Estinzione anticipata cessione del quinto: riparto dei costi up-front secondo curva interessi (ABF Collegio di Milano n. 4834 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto stipulato prima dell’entrata in vigore della legge n. 106/2021, il diritto alla riduzione del costo totale del credito si estende, per effetto della sentenza Lexitor e della sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, anche ai costi up-front. In assenza di specifica previsione contrattuale, la riduzione di tali costi non segue il criterio pro rata temporis, bensì il criterio integrativo secondo equità ex art. 1374 c.c., individuato nel metodo di riduzione progressiva desumibile dal piano di ammortamento (c.d. curva degli interessi). Il rimborso calcolato con tale criterio è satisfattivo e la domanda di un ulteriore importo è infondata.

Il Fatto

La ricorrente aveva stipulato nell’aprile 2018 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, da rimborsare in 120 rate mensili. Il rapporto si era estinto anticipatamente nel novembre 2022, con il pagamento della cinquantacinquesima rata. A fronte del rimborso già operato dall’intermediario per complessivi € 464,00, la cliente chiedeva un ulteriore importo di € 620,14, oltre interessi, sostenendo che la quota non goduta dei costi dovesse essere calcolata applicando il criterio proporzionale lineare a tutte le voci di costo.

L’intermediario resisteva eccependo la natura up-front delle commissioni di intermediazione e delle spese di attivazione pratica, e richiamava il rimborso già eseguito in sede di conteggio estintivo.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dal quadro normativo e giurisprudenziale. L’art. 125-sexies del D.Lgs. n. 385/1993, che recepisce l’art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, riconosce al consumatore che estingue anticipatamente il debito il diritto a una riduzione del costo totale del credito. La sentenza C-383/18 dell’11 settembre 2019 (Lexitor) ha chiarito che la riduzione riguarda tutti i costi, inclusi quelli che si esauriscono alla stipula. La Corte Costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, del D.L. n. 73/2021 nella parte in cui limitava l’applicazione retroattiva di tale principio. Ne deriva che anche per il contratto in esame sussiste il diritto alla riduzione di tutti i costi, compresi gli up-front.

Il punto dirimente diventa allora il criterio di calcolo. La ricorrente invocava l’applicazione generalizzata del pro rata temporis; il Collegio richiama invece l’orientamento consolidato formatosi dopo la Decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525 del 17 dicembre 2019. Per i contratti anteriori alla novella del 2021, in assenza di specifica previsione contrattuale, la riduzione dei costi up-front va determinata in via integrativa secondo equità ex art. 1374 c.c., con il criterio analogo a quello previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, cioè la riduzione progressiva desumibile dal piano di ammortamento.

Quanto alla qualificazione, le “Commissioni di intermediazione” per € 720,00 e le “Spese di attivazione pratica” per € 290,00, per natura e funzione remunerativa di attività preliminari alla concessione del credito, sono costi up-front. Non si applica quindi il criterio lineare, ma la curva degli interessi. Applicando tale metodo, il dovuto ammonta a € 464,00, importo già corrisposto dall’intermediario in sede di conteggio estintivo.

Il rimborso eseguito è dunque pienamente satisfattivo. La pretesa di un ulteriore importo, fondata sull’erronea applicazione del criterio pro rata a costi di natura up-front, è infondata. Il ricorso viene respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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