Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sul pagamento (TAR Lombardia n. 1911 del 21.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale esplicato in giudicato fa stato sull’an del diritto di credito, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., ma non vincola l’amministrazione sulla esatta quantificazione di capitale residuo e interessi, che va verificata secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’inerzia dell’ente legittima l’accoglimento del ricorso e la nomina del commissario ad acta fin d’ora, per il caso di perdurante inottemperanza. Il commissario assume le funzioni solo su istanza del creditore e provvede entro centoventi giorni, senza diritto a compenso ove l’attività rientri nei compiti istituzionali.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 3522/2023, ha accertato il diritto dei ricorrenti, docenti, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente del valore di euro 500,00 annui per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2022/2023, con condanna dell’amministrazione all’erogazione e alle spese, distratte al procuratore antistatario.

Il titolo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato. L’amministrazione non ha adempiuto, sicché i creditori hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, il pagamento di euro 1.000,00 per ciascuno, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’ente debitore: essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, a norma dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Tribunale precisa però che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo e dalle ulteriori norme applicabili. Ne deriva che l’entità delle somme calcolate da parte ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione: capitale residuo e interessi vanno verificati, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Quanto ai tempi, il Collegio accerta il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30: le amministrazioni statali dispongono di tale intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti che le obbligano al pagamento di somme, prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è quindi accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti, fermo restando che i conteggi degli interessi prodotti dal creditore non vincolano l’amministrazione se non nei limiti degli artt. 1282 e segg. cod. civ.; sono dovuti anche gli accessori maturati in seguito e gli oneri di registrazione, copia e notificazione, secondo il richiamo a T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, 22 marzo 2016, n. 290.

Nel caso di inutile decorso del termine, è nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero: questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con istanza, dopo l’inutile decorso del termine assegnato, e provvederà entro centoventi giorni all’esecuzione, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari. Poiché l’attività rientra nei compiti istituzionali, nessun compenso è dovuto al commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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