Ottemperanza al giudicato e poteri del giudice sul credito (TAR Lombardia n. 4242 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato e ne ordina l’esecuzione, assegnando un termine per il pagamento. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma mira solo al soddisfacimento di un diritto la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. I conteggi prodotti dal creditore non sono quindi definitivamente vincolanti per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va verificata misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’azione esecutiva può essere avviata e il giudice nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente ha agito per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2086/2023 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano. Con quel provvedimento il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, la somma complessiva di euro 1.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata, ma l’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza e la condanna alle spese con distrazione in favore del patrono antistatario. Il Ministero si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Il titolo posto a fondamento ha valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il ricorso è pertanto fondato.
Il Tribunale precisa però la natura del giudizio: l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma svolge soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi: di questi ultimi andranno verificati misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio accerta inoltre il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Tale intervallo, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, consente alle Amministrazioni di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è quindi accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza, con assegnazione di un termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori di legge e degli oneri di registrazione, nonché degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi sessanta giorni. L’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, liquidata in euro 800,00 per compensi oltre accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a.
Nota della Redazione
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