentale, attivato tramite soccorso istruttorio, non determina automaticamente l’esclusione dalla gara, ma va calibrato in base alla funzione concretamente svolta dall’avvalimento. Qualora la carenza documentale riguardi un elemento meramente premiale dell’offerta, l’unica conseguenza ammissibile è la perdita del punteggio aggiuntivo correlato, non l’espulsione del concorrente, in applicazione dei principi di proporzionalità, favor partecipationis e risultato.
Il Fatto
La società ricorrente, invitata a presentare offerta per l’affidamento dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti ausiliari del CED della Regione, veniva esclusa dalla procedura per l’omessa presentazione della dichiarazione antimafia concernente l’impresa ausiliaria. La stazione appaltante aveva attivato il soccorso istruttorio, ma la società non aveva trasmesso tempestivamente la documentazione richiesta a causa di un asserito disguido tecnico. Avverso l’esclusione veniva proposto ricorso, deducendo l’illegittimità dell’attivazione del soccorso istruttorio, la natura non essenziale della documentazione e la sproporzione della misura espulsiva, poiché l’avvalimento aveva natura esclusivamente premiale, finalizzata all’attribuzione di un punteggio aggiuntivo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha disatteso la tesi dell’illegittimità dell’attivazione del soccorso istruttorio, affermando che le dichiarazioni richieste attenevano a un onere dichiarativo gravante sul concorrente nella fase amministrativa, distinto dal piano del controllo sostanziale demandato alla Prefettura per le verifiche antimafia. La circostanza che la documentazione fosse funzionale anche alla fase successiva alla stipula non escludeva la rilevanza in sede di gara, essendo le relative disposizioni del capitolato vincolanti per i concorrenti.
Con riferimento all’avvalimento premiale, il Collegio ha richiamato il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, 21 aprile 2026, n. 3111, secondo cui l’art. 104, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 impone all’ausiliaria di dichiarare il possesso dei requisiti richiesti senza distinguere tra avvalimento necessario e premiale, con conseguente dovere di verifica in capo alla stazione appaltante. Tale principio è stato ritenuto estensibile anche ai requisiti di ordine generale.
Quanto alla natura perentoria del termine assegnato per la regolarizzazione, il Tribunale ha ribadito che non assume rilievo il possesso sostanziale dei requisiti, essendo necessario che la trasmissione avvenga nei modi e nei termini prescritti, richiamando Cons. Stato, Sez. V, 9 settembre 2024, n. 7496. Tuttavia, la conseguenza dell’inutile decorso del termine non può essere apprezzata in modo indifferenziato, ma va parametrata alla funzione specifica del soccorso istruttorio.
Nel caso di specie, l’avvalimento era esclusivamente premiale, non incidendo sui requisiti di ammissione. La carenza documentale riguardava un elemento suscettibile di influire solo sull’attribuzione del punteggio tecnico. Di conseguenza, il mancato perfezionamento della regolarizzazione non poteva determinare l’esclusione, ma soltanto impedire la valorizzazione dell’elemento premiale correlato. Il Collegio ha precisato che il seggio di gara avrebbe dovuto dare atto della mancata regolarizzazione, lasciando alla commissione giudicatrice la sola mancata attribuzione del punteggio.
La misura espulsiva è stata ritenuta sproporzionata rispetto alla natura della carenza riscontrata, in contrasto con il principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023. Il Tribunale ha, infine, respinto la censura relativa all’obbligo di attivare il meccanismo di sostituzione dell’ausiliaria, non ricorrendo una carenza sostanziale dei requisiti ma il mancato adempimento di un onere dichiarativo. Il ricorso è stato accolto, con annullamento dell’esclusione e obbligo di riammissione, ferma la decurtazione del punteggio premiale.
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Nota della Redazione
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