Allontanamento breve non configura evasione dalla detenzione domiciliare speciale (Cass. pen. Sez. 6 n. 4183 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detenzione domiciliare speciale ai sensi dell’art. 47-quinquies legge n. 354/1975, l’allontanamento ingiustificato del condannato dal proprio domicilio, protrattosi per non oltre dodici ore, non integra il delitto di evasione di cui all’art. 385 cod. pen., richiamato dall’art. 47-sexies della predetta legge, essendo valutabile solo in sede disciplinare e per l’eventuale revoca del beneficio. La protrazione dell’allontanamento per oltre dodici ore costituisce elemento costitutivo del reato, il cui onere di accertamento grava sulla pubblica accusa secondo le ordinarie regole probatorie; la mancata prova di tale presupposto di fatto esclude la punibilità penale. L’inversione dell’onere probatorio su un elemento costitutivo del reato integra violazione del diritto alla presunzione di innocenza di cui all’art. 6, paragrafo 2, CEDU e all’art. 48, paragrafo 1, CDFUE, nonché della direttiva 2016/343/UE. È ammissibile l’impugnazione dell’imputato avverso la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, sussistendo l’interesse a rimuovere il pregiudizio derivante dall’iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale.
Il Fatto
La Corte di appello di L’Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale di Pescara emessa all’esito del giudizio abbreviato, aveva assolto l’imputata dal reato di cui al capo A) per particolare tenuità del fatto, rideterminando la pena per la residua imputazione di cui al capo B), con esclusione della contestata recidiva.
La donna, ristretta presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare speciale, era stata chiamata a rispondere del delitto di evasione in relazione a due episodi di allontanamento dal domicilio. I giudici di merito avevano ritenuto integrati gli elementi costitutivi del reato non essendo stato provato che l’allontanamento si fosse protratto per un periodo inferiore alle dodici ore. Avverso tale decisione l’imputata aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 385 cod. pen. e 47-quinquies e 47-sexies legge n. 354/1975.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione penale ha preliminarmente ribadito l’ammissibilità dell’impugnazione dell’imputato avverso la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, sussistendo l’interesse a rimuovere il pregiudizio derivante dall’iscrizione della pronuncia nel casellario giudiziale. Sul punto la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, citando Sez. 3 n. 36687 del 2019 e Sez. 6 n. 20864 del 2025.
Nel merito, la Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano applicato una vera e propria presunzione di protrazione ultra-dodici ore dell’allontanamento, ponendo a carico della difesa l’onere di dimostrare la durata inferiore. Tale impostazione è stata ritenuta erronea, in quanto l’art. 47-sexies, commi 1 e 2, legge n. 354/1975 attribuisce rilievo penale al solo allontanamento ingiustificato protrattosi per oltre dodici ore, mentre quello di durata inferiore comporta esclusivamente la proponibilità della revoca della misura alternativa alla detenzione.
La sentenza ha chiarito che la durata ultra-dodici ore costituisce elemento costitutivo del reato di evasione, la cui dimostrazione grava sulla pubblica accusa secondo le ordinarie regole probatorie, e non già causa di non punibilità. La Corte ha richiamato il principio già affermato da Sez. 6 n. 4394 del 2014 per l’analoga fattispecie di cui all’art. 30, comma 4, legge n. 354/1975, nonché la giurisprudenza che qualifica il requisito temporale come presupposto di fatto che deve essere oggetto di prova piena.
La Corte ha infine valorizzato il quadro sovranazionale, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU — da Corte EDU, 06/12/1988, Barberà, Messegué e Jabardo c. Spagna a Corte EDU, 13/11/2014, Bosti c. Italia — e la direttiva 2016/343/UE, come interpretata dalla Corte di giustizia nella causa C-348/21, per affermare che l’inversione dell’onere probatorio su un elemento costitutivo del reato vulnera la presunzione di innocenza. In mancanza di prova sulla durata ultra-dodici ore dell’allontanamento, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio con formula piena, perché il fatto non sussiste.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.