Giudizio di rinvio poteri cognitivi e rinnovazione istruttoria estorsione aggravata (Cass. pen. Sez. VI n. 298 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti del giudicato interno, può rivalutare il fatto con autonomia di giudizio, non essendo vincolato ai soli punti indicati nella sentenza di annullamento. Il giudizio rescissorio non impone la riapertura dell’istruttoria dibattimentale a richiesta di parte, dovendo il giudice assumere le prove indicate solo se rilevanti e indispensabili ai fini della decisione ai sensi degli artt. 603 e 627, comma 2, cod. proc. pen. La compressione della libertà negoziale del contraente-vittima integra il delitto di estorsione contrattuale, consistendo l’ingiusto profitto con altrui danno nel fatto stesso che il contraente sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia. La circostanza aggravante delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di almeno due persone nel luogo e nel momento della violenza o della minaccia, potendo il concorso del partecipe realizzarsi anche con la mera presenza non casuale.
Il Fatto
La sentenza della Corte di appello di Milano, in sede di rinvio dalla Suprema Corte, aveva confermato la decisione del Tribunale che, esclusa la contestata recidiva per un imputato e concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sull’aggravante per l’altro, li aveva condannati per il delitto di estorsione aggravata. I fatti, commessi dal 2001 al 2015, consistevano nell’aver costretto, con plurime violenze e minacce, i titolari di un’autofficina a indirizzare i propri clienti verso la carrozzeria di uno degli imputati e a mettere a disposizione la propria manodopera.
Avverso la sentenza di rinvio entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 627, 603 e 604 cod. proc. pen. per non aver la Corte territoriale riesaminato il merito e disposto la rinnovazione istruttoria, nonché vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante delle più persone riunite e del concorso del correo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dal principio secondo cui il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, dispone di pieni poteri di cognizione e può rivisitare il fatto con autonomia, potendo giungere a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito, salvi i limiti del giudicato interno. Il giudizio rescissorio, tuttavia, non implica la necessità di una riapertura dell’istruttoria a richiesta di parte, poiché l’art. 603 cod. proc. pen. consente l’assunzione delle prove indicate solo se indispensabili, oltre che rilevanti.
Applicando tali coordinate, la Corte rileva che i motivi comuni alle difese sono manifestamente infondati, declinati in fatto e generici. La decisione di annullamento non si era distaccata dalla ricostruzione storica contenuta nelle decisioni di merito, avendo qualificato i fatti come estorsione contrattuale proprio in ragione della logicità e completezza della ricostruzione operata dai giudici di merito. Ne deriva che la censura sulla mancata rivalutazione del merito non ha pregio.
Quanto alla rinnovazione istruttoria, la Corte conferma che la decisione impugnata ha motivatamente rigettato le richieste, non ritenute utili alla decisione, e che l’istituto ha carattere eccezionale, potendosi ricorrere ad esso solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Corretta è pertanto la decisione che, muovendosi nel perimetro tracciato dalla sentenza rescindente, ha ribadito come anche la sola compressione della libertà negoziale integri il delitto di estorsione, risultando irrilevante che l’invio dei clienti non avvenisse in maniera esclusiva.
Sul concorso e sull’aggravante, la Corte osserva che la mera presenza sul luogo di esecuzione, purché non casuale, è sufficiente a integrare l’ipotesi concorsuale ex artt. 110 e 629 cod. pen., quando sia servita a dare impulso all’azione dell’autore o maggiore sicurezza nel proprio agire. L’aggravante delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di almeno due persone nel luogo e nel momento della condotta. Accertata la partecipazione costante e duratura del correo, i ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna alle spese processuali, alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili, liquidate in euro 5.500,00 oltre accessori.
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Nota della Redazione
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