Desistenza volontaria esclusa se l’interruzione deriva da causa esterna (Cass. pen. Sez. VII n. 35813 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La desistenza volontaria non è configurabile quando la rinuncia a portare a termine il delitto è determinata da cause esterne, e in particolare dall’intervento della persona offesa che interrompa l’azione criminosa. La disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalle successive riforme. Il ricorso che riproponga le medesime doglianze già esaminate e disattese dal giudice di appello, senza confrontarsi con la motivazione impugnata, è inammissibile per genericità.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 4 febbraio 2026, confermava la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell’imputato per il delitto di tentato furto in privata dimora. Il giudice di merito, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e applicata la recidiva qualificata, aveva irrogato la pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa.
Avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi: la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al negato riconoscimento della desistenza volontaria, e la violazione di legge quanto al mancato riconoscimento dell’intervenuta prescrizione del reato contestato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile per genericità. Il ricorrente, osserva la Corte, non si confronta realmente con la motivazione impugnata ma ripropone a questa Corte di legittimità le medesime doglianze già sottoposte al giudice di appello, che le aveva motivatamente e correttamente disattese.
Nel merito della questione, la Corte di merito aveva evidenziato che la configurabilità della desistenza volontaria è esclusa allorché la rinuncia a portare a termine il furto sia stata determinata da cause esterne. Nel caso concreto, l’apprensione del bene era stata interrotta dall’intervento della persona offesa, che aveva bloccato l’imputato — già introdottosi nel cortile della sua casa — e aveva chiamato le forze dell’ordine. L’interruzione dell’azione criminosa non era dunque espressione di una scelta volontaria dell’agente.
Il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La data di commissione del reato contestato (13 gennaio 2018, come da capo di imputazione) ricade nell’ambito di operatività della c.d. “Legge Orlando” (legge n. 103/2017). Le Sezioni Unite n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti hanno chiarito che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla citata legge, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3/2019 prima e dalla legge n. 134/2021 poi.
Nessun ausilio alla doglianza deriva dal richiamo alla Corte costituzionale, che con sentenza n. 38 del 2026 ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Corte di appello di Lecce involgenti l’interpretazione delle Sezioni Unite sopra richiamate. La Corte di appello, intervenuta il 4 febbraio 2026, ha correttamente escluso che il termine di prescrizione fosse spirato, dovendosi aggiungere al termine massimo di anni sette e mesi sei — in scadenza il 13 luglio 2025 — il periodo di sospensione di un anno e mesi sei previsto dalla normativa richiamata, con slittamento del termine finale al 13 gennaio 2027.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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