Conflitto di interessi UPD non annulla sanzione senza accertamento fatti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26508 del 09.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina del procedimento amministrativo non si applica agli atti di gestione del rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, che hanno natura privatistica, incluso il procedimento disciplinare, stante la specialità della normativa di cui all’art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001. Qualora non sia dimostrata la violazione del principio di terzietà o del diritto di difesa, non costituiscono ragione di nullità della sanzione le modalità attraverso cui si è proceduto nel corso del procedimento disciplinare, salva l’eventuale rilevanza rispetto all’accertamento dei fatti contestati e all’esercizio del diritto di difesa. Il dovere di astensione dell’addetto al procedimento non si misura sull’art. 51 c.p.c. né sulla nozione di conflitto collegata ad atti amministrativi e giudiziali. Il conflitto rileva solo rispetto a interessi personali e, se del caso, ai fini della prova dell’insussistenza del fatto o della graduazione della sanzione.

Il Fatto

Un dipendente di un ente locale, inquadrato quale dirigente, impugnava davanti al Tribunale tre sanzioni disciplinari irrogategli tra il 2018 e il 2019: due pene pecuniarie e una sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre giorni. Gli addebiti riguardavano la violazione dei principi di correttezza e leale collaborazione, in relazione a corrispondenza inviata al Segretario Generale, e l’affidamento del servizio di manutenzione degli estintori senza ricorso al MEPA.

Il Tribunale rigettava le domande. La Corte d’Appello di Napoli, in riforma, le accoglieva e annullava le sanzioni. Secondo il giudice di merito, il responsabile dell’UPD, unico componente, versava in situazione di conflitto di interessi: era stato destinatario di esposti e denunce del dipendente e aveva adottato le delibere poi impugnate. Da qui il ricorso del Comune per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto un profilo processuale, rilevando la tardività del controricorso rispetto al ricorso notificato. Passa poi al merito, dove la Corte territoriale aveva fondato l’annullamento sull’art. 6-bis legge n. 241/1990, letto come canone generale di imparzialità imposto all’addetto al procedimento disciplinare.

Il ragionamento della Suprema Corte muove dalla specialità della disciplina: il procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato è regolato dal d.lgs. n. 165/2001. Gli atti di gestione del rapporto hanno natura privatistica e non esprimono una potestà amministrativa, sicché la normativa sul procedimento amministrativo resta estranea alla materia. Invano si invoca l’art. 7 d.P.R. n. 62/2013, che pone doveri del dipendente verso l’amministrazione ma non incide sulla validità degli atti nei confronti dei terzi.

La terzietà dell’UPD non va poi confusa con l’imparzialità dell’organo giudicante. Il dovere di astensione non si misura sull’art. 51 c.p.c.: la grave inimicizia richiede reciprocità e deve riferirsi a ragioni private di rancore estranee ai compiti istituzionali. La mera presentazione di una denuncia o di un atto di impulso giudiziale non la integra, come già affermato da Cass. n. 27923/2018. Le regole sulla composizione dell’UPD perseguono solo l’obiettivo di garantire che le fasi più gravi siano condotte da un soggetto terzo rispetto al lavoratore e al capo struttura, senza ulteriori vincoli (Cass. n. 5317/2017, n. 36353/2021).

Il carattere imperativo delle regole di competenza attiene al principio di terzietà, che postula solo la distinzione organizzativa fra ufficio e struttura di appartenenza del dipendente: in mancanza di violazione di tale principio o del diritto di difesa, le modalità del procedimento non producono nullità (Cass. n. 20721/2019, n. 7267/2024, n. 2389/2026).

Applicando tali principi, la Corte ritiene che la sentenza impugnata abbia seguito una nozione di conflitto non applicabile al settore: una conflittualità legata ad atti amministrativi e giudiziali, non a interessi personali. La Corte d’Appello ha annullato le sanzioni senza alcuna indagine sulla sussistenza degli addebiti. Il conflitto, che non determina nullità diretta del procedimento, può semmai rilevare ai fini della dimostrazione dell’insussistenza del fatto o della graduazione della sanzione, anche con il regime probatorio agevolato in materia di discriminazione. Il ricorso è quindi accolto, con cassazione e rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione per l’esame nel merito degli addebiti.

Nota della Redazione

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