Revocatoria fallimentare non opponibile all’acquisizione del lotto PIP per decadenza dalla convenzione (TAR Sicilia n. 2709 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Comune dichiara la decadenza dell’assegnatario di un lotto P.I.P. dalla convenzione e dispone l’acquisizione automatica del bene al proprio patrimonio non costituisce atto di disposizione patrimoniale dell’acquirente convenuto nel giudizio revocatorio, né acquisto a titolo derivativo da quest’ultimo, ma esercizio di un potere pubblicistico sanzionatorio volto a reprimere l’inadempimento degli obblighi convenzionali. Ne consegue che non trova applicazione l’art. 2652, n. 5, c.c., non venendo in rilievo un conflitto tra il creditore che ha trascritto la domanda revocatoria e un terzo subacquirente dal convenuto. La trascrizione della domanda revocatoria e il suo effetto prenotativo non pregiudicano i plurimi interessi collettivi sottesi all’assegnazione dei lotti P.I.P., che rilevano anche nella fase esecutiva del rapporto. Il curatore fallimentare subentra nel patrimonio del fallito con i vincoli e le condizioni risolutive che gravano sui beni.

Il Fatto

Con convenzioni del 1985 e del 1993 il Comune aveva assegnato in proprietà alla società un’area ricadente nel Piano per gli insediamenti produttivi, imponendo la realizzazione di un opificio e l’avvio dell’attività entro termini prestabiliti, con previsione di incameramento automatico in caso di inadempimento. La società ha venduto i terreni a una terza società nel 1999. Il fallimento della prima è stato dichiarato nel 2011; la curatela è subentrata nel giudizio revocatorio promosso dalla banca e concluso con sentenza passata in giudicato, che ha dichiarato l’inefficacia della vendita.

Il Comune, già nel 2010, aveva avviato il procedimento di decadenza nei confronti dell’acquirente e del suo fallimento, culminato nella delibera di Giunta n. 164 del 6 settembre 2016. Con determinazione n. 700 del 22 luglio 2025 ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale dei terreni. La curatela ha impugnato la determinazione e, in via subordinata, la delibera presupposta, chiedendo l’accertamento del diritto a liquidare i beni liberi da vincoli, e poi ha impugnato con motivi aggiunti il verbale di immissione in possesso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lettera a, n. 2, c.p.a., trattandosi di esecuzione di convenzioni urbanistiche e di esercizio dei connessi poteri autoritativi. Respinge poi le eccezioni di difetto di procura: il “visto si autorizza” apposto dal giudice delegato sull’istanza del curatore integra la forma scritta richiesta dall’art. 25 del r.d. n. 267/1942 e va letto in correlazione con l’istanza, estendendosi agli atti presupposti e alle domande conseguenziali. L’impugnazione della delibera del 2016 è tempestiva, essendo la conoscenza avvenuta solo con la notifica della determinazione del 2025.

Nel merito, il Tribunale esclude l’operatività dell’art. 2652, n. 5, c.c.. Il Comune non è avente causa dall’acquirente convenuto nel giudizio revocatorio: l’acquisizione è disposta, a seguito della dichiarata decadenza, nei confronti della curatela quale assegnataria inadempiente. L’atto ha natura sanzionatoria ai sensi dell’art. 27 della legge n. 865/1971 e determina la cessazione del diritto di proprietà, non un trasferimento dal primo acquirente all’ente.

La decadenza opera come causa di risoluzione del titolo originario dell’acquirente. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 18/2020, la Cons. Stato Sez. IV n. 1864/2021 e la Cons. Stato Sez. III n. 8748/2024, il Collegio ribadisce il carattere vincolato del potere e la doverosità della risoluzione in caso di inadempimento, con retrocessione del lotto in ragione della permanente funzionalizzazione agli interessi pubblicistici. Il fallimento subentra nei beni con i vincoli e le condizioni risolutive esistenti al momento della dichiarazione.

Respinta è anche la tesi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. che imporrebbe l’azione giudiziaria: la risoluzione si verifica di diritto per effetto della dichiarazione della parte non inadempiente, qui espressa con la delibera del 2016 e ribadita con la determinazione del 2025. Il mero decorso del tempo non produce decadenza né rinunzia tacita, e difetta un affidamento incolpevole a fronte di un inadempimento prolungato e conoscibile, non essendo sufficiente la mera inerzia amministrativa.

Quanto al contraddittorio, l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 preclude l’annullamento per vizi procedimentali del provvedimento vincolato, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso. La censura di sproporzione è respinta: la tutela convenzionale non si estende alla mera aspettativa al riparto, ma solo a un diritto reale qualificato, come nel caso deciso dalla Corte cost. n. 160/2024 in materia di ipoteca. Il ricorso principale è rigettato; i motivi aggiunti avverso l’atto esecutivo sono inammissibili; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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