Termine per impugnare il permesso di costruire dalla conoscenza delle opere (Cons. Stato n. 8483 del 23.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine per impugnare i provvedimenti autorizzativi di interventi edilizi decorre dal momento in cui le opere realizzate rivelano, in modo certo e univoco, le loro caratteristiche e, quindi, l’entità delle violazioni urbanistiche e della lesione eventualmente derivante dal provvedimento. Ai fini della decorrenza è sufficiente la conoscenza degli elementi di fatto del titolo edilizio, non occorrendo la piena contezza della qualificazione giuridica dell’intervento. La qualificazione come ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3, lett. d), del T.U. edilizia, richiede la modifica dell’organismo edilizio, anche con inserimento di nuovi elementi, ma non presuppone la demolizione e ricostruzione. Le distanze minime tra pareti finestrate non si applicano ai manufatti inseriti nello stesso corpo di fabbrica.

Il Fatto

La parte appellante, proprietaria di un appartamento in un condominio di Milano, ha impugnato davanti al TAR Lombardia il permesso di costruire rilasciato al controinteressato per la realizzazione di un sottotetto su un terrazzo esistente e per opere di manutenzione straordinaria nello stesso immobile.

Il primo giudice ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, collocando il completamento delle opere al luglio 2011 e ritenendo che da quel momento decorresse il termine di impugnazione. La parte appellante ha contestato la declaratoria sostenendo di aver avuto piena conoscenza del titolo edilizio solo in esito a un accesso documentale, con conseguente tempestività del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il principio secondo cui il termine per impugnare decorre da quando le opere rivelano in modo certo e univoco le loro caratteristiche (Consiglio di Stato sez. IV, 27/06/2023, n. 6267). Nel caso concreto, dal verbale del sopralluogo dei tecnici comunali emergeva l’avanzato stato di realizzazione dell’intervento, completo di pareti, copertura e infissi.

La diffida dell’amministratore condominiale denunciava già il mancato rispetto della distanza minima tra pareti finestrate, ossia uno dei motivi poi dedotti in giudizio. Ne deriva che la parte appellante aveva sufficiente contezza della consistenza dell’intervento almeno dal sopralluogo, con decorrenza del termine e conseguente conferma della irricevibilità del ricorso.

Nel merito la pretesa è comunque infondata. Non trovano applicazione né l’art. 9 del D.M. 1444/1968, né gli artt. 873 e 907 cod. civ., che presuppongono edifici distinti e frontistanti: il manufatto è inserito nello stesso corpo di fabbrica dell’appartamento della parte appellante. Il Collegio richiama Cass. civ. sez. II, 11/05/2016, n. 9649, secondo cui l’art. 873 cod. civ. si applica solo ai fabbricati che si fronteggiano da bande opposte rispetto alla linea di confine.

Quanto alla qualificazione dell’intervento, il sottotetto non destinato alla permanenza di persone ha comportato la sola modifica da tetto piano a tetto a falde, senza incremento dei volumi. Non era dovuto il parere del consiglio di zona, rientrando l’intervento nell’art. 66.3.1 del Regolamento Edilizio comunale. Non si ravvisa la violazione dell’art. 27, comma 1, lett. d), della L.R. Lombardia n. 12/2005, poiché mancava la demolizione e ricostruzione presupposta dalla norma dopo la Corte Costituzionale n. 309 del 2011. Trova invece applicazione l’art. 3, lett. d), del T.U. edilizia, che conferma la correttezza della qualificazione come ristrutturazione edilizia.

Le censure di legittimità restano escluse, con conseguente dequotazione della domanda risarcitoria, anche per difetto di prova dei danni asseritamente subiti. L’appello è pertanto rigettato, con condanna della parte appellante alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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