Associazione per delinquere finalizzata a truffe on line (Cass. pen. Sez. II n. 41033 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 416 cod. pen., è sufficiente la predisposizione di un’organizzazione strutturale, anche minima e rudimentale, di uomini — con ripartizione di ruoli e partecipazione ai proventi illeciti — e di mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti. La qualifica di organizzatore spetta a chi, in autonomia, cura il coordinamento e l’impiego delle strutture e delle risorse associative, reperendo i mezzi necessari al programma criminoso, con attività essenziale e infungibile. Il dolo di partecipazione è integrato dalla coscienza e volontà di aderire stabilmente al sodalizio e può essere provato mediante comportamenti significativi di attiva e stabile partecipazione, nonché dalla ripetuta commissione dei reati fine. In tema di pena sostitutiva, il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi solo se la richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità risulti formulata, al più tardi, nel corso della discussione del gravame, con riscontro nel relativo verbale di udienza.

Il Fatto

All’esito di un giudizio dibattimentale, il Tribunale di Alessandria ha dichiarato due imputati responsabili — il primo in qualità di organizzatore, il secondo di partecipe — del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di truffe on line, mediante inserzioni su siti internet relative alla locazione di appartamenti inesistenti in località turistiche, con successiva conduzione di trattative e incasso di caparre.

Il Tribunale ha inoltre riconosciuto la responsabilità per alcuni reati fine e dichiarato la non procedibilità per quelli estinti; ha condannato il primo imputato a sette anni e otto mesi di reclusione e il secondo a due anni e sette mesi. La Corte di appello di Torino, in parziale riforma, ha dichiarato non doversi procedere per i residui reati di truffa, confermato la colpevolezza per il delitto associativo e rideterminato le pene in cinque anni e in un anno e quattro mesi. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al ricorrente condannato come organizzatore, il dedotto vizio motivazionale è stato ritenuto anzitutto generico, perché la contestuale proposizione dei tre profili dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. impone al ricorrente di indicare su quale profilo la motivazione manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica.

Nel merito, la Corte ha confermato che la sentenza impugnata contiene ampia motivazione sulla sussistenza del delitto associativo e sull’appartenenza al sodalizio con ruolo di promotore e direzione organizzativa. Il collegio di merito aveva valorizzato la confessione stragiudiziale resa dall’imputato nel corso di una conversazione telefonica, la cui utilizzabilità non era stata contestata con l’atto di appello, trovando pieno riscontro nelle dichiarazioni delle vittime, negli esiti delle perquisizioni e nel servizio di osservazione della polizia giudiziaria.

Richiamando il consolidato indirizzo di legittimità (Sez. 6 n. 15573 del 2017, Sez. 6 n. 44064 del 2024, Sez. 3 n. 2039 del 2018), la Corte ha ribadito che per la configurabilità del reato associativo è sufficiente un’organizzazione strutturale anche minima, di uomini e mezzi, funzionale a una serie indeterminata di delitti, e che la qualifica di organizzatore spetta a chi cura in autonomia il coordinamento delle risorse associative con attività essenziale e infungibile. Quanto al dolo, esso è integrato dalla coscienza e volontà di partecipare stabilmente al programma delinquenziale, desumibile anche dal numero dei reati fine.

Quanto al secondo ricorrente, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla pretesa illogicità della motivazione rispetto all’assoluzione del coimputato, poiché non sussiste la denunciata disparità di trattamento: gli elementi probatori valorizzati a carico del ricorrente — l’elevato numero dei reati fine attribuibili, il sequestro di telefoni e sim card, il servizio di osservazione con il coimputato intento a inserire annunci — sono risultati assai più pregnanti e non emersi a carico di chi è stato assolto. Parimenti non consentito è stato il motivo sull’omessa pronuncia in ordine alla sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità: dall’esame del verbale di udienza del giudizio di appello non risulta alcuna traccia della richiesta, essendosi il difensore limitato a chiedere l’accoglimento dei motivi, e il carteggio allegato al ricorso non è munito della prova di deposito presso i giudici di secondo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *