Inammissibilità del ricorso generico e sindacabilità del diniego delle attenuanti (Cass. pen. Sez. 7 n. 4476 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione i cui motivi siano meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, in quanto non assolvono alla funzione tipica di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. La valutazione in ordine alla attendibilità della persona offesa e alla configurabilità della rapina aggravata ai sensi dell’art. 628 cod. pen., commi 1 e 3, costituisce apprezzamento di merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione esente da evidenti illogicità. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi. La determinazione della pena, quando sia partita dal minimo edittale, con la riduzione per il rito, non è sindacabile in cassazione se non per manifesta illogicità.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta che ne aveva confermato la condanna per il reato di rapina aggravata. Il ricorso si articolava in quattro motivi. Con il primo si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 628 cod. pen., 192 e 546 cod. proc. pen., con riferimento al riconoscimento fotografico. Il secondo motivo contestava la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, cod. pen., per l’uso di un coltello. Il terzo motivo lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche. Il quarto motivo, infine, denunciava l’eccessività della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha valutato i motivi di ricorso ripercorrendo le argomentazioni della sentenza impugnata. Quanto al primo motivo, relativo al riconoscimento fotografico e alle dichiarazioni della persona offesa, la Corte ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate e non specifiche, in quanto reiterative di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, che ne aveva correttamente evidenziato l’attendibilità. La Corte ha precisato che la critica proposta in sede di legittimità non può essere solo apparente, ma deve consistere in una contestazione argomentata della sentenza impugnata.

In relazione al secondo motivo, riguardante la configurabilità della rapina aggravata ai sensi dell’art. 628, commi 1 e 3, cod. pen., il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva congruamente motivato in ordine alla sussistenza dell’attività minatoria tipica della rapina, nonché all’utilizzo da parte del ricorrente di un coltello. Anche in questo caso è stato rilevato il carattere reiterativo delle censure, già dedotte e disattese nel giudizio di appello.

Quanto al terzo motivo, concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte ha richiamato il principio per cui il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi, rimanendo gli altri implicitamente disattesi. La censura è stata ritenuta non consentita in sede di legittimità e manifestamente infondata, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità.

Il quarto motivo, riguardante l’eccessività della pena, è stato parimenti dichiarato manifestamente infondato. La Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva determinato la pena base partendo dal minimo edittale, con la riduzione di un terzo per il rito, rendendo così una motivazione adeguata e non sindacabile in cassazione. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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