Estinzione anticipata del prestito e rimborso dei costi up-front secondo la curva degli interessi (ABF Collegio di Roma n. 1261 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata del finanziamento contro cessione del quinto, il consumatore ha diritto alla riduzione non solo dei costi recurring ma anche di quelli up-front, compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia, con esclusione delle imposte. Il criterio di quantificazione può essere fissato da un’apposita clausola contrattuale, purché agevolmente comprensibile e rispondente a un principio di relativa proporzionalità. In mancanza di tale clausola, i costi up-front si riducono secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, mentre i costi recurring seguono il criterio di competenza economica pro rata temporis. L’integrale impegno dell’intermediario a soddisfare la pretesa, al pari della ricognizione di debito, determina la cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato in data 21.2.2018 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, con un montante da restituire in n. 72 rate mensili di € 134,00 ciascuna. Nell’aprile 2020, in corrispondenza della rata n. 26 su 72, estingueva anticipatamente il finanziamento.
Esperito senza esito il reclamo del 27.5.2025, con cui chiedeva il rimborso di € 656,22 oltre a € 200,00 per spese di assistenza professionale, il ricorrente adiva l’Arbitro. L’intermediario eccepiva la natura up-front delle commissioni di intermediazione e delle spese di attivazione pratica, offrendo il rimborso secondo la curva degli interessi per complessivi € 473,25, di cui € 20,00 a titolo di spese di ricorso, e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dall’art. 125-sexies t.u.b., emanato in attuazione dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, e richiama la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, causa C-383/18, secondo cui il diritto alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore. Il principio è direttamente applicabile anche ai contratti anteriori, come chiarito dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525 del 2019.
Il Collegio rileva però che l’art. 125-sexies t.u.b. è stato sostituito dall’art. 11-octies del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito dalla legge n. 106 del 2021. Le disposizioni transitorie del secondo comma sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023 e poi sostituite dall’art. 27 del decreto-legge n. 104 del 2023, convertito dalla legge n. 136 del 2023. Poiché il contratto è anteriore al 25 luglio 2021, continua ad applicarsi il previgente art. 125-sexies t.u.b., con il limite che le imposte non sono soggette a riduzione.
Quanto ai criteri, il Collegio richiama la decisione n. 26525 del 2019: le parti possono declinare il rimborso dei costi up-front in modo differenziato, purché il criterio sia comprensibile e proporzionato; in mancanza, si applica l’integrazione giudiziale secondo equità ex art. 1374 c.c., con il criterio analogo a quello previsto per gli interessi corrispettivi. Dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740 del 26 marzo 2020 il Collegio ha mutato il proprio orientamento per uniformarsi agli altri Collegi, estendendo la riduzione anche al compenso per l’intermediazione creditizia.
Applicando la tabella, il Collegio quantifica in € 453,19 la somma ulteriormente dovuta, importo diverso dai € 656,22 richiesti in proporzione lineare. Poiché l’intermediario ha offerto € 453,25 oltre a € 20,00 di contributo, corrispondente all’importo dovuto, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere, riconoscendo efficacia vincolante all’impegno. La richiesta di spese di assistenza professionale è respinta in base alla decisione n. 4580/2025 del Collegio di coordinamento.
Nota della Redazione
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