Box parzialmente interrato: tolleranza REC non esclude rispetto PUC (TAR Liguria n. 875 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La specificazione applicativa della definizione uniforme di piano interrato, secondo cui il terreno in aderenza si considera con uno scostamento massimo di un metro rispetto al profilo preesistente, opera esclusivamente per gli edifici pluripiano e ai fini del computo della superficie lorda e del numero dei piani. Essa non estende la propria efficacia alla disciplina delle distanze dal confine, che resta integralmente soggetta alle norme del PUC integrative dell’art. 873 cod. civ. Il manufatto parzialmente emergente dal profilo naturale del terreno integra una costruzione in senso proprio e non un’opera interrata, con la conseguenza che la sanatoria edilizia e paesaggistica non può essere rilasciata in carenza della distanza minima prescritta. La falsa rappresentazione dello stato dei luoghi negli elaborati allegati all’istanza determina la decadenza dai benefici conseguiti e travolge il parere paesaggistico favorevole reso su quella base.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile con pertinenziale box in una via cittadina, aveva realizzato nel 2002 il manufatto in parziale difformità rispetto alla concessione edilizia, risultando traslato e ampliato di sedici metri quadrati. Presentava quindi istanza di accertamento di conformità ex art. 36, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, ottenendo il parere favorevole della Commissione locale per il paesaggio e l’autorizzazione in sanatoria del vincolo idrogeologico. Il Comune comunicava il preavviso di rigetto per carenza della distanza dai confini della proprietà limitrofa e, dopo le controdeduzioni, negava la sanatoria con provvedimento del 4 giugno 2021.
La ricorrente impugnava quel diniego, inizialmente in via amministrativa e poi in sede giurisdizionale, deducendo il difetto di istruttoria e il mancato computo del margine di tolleranza previsto dal Regolamento Edilizio comunale. Nelle more il Comune, non avvedendosi del provvedimento già emesso, rigettava nuovamente la medesima istanza con atto del 9 febbraio 2023 e, con ordinanza del 17 maggio 2023, ingiungeva la demolizione del box ex artt. 31 d.P.R. n. 380/2001 e 167 d.lgs. n. 42/2004. I tre ricorsi venivano riuniti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio fissa un punto di fatto decisivo: negli elaborati allegati all’istanza il box era stato descritto come completamente interrato rispetto al piano di campagna originario, e su tale presupposto era stato reso il parere paesaggistico favorevole. A seguito di esposto e di richiesta di integrazione documentale, la stessa ricorrente produceva una tavola attestante l’interramento artificiale di una limitata porzione emergente dal profilo originario del terreno.
Su questa premessa il Tribunale ricorda che la falsa rappresentazione della realtà comporta, ex art. 75 d.P.R. n. 445/2000, la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato, cioè dal parere di compatibilità paesaggistica. Si tratta allora di stabilire se l’emersione di una porzione esigua del manufatto osti alla sanatoria in ragione della sua limitata consistenza.
Il Collegio esclude che il margine di tolleranza invocato dalla ricorrente possa soccorrerla. La specificazione applicativa della voce n. 22 del Quadro delle definizioni uniformi allegato al Regolamento Edilizio riguarda soltanto gli edifici pluripiano e rileva, sul piano urbanistico, ai fini del computo della superficie lorda e del numero dei piani. Nel caso concreto non si discute del piano interrato di un edificio plurilivello, ma di un vero e proprio edificio autonomo, secondo la definizione di cui alla voce n. 32.
Il manufatto, emergendo sia pure in parte dal profilo originario del terreno, resta dunque soggetto all’art. 4, comma 3, delle NTA del PUC, che integra l’art. 873 cod. civ. e prescrive una distanza dal confine non inferiore a cinque metri. Il Collegio richiama la nozione ampia di costruzione elaborata dalla giurisprudenza, estesa a qualsiasi manufatto non completamente interrato dotato di solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, citando Cass. civ., Sez. II, n. 8365/2020, Cass. civ., Sez. II, n. 22493/2024, TAR Sicilia Catania n. 1145/2024 e TAR Lombardia Milano n. 186/2021. Difetta quindi la conformità urbanistica.
Analogo esito per l’ordinanza di demolizione: la porzione emergente integra una volumetria visivamente percepibile e non sanabile ai sensi dell’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, secondo l’orientamento che vi ricomprende ogni incremento volumetrico finanche interrato, richiamando TAR Campania Napoli n. 6455/2023, TAR Veneto Venezia n. 1481/2023 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 8848/2022. Il parere paesaggistico favorevole non vale a salvarla, essendo stato reso su una rappresentazione falsata. Ricorsi riuniti rigettati, spese compensate.
Nota della Redazione
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