Estinzione anticipata cessione del quinto rimborso interessi secondo criterio pattuito dalle parti (ABF Collegio di Napoli n. 55 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento di quote della retribuzione, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito comprende anche i costi up front, secondo l’insegnamento della sentenza Lexitor recepito dal Collegio di coordinamento n. 26525/2019 e confermato dalla Corte costituzionale n. 263 del 2022. Il criterio di quantificazione del rimborso degli interessi corrispettivi non maturati è tuttavia quello liberamente scelto dalle parti nel contratto, ove non ambiguo: la previsione pattizia sul conteggio degli interessi costituisce il referente normativo avente forza di legge tra le parti ai sensi dell’art. 1372 cod. civ. e legittima l’integrazione equitativa ex art. 1374 cod. civ. solo in mancanza di diversa previsione. Il criterio del pro-rata temporis opera in via residuale, nei soli casi di ambiguità delle clausole contrattuali relative alla restituzione degli interessi.

Il Fatto

La ricorrente aveva stipulato in data 12/02/2021 un contratto di finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento di quote della retribuzione, estinto anticipatamente con decorrenza 30/04/2025. Insoddisfatta dell’interlocuzione con l’intermediario, si rivolgeva all’Arbitro chiedendo l’accertamento del diritto al rimborso di € 452,59 a titolo di interessi corrispettivi non maturati, calcolati secondo il criterio del pro-rata temporis.

La parte resistente eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per indeterminatezza della domanda. Nel merito sosteneva di aver correttamente rimborsato gli interessi non maturati applicando il criterio della curva degli interessi, in conformità alle previsioni contrattuali, e chiedeva il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di indeterminatezza della domanda. La ricorrente lamentava di non aver ricevuto il rimborso degli interessi corrispettivi non maturati secondo il criterio temporale, enunciazione che consentiva di individuare con precisione causa petendi e petitum, tanto più che era stato indicato l’ammontare del credito. Il resistente aveva potuto esercitare pienamente il diritto di difesa, cosicché — raggiunto lo scopo dell’obbligo di specificazione — non poteva dichiararsi la nullità ai sensi dell’art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ.

Nel merito il Collegio ha ricostruito il quadro normativo. L’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021, convertito nella legge n. 106/2021, aveva introdotto la dicotomia tra contratti conclusi prima e dopo la sua entrata in vigore, escludendo i costi up front per i primi. La Corte costituzionale n. 263 del 2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia».

Per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 i Collegi ABF hanno confermato i criteri fissati dalla decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019: il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile alla riduzione dei costi istantanei, in mancanza di diversa previsione pattizia basata su un principio di proporzionalità, è determinato in via integrativa secondo equità. L’estensione della ripetibilità ai costi non di durata trova conferma nel d.l. n. 104/2023, convertito nella legge n. 136/2023.

Il Collegio ha poi escluso l’incidenza della sentenza della Corte di Giustizia del 9 febbraio 2023, causa C-555/21, che concerne la specificità dei contratti di credito immobiliare residenziale. Quanto alla supposta applicabilità esclusiva del d.P.R. n. 180/1950, il suo art. 6 bis, introdotto dal d.lgs. n. 169/2012, richiama le norme bancarie e creditizie di cui al d.lgs. n. 385/1993, compreso l’art. 125 sexies.

Passando al caso concreto, il contratto prevedeva espressamente il metodo finanziario per il rimborso degli interessi corrispettivi, ossia il criterio della curva degli interessi, correttamente applicato dall’intermediario; nessun cenno al criterio temporale. Le decisioni del Collegio di coordinamento n. 6885 e 6888 del 2022 riservano il pro-rata temporis alle sole ipotesi di ambiguità delle clausole. Il ricorso è stato dunque respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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