Sequestro impeditivo ammissibile anche per gli enti: decisione della Cassazione penale (Cass. pen. Sez. 2 n. 19893 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il sequestro preventivo impeditivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. anche in relazione alla responsabilità da reato degli enti, non sussistendo una totale sovrapposizione e quindi incompatibilità logico-giuridica tra il suddetto sequestro e le misure interdittive di cui al d.lgs. n. 231/2001. La misura interdittiva paralizza l’uso del bene criminogeno solo in modo indiretto e temporaneo, mentre il sequestro e la successiva confisca colpiscono direttamente il bene. Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, rientrando in tale nozione i vizi della motivazione così radicali da renderla del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il legale rappresentante di due società aveva proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva rigettato l’appello cautelare, confermando il sequestro preventivo delle società e dei crediti d’imposta fino a euro 3.242.063,00. Il sequestro era stato disposto per i reati di cui all’art. 640-bis cod. pen., contestando all’indagato di avere indebitamente acquisito crediti d’imposta mediante documentazione inesatta in relazione alla misura agevolativa del “Superbonus 110%” e ad altri bonus fiscali.

Il ricorrente aveva dedotto, con il primo motivo, il vizio di motivazione apparente per l’omessa valutazione delle allegazioni difensive relative a dodici dei diciassette cantieri. Col secondo motivo aveva eccepito l’inammissibilità del sequestro impeditivo in relazione alle società, trattandosi di misura non consentita per gli enti, e la carenza motivazionale sul periculum in mora.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile, poiché la prospettazione difensiva non integrava i vizi di motivazione che legittimano il ricorso per cassazione. La lettura dell’ordinanza impugnata consente di apprezzare una motivazione non priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. La Corte ha richiamato il principio per cui il ricorso è ammesso solo per violazione di legge; la motivazione apparente si verifica solo quando l’apparato argomentativo sia del tutto mancante. Nel caso di specie, la doglianza era generica, non avendo il ricorrente individuato specificamente le omissioni argomentative.

Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. In tema di responsabilità da reato degli enti, la Corte ha chiarito che il sequestro impeditivo non è incompatibile con le misure interdittive di cui al d.lgs. n. 231/2001. La misura interdittiva paralizza l’uso del bene solo in modo indiretto e temporaneo; il sequestro, invece, colpisce direttamente il bene, eliminando il pericolo che venga destinato alla commissione di altri reati.

Quanto al periculum in mora, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale: il d.l. n. 39/2024, che aveva vietato la cessione del credito dopo il 31 marzo 2024, non escludeva che le società potessero adottare ulteriori schemi fraudolenti per ottenere indebiti vantaggi fiscali. La valutazione aveva tenuto conto della sistematica destinazione delle società al conseguimento di crediti mediante artifici.

La Corte ha inoltre precisato che la nuova disciplina potrebbe riguardare la finalità impeditiva dei soli crediti d’imposta, lasciando impregiudicata la finalità impeditiva del sequestro delle società e la funzione anticipatoria del sequestro in funzione della confisca. È stata infine dichiarata tardiva la deduzione relativa alle dimissioni del precedente amministratore, circostanza non dedotta e indimostrata. Inammissibile il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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