Patrocinio a spese dello Stato e convivenza rilevante al momento della domanda (Cass. civ. Sez. 2 n. 3636 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la situazione di convivenza con il coniuge o con altri familiari, rilevante ai sensi dell’art. 76, terzo comma, D.P.R. n. 115 del 2002 per la determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare, deve essere accertata con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della presentazione della domanda, senza che assuma valore decisivo il dato formale della residenza anagrafica o del domicilio fiscale. L’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle risultanze istruttorie e all’idoneità delle prove a dimostrare l’interruzione della convivenza è insindacabile in sede di legittimità, salvi i soli vizi di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ridotti al minimo costituzionale.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Trapani che aveva rigettato la sua opposizione avverso la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La revoca era stata disposta perché, in base al certificato di residenza della figlia, risultava che la convivenza con il padre fosse cessata solo il 27.9.2020, sicché il reddito della figlia doveva essere computato per la verifica della soglia reddituale relativa all’anno fiscale 2019. Il ricorrente lamentava che il giudice di merito non avesse considerato la cessazione effettiva della convivenza, asseritamente intervenuta già dal 2018, e avesse attribuito valore confessorio alla mera indicazione della figlia tra i familiari conviventi nell’autodichiarazione allegata all’istanza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente il primo e il terzo motivo, relativi alla violazione dell’art. 76 D.P.R. n. 115 del 2002 e all’omesso esame di un fatto decisivo, ritenendoli manifestamente infondati. Sotto lo schermo della violazione di legge, il ricorrente censurava in realtà la valorizzazione, operata dal Tribunale, delle emergenze formali, assumendo che si sarebbe dovuto accertare la situazione concreta al momento della domanda. Il Tribunale aveva invece ritenuto decisive le risultanze del certificato di residenza, da cui emergeva la coabitazione fino al 27.9.2020, in un apprezzamento di fatto insindacabile dal giudice di legittimità.
La Corte ha rammentato che il giudice di legittimità non può emettere una nuova pronuncia sul fatto, richiamando Cass., Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013, né procedere a una rivalutazione delle prove, la cui valutazione è prerogativa del giudice di merito, che può fondare il proprio convincimento anche solo su alcune risultanze istruttorie. Quanto al vizio di motivazione, la Corte ha precisato che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il sindacato è ridotto al minimo costituzionale e la motivazione impugnata, non essendo apparente né illogica, era idonea a superare il vaglio.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. Sotto un primo profilo, il ricorrente non aveva indicato la fase processuale in cui le dichiarazioni rese a S.I.T. erano entrate nel processo né lo strumento utilizzato, con conseguente carenza di specificità. Sotto il secondo profilo, la Corte ha affermato che la convivenza, essendo una situazione di fatto, può essere provata con ogni mezzo e che la revoca del beneficio può essere disposta anche sulla base di elementi presuntivi, non esistendo una gerarchia tra le fonti di convincimento del giudice.
La Corte ha infine richiamato il principio di autoresponsabilità della parte, valorizzando la sentenza Cass., Sez. U, n. 21349 del 06/07/2022, e ha ritenuto coerente la valutazione del Tribunale che aveva ascritto a mero errore l’indicazione della figlia come convivente, senza che tale affermazione fosse stata smentita. Al rigetto del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e delle somme ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., oltre all’attestazione dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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