Inammissibilità del ricorso per genericità e conferma del trattamento sanzionatorio (Cass. pen. Sez. 7 n. 1274 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per aspecificità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che, denunciando il vizio di motivazione in punto di congruità della pena, riproponga le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice di gravame, senza evidenziare una concreta correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e i motivi di impugnazione. La valutazione del trattamento sanzionatorio, che implichi il superamento del medio edittale, è sindacabile in sede di legittimità solo se la motivazione risulti apparente o illogica, non anche quando il giudice di merito abbia fatto congruo riferimento alla natura del fatto, all’entità del pregiudizio arrecato alla persona offesa, alla condizione di recidivo infraquinquennale e alla condotta successiva al reato.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari aveva confermato la sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Bari aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato in relazione al delitto tentato di cui agli artt. 56, 110, 624, primo comma, 625, nn. 2, 5 e 7, cod. pen., per avere, in concorso con altri, compiuto atti idonei e non equivoci diretti a impossessarsi del contenuto di un distributore automatico installato presso una tabaccheria, danneggiandone una parete con oggetti metallici senza riuscirvi per cause indipendenti dalla propria volontà.
Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla sola congruità della pena, ritenuta adeguata nonostante il superamento del medio edittale. A sostegno del motivo, la difesa ha valorizzato le dichiarazioni rese dall’imputato in sede di interrogatorio, che l’ordinanza applicativa della misura cautelare avrebbe qualificato come spontanea ammissione del coinvolgimento in alcuni dei reati contestati, oltre che come apporto informativo utile a individuare i correi e a delineare il modus operandi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che l’unico motivo di ricorso risultava affetto da genericità per aspecificità. Il vizio è stato desunto dalla mancanza di correlazione tra le ragioni poste a fondamento dell’impugnazione e le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata: il ricorrente, infatti, si è limitato a riproporre le medesime censure già discusse innanzi al giudice del gravame, senza confrontarsi effettivamente con il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale.
Quanto al merito della doglianza relativa al trattamento sanzionatorio, la Corte ha osservato che il giudice di appello non aveva affatto trascurato le dichiarazioni rese dall’imputato, ma le aveva specificamente esaminate, ritenendole in realtà generiche, prive di contenuti concreti circa l’effettiva dinamica del fatto e l’individuazione dei correi e, in parte, volte a minimizzare il proprio coinvolgimento ovvero a negare l’intenzione di travisare i fatti.
La motivazione della sentenza impugnata ha quindi fatto corretto riferimento, ai fini della dosimetria della pena, alla natura del fatto, all’entità del pregiudizio arrecato alla persona offesa, alla condizione di recidivo infraquinquennale dell’imputato e alla sua condotta successiva ai fatti, valutata come segno di crescente pericolosità sociale. Elementi, questi, che la Corte ha ritenuto idonei a giustificare il superamento del medio edittale e a escludere ogni profilo di illogicità o apparenza della motivazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso è conseguita, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro 3.000,00.
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Nota della Redazione
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