Ricettazione di prodotti contraffatti e consapevolezza dalla mancanza di documentazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 18053 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La consapevolezza della provenienza illecita della merce, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione ex art. 648 cod. pen., può essere legittimamente desunta dal complesso delle emergenze processuali, ivi inclusa la mancanza di alcuna documentazione attestante l’origine dei prodotti, specialmente quando gli stessi risultino recapitati dall’estero mediante corriere. Non è consentito dedurre in sede di legittimità profili di censura che si risolvano nella mera reiterazione di doglianze già proposte in appello e adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale. In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dalla norma, laddove risulti evidentemente decisivo.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta che ne aveva confermato la responsabilità per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen., relativi alla detenzione per la vendita di prodotti con marchi contraffatti e alla loro ricettazione. Nei primi due motivi di ricorso, l’imputato deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della consapevolezza della provenienza illecita dei beni e all’esclusione dell’ipotesi del falso grossolano. Con il terzo motivo lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi due motivi di ricorso non formulati nei termini consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati. Le doglianze, infatti, si risolvevano nella reiterazione di profili già dedotti in appello e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione congrua e incensurabile. Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, il giudice di merito si era correttamente conformato al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che la Corte richiama espressamente.
Nel merito, è stato evidenziato come i giudici di appello avessero congruamente motivato in ordine alla natura contraffatta dei beni rinvenuti nella disponibilità dell’imputato. La sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione è stata correttamente desunta dalla consapevolezza della provenienza illecita della merce, ricavata dalla circostanza che il prevenuto non disponesse di alcuna documentazione attestante l’origine dei prodotti, nonostante questi fossero stati recapitati dall’estero mediante corriere. La Corte ha ritenuto tale elemento indiziario decisivo e logicamente coerente con il quadro probatorio complessivo.
Quanto al terzo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la Suprema Corte ha ribadito il principio per cui la motivazione è adeguata quando dia conto dell’assenza anche di uno solo dei presupposti richiesti dalla norma, purché tale elemento risulti evidentemente decisivo. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente escluso la causa di non punibilità in ragione dell’elevato numero di prodotti rinvenuti nella disponibilità dell’imputato, la cui successiva commercializzazione avrebbe comportato un danno di rilevante entità. Tale valutazione è stata ritenuta esente dal vizio di motivazione dedotto.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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