Crediti ereditari e indennizzo iure hereditatis per intero all’erede istante (Cass. civ. Sez. 2 n. 14268 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi della legge n. 89/2001, l’erede della parte costituita deceduta prima della conclusione del processo presupposto ha diritto all’indennizzo iure proprio soltanto per il periodo successivo alla propria costituzione in giudizio. Quando l’erede agisca sia iure hereditatis che iure proprio, occorre procedere a una ricostruzione analitica delle diverse frazioni temporali per valutarne separatamente la ragionevole durata. I crediti del de cuius non si ripartiscono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria; conseguentemente, ciascun partecipante può agire singolarmente per far valere l’intero credito comune e l’equo indennizzo liquidato iure hereditatis va riconosciuto per intero all’erede istante, non pro-quota.
Il Fatto
L’erede di una parte deceduta nel corso di un giudizio di divisione ereditaria proponeva opposizione avverso il decreto con cui la Corte d’appello aveva rigettato il ricorso per equo indennizzo relativo all’ingiusta durata del processo, sviluppatosi dal 2002 al 2023 in tre gradi di giudizio. La corte territoriale, in composizione collegiale, accoglieva l’opposizione e liquidava all’erede l’importo di euro 3.150,00, agendo esclusivamente iure hereditatis, ma dimezzando l’indennizzo in base a un presunto limite della quota ereditaria di un mezzo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha rigettato il primo motivo, confermando l’orientamento consolidato secondo cui l’erede ha diritto all’indennizzo iure proprio solo a decorrere dalla propria costituzione in giudizio, essendo la costituzione condizione essenziale per far valere la sofferenza morale da ingiustificata durata del processo. Nel giudizio di legittimità, pur non essendo applicabile l’istituto dell’interruzione, gli eredi possono prendervi parte con atto di intervento o con ricorso, mai con comparsa di costituzione.
Accolto invece il secondo motivo, la Corte ha ribadito che i crediti del de cuius, entrando a far parte della comunione ereditaria, non si ripartiscono automaticamente tra i coeredi: la regola della ripartizione automatica prevista dall’art. 752 cod. civ. riguarda solo i debiti. Ciascun partecipante alla comunione può agire singolarmente per l’intero credito comune, sicché l’indennizzo liquidato iure hereditatis va riconosciuto per intero all’erede istante. Il motivo relativo alla violazione dell’art. 101 cod. proc. civ. è stato dichiarato assorbito.
Infondato il quarto motivo, relativo alla motivazione apparente sulla scelta del moltiplicatore annuo: la determinazione del quantum dell’indennizzo e la scelta del moltiplicatore, compreso tra il minimo e il massimo indicati dall’art. 2-bis della legge n. 89/2001, costituiscono valutazioni di fatto rimesse al prudente apprezzamento del giudice di merito, sindacabili in legittimità nei soli limiti di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Accolto il secondo motivo, il decreto impugnato è stato cassato e, decidendo nel merito, la Corte ha riconosciuto all’erede l’importo complessivo di euro 6.300,00 a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali, compensando nella misura della metà le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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