Guida senza patente esclude tenuità e prescrizione secondo Riforma Orlando (Cass. pen. Sez. VII n. 35999 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, perché in essa difetta il requisito della non abitualità del comportamento: la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, solo in caso di recidiva nel biennio. Il termine di prescrizione del reato si determina secondo la disciplina della legge n. 103/2017 (cd. Riforma Orlando), applicabile ai fatti commessi nella sua vigenza, con la sospensione prevista dall’art. 159, comma 2, cod. pen. nella formulazione vigente al momento del commesso reato. È inammissibile, per novità e genericità, il motivo che deduca in Cassazione una questione non devoluta al giudice di appello. All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Il Fatto
La Corte di appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva condannato l’imputato alla pena di due mesi di arresto per il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, del d.lgs. n. 285/1992, per fatti commessi nell’aprile 2018.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: mancata dichiarazione dell’intervenuta prescrizione; diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; omessa restituzione del veicolo all’avente diritto. La questione arriva così davanti alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte rileva che il ricorrente prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamando le Sezioni Unite n. 20989 del 12.12.2024. Il termine di prescrizione non è spirato, perché trova applicazione la disciplina della legge n. 103/2017, con un ulteriore periodo di sospensione di diciotto mesi da computare secondo l’art. 159, comma 2, cod. pen., nella formulazione vigente al momento del commesso reato. Nel caso concreto la prescrizione si compirà il 22 dicembre 2025, tenuto conto della sospensione di due mesi e quattro giorni determinata dal rinvio delle udienze su richiesta della difesa.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Il giudice di merito ha correttamente applicato il principio secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando il requisito della non abitualità del comportamento. La condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio, richiamando sul punto la Sez. IV n. 28657 del 05.07.2024. Il requisito della occasionalità dell’illecito risulta quindi strutturalmente escluso dalla stessa fattispecie incriminatrice.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile. La doglianza relativa alla mancata restituzione del veicolo non era stata devoluta dinanzi alla Corte di appello, secondo il principio richiamato dalla Sez. III n. 2343 del 28.09.2018; il motivo risulta inoltre generico, perché non documentato.
All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.