Nessun risarcimento da sconto illegittimo per il tetto di spesa non impugnato (Cons. Stato n. 1695 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta risarcitoria per l’illegittima applicazione dello sconto alle tariffe della specialistica ambulatoriale è infondata quando il tetto di spesa contrattualizzato, rimasto fermo per effetto di un atto amministrativo non impugnato, avrebbe comunque impedito alla struttura di percepire le tariffe piene. In tal caso manca il nesso causale ex art. 2043 c.c., perché il pregiudizio dedotto trova la propria origine in un fattore causale estraneo e diverso, costituito dai limiti di budget. Il danno risarcibile, ove astrattamente configurabile, potrebbe consistere nei soli maggiori costi sostenuti per erogare il volume di prestazioni eccedente il quantum necessario a esaurire il budget; ma tale voce deve essere allegata e provata, non potendosi supplire al difetto di prova con la C.T.U. o con la liquidazione equitativa.
Il Fatto
La Regione Sardegna, con la D.G.R. n. 21/12 del 24 aprile 2018 e il relativo schema di contratto, aveva previsto per il triennio 2018-2020 l’applicazione alle tariffe della specialistica ambulatoriale dello sconto di cui all’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006. Investito dell’impugnativa, il TAR Sardegna con sentenza n. 981/2018 aveva annullato in parte qua la delibera, recependo l’indirizzo di Cons. Stato n. 4902 del 10 agosto 2018, secondo cui lo sconto non operava oltre il 31 dicembre 2008.
Con la successiva D.G.R. n. 61/26 del 18 dicembre 2018 la Regione aveva applicato le tariffe non scontate, ma aveva sterilizzato l’incremento mediante una riduzione del volume delle prestazioni, nella invarianza del tetto di spesa. La struttura sanitaria ha quindi chiesto il risarcimento del lucro cessante, pari alla differenza tra quanto percepito e le tariffe integrali sulle prestazioni erogate. Il TAR ha rigettato la domanda per difetto di nesso causale, di prova del danno e di colpa; la struttura ha appellato.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato conferma il rigetto, incentrando la decisione sul nesso causale. La pronuncia di annullamento della clausola contrattuale era stata seguita, con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2018, dalla D.G.R. n. 61/26, non impugnata: essa ha mantenuto fermo il tetto di spesa e ridotto le prestazioni originariamente previste, in coerenza con l’art. 11 del contratto e con l’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis), del d.lgs. n. 502/1992.
Il pregiudizio lamentato non deriva dall’applicazione dello sconto, ma dalle modalità con cui l’Amministrazione ha governato gli effetti della declaratoria di illegittimità. La struttura, non impugnando la rimodulazione, ha di fatto accettato di essere remunerata per un numero inferiore di prestazioni. La Sezione reputa il primo motivo assorbente ogni altra questione.
Quanto alla quantificazione, la Corte rileva che la pretesa si scontra con il carattere invalicabile del tetto di spesa, che ex se sterilizza ogni riconoscimento della decurtazione: la struttura ha raggiunto il budget erogando un maggior volume di prestazioni, onde la domanda ha a oggetto remunerazioni che non avrebbe comunque potuto percepire. La giurisprudenza esclude da tempo corrispettivi extra tetto (Cons. Stato n. 2837/2024).
L’unica conseguenza “immediata e diretta” ex art. 1223 c.c. sarebbe potuta essere quella dei maggiori costi sostenuti per erogare le prestazioni in eccedenza, ma essa non corrispondeva al petitum e difettava di prova: le fatture prodotte non documentavano la tipologia delle prestazioni, non consentendo di scorporare quelle non necessarie a prezzo pieno. La Sezione ribadisce la distinzione tra onere di allegazione e onere della prova (Cons. Stato n. 4339/2025): il giudice non può sostituire le pretese inaccoglibili con altre ammissibili, né sollevare la parte dal proprio onere. In applicazione della ragione più liquida, resta assorbita ogni censura sulla colpa. Spese compensate.
Nota della Redazione
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