La valutazione comparativa degli inadempimenti nel contratto preliminare (Cass. civ. Sez. 2 n. 8000 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di risoluzione per inadempimento dei contratti con prestazioni corrispettive, vale anche per l’ipotesi di cui all’art. 1385, secondo comma, c.c., il principio secondo cui il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all’oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte. Tale giudizio è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile solo ove si alleghi che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa, mentre è inammissibile la doglianza che attiene alla maggiore forza di convincimento attribuita ad alcune prove piuttosto che ad altre.
Il Fatto
Il promissario acquirente conveniva in giudizio i promittenti venditori per sentir dichiarare la legittimità del recesso ex art. 1385 c.c. dal contratto preliminare, con condanna al pagamento del doppio della caparra ricevuta. I convenuti resistevano, allegando l’inadempimento dell’attore e la legittimità del loro recesso. Il Tribunale accertava l’inadempimento dei promittenti venditori, mentre la Corte d’Appello, accogliendo il gravame, dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente. Avverso tale sentenza, il promissario acquirente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente disposto la riunione dei due ricorsi, aventi identico contenuto e notificati avverso la medesima sentenza.
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte territoriale, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, non aveva fondato il proprio convincimento sulla natura essenziale del termine per la stipula, ma aveva accertato l’inadempimento del promissario acquirente valorizzando la mancata comunicazione del nominativo del notaio e dell’appuntamento per il rogito. La doglianza, pertanto, si risolveva in una rilettura delle risultanze probatorie, estranea al paradigma del vizio di motivazione.
Il secondo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e per il resto infondato. Richiamando le Sezioni Unite n. 20867 del 2020, la Corte ha precisato che la violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo ove il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti. Il mancato esame di documenti è, invece, denunciabile solo se determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo, dovendo il ricorrente indicare le ragioni per cui il documento trascurato avrebbe condotto a una decisione diversa. Nel caso di specie, la decisività dei documenti non era stata dimostrata. Nel merito, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 1385 c.c., avendo il giudice d’appello effettuato una serrata comparazione delle condotte delle parti, rilevando il differimento ingiustificato della stipula e la sua gravità nell’arco di circa otto mesi, in conformità ai principi più volte affermati dalla Suprema Corte in materia di risoluzione per inadempimento, richiamando, tra le altre, Sez. 2, n. 8140 del 2024 e Sez. 2, n. 28487 del 2023.
La Corte ha, quindi, rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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