Ricorso in cassazione inammissibile senza data di pubblicazione della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. III n. 817 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la copia autentica della sentenza impugnata depositata dal ricorrente non rechi la data di pubblicazione e non sia altrimenti documentata, per certificazione o altra copia, la data di pubblicazione stessa. In tale ipotesi, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, rileva la data di deliberazione della sentenza, poiché solo la pubblicazione segna il momento da cui decorre il termine di cui all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. L’onere di dimostrare la tempestività grava sulla parte ricorrente, e la sua inadempienza non è supplita dall’attività della controricorrente né da mere asserzioni del ricorso prive di riscontro documentale.
Il Fatto
Gli eredi di una vittima degli eventi franosi verificatisi in un comune campano avevano agito in via risarcitoria contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno, il Comune e il sindaco pro tempore, la cui responsabilità penale per omicidio colposo plurimo era stata accertata con sentenza irrevocabile. Il Tribunale aveva accolto la domanda e, su domanda di regresso, aveva condannato il sindaco e il Comune a corrispondere alle amministrazioni statali un terzo delle somme.
La Corte d’appello, rigettata l’eccezione di prescrizione del credito risarcitorio, aveva riconosciuto il regresso delle amministrazioni statali nei soli confronti del sindaco, escludendolo verso il Comune, qualificato anch’esso responsabile civile indiretto e incolpevole. Le amministrazioni statali hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è stato deciso con un preliminare e assorbente rilievo di inammissibilità, che ha impedito l’esame dei tre motivi di merito, incentrati sulla decorrenza della prescrizione ai sensi dell’art. 2947, terzo comma, cod. civ. e sull’ammissibilità del regresso tra coobbligati solidali con titoli di responsabilità diversi.
Il Collegio ha richiamato il principio, cui ha dichiarato di voler dare continuità, secondo cui il ricorso va dichiarato tardivo ove il ricorrente depositi copia autentica della sentenza dalla quale non si evinca la data di pubblicazione e la notificazione sia avvenuta in una data non tempestiva rispetto al termine dell’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., nemmeno calcolando il termine dal giorno di deliberazione. Sono richiamati i precedenti Cass. n. 29263 del 2023, n. 18510 del 2023 e n. 2721 del 2014.
La Corte ha precisato che il profilo attiene all’onere probatorio della parte ricorrente sulla tempestività dell’impugnazione. Mancando nella copia autentica depositata la data di pubblicazione, e non essendo tale data documentata da alcuna certificazione né da altra copia depositata dalla controricorrente, il riferimento utile non può che essere la data di deliberazione della sentenza.
Nella specie, la copia depositata è risultata priva della data di pubblicazione. Il ricorso afferma che la sentenza sarebbe stata pubblicata in una certa data, ma tale circostanza non è stata ritualmente acquisita al processo. Il Collegio ha quindi fatto riferimento alla data di deliberazione, anteriore, rispetto alla quale la notificazione del ricorso è avvenuta tardivamente.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna delle amministrazioni ricorrenti alla rifusione delle spese in favore dei controricorrenti, distratte ai procuratori antistatari. La Corte ha escluso l’obbligo del contributo unificato aggiuntivo, trattandosi di amministrazioni statali esentate mediante prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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