Onere della prova sulla preesistenza del manufatto e diniego di sanatoria (Cons. Stato n. 9593 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Grava sul privato l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria dell’immobile abusivo, secondo il principio di vicinanza della prova. Tale onere è temperato secondo ragionevolezza: se il privato allega concreti elementi di fatto sull’epoca dell’abuso (aerofotogrammetrie, dichiarazioni sostitutive, certificazioni), solo su quegli elementi si trasferisce in capo all’amministrazione l’onere della prova contraria. Il diniego di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 è legittimo quando difetta la doppia conformità e la documentazione offerta non è idonea a dimostrare la preesistenza del manufatto. Le istanze istruttorie volte a integrare un materiale probatorio carente sono inammissibili.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario con la coniuge di un appezzamento di terreno in zona agricola, eseguiva su un fabbricato rurale lavori di demolizione e ricostruzione. Il Comune, ritenuti i lavori privi di titolo abilitativo, ne disponeva dapprima la sospensione e poi la demolizione. Presentata istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, il Comune la rigettava e disponeva nuova demolizione, quindi l’acquisizione al patrimonio del bene e dell’area di sedime con sanzione pecuniaria.
Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, respingeva il ricorso: mancava il lotto minimo edificabile in zona E1 e difettava la doppia conformità; decisiva la mancata indicazione del manufatto nell’atto di compravendita, coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., mentre le foto aeree non provavano la consistenza originaria. Propone appello il privato, dolendosi del mancato espletamento della richiesta istruttoria e del travisamento dei fatti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ribadisce che spetta al privato dimostrare data di realizzazione e consistenza originaria dell’immobile abusivo: solo l’interessato può fornire atti e documenti idonei a radicare la ragionevole certezza dell’epoca del manufatto. Il criterio si fonda sul principio di vicinanza della prova, essendo nella sfera del privato la relativa disponibilità probatoria.
Tale rigoroso onere subisce un temperamento secondo ragionevolezza quando il privato alleghi elementi rilevanti (aerofotogrammetrie, dichiarazioni sostitutive di edificazione, altre certificazioni) e l’amministrazione non li analizzi debitamente o permangano incertezze sulla presumibile data di realizzazione. In tal caso la deduzione di concreti elementi di fatto trasferisce — e solo quella — l’onere della prova contraria in capo all’amministrazione, come affermato da Cons. Stato Sez. VI n. 1924 del 2025.
Nel caso concreto, sul versante formale rileva la mancata indicazione del manufatto nell’atto di compravendita del 2006; su quello sostanziale la documentazione prodotta, oltre a essere di scarsa intellegibilità, si riferisce a un volume di gran lunga inferiore (12 mq contro 66 mq) e a caratteristiche distinte (tettoia/baracca) rispetto a quanto in contestazione, come emerge dalla relazione comunale.
Davanti a tali approfondimenti istruttori e valutativi dell’amministrazione, il Collegio esclude i presupposti per accogliere le istanze istruttorie, volte in termini inammissibili a integrare un materiale probatorio carente posto a base delle deduzioni dell’appellante. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.