Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4245 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, attivato per l’esecuzione di un giudicato recante condanna dell’Amministrazione al pagamento di somme, accoglie la pretesa ove questa sia sorretta da idonea documentazione e non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento nella dimensione che discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. I conteggi prodotti dal creditore quanto a capitale residuo, interessi e accessori non sono pertanto definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendosene verificare la misura e la decorrenza secondo titolo e legge. Accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il giudice dichiara l’inottemperanza e assegna un termine per l’adempimento, nominando il commissario ad acta per la sola ipotesi di persistente inerzia.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per due anni scolastici, la somma complessiva di euro 1.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato, ma l’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. La creditrice propone allora ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina sin d’ora di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza e la condanna alle spese con distrazione in favore dei patroni antistatari. Il Ministero si costituisce per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. La pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..
Il Tribunale precisa però la natura del giudizio. L’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto: la sua funzione è solo quella di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali va comunque verificata l’esatta misura e la decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ..
Il Collegio accerta altresì il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni dello Stato di disporre di tale intervallo, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è dunque accolto previa dichiarazione dell’inottemperanza, con assegnazione di un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento giudiziale, dedotti i versamenti intervenuti, degli ulteriori accessori di legge e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti. Nel caso di inutile decorso del termine è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi sessanta giorni, determinando definitivamente l’importo dovuto e adottando gli atti necessari. L’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata alla rifusione nell’importo di euro 800,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a..
Nota della Redazione
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