Costituzione tardiva del contumace e divieto di domanda riconvenzionale nel processo per usi civici (Cass. civ. Sez. 2 n. 10613 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte che, rimasta contumace in un giudizio, si costituisca tardivamente — anche a mezzo degli eredi, quali aventi causa — deve accettare il processo nello stato in cui si trova, non potendo compiere attività processuali precluse alla parte già contumace. La proposizione, da parte del contumace costituitosi in ritardo, di una domanda riconvenzionale avente ad oggetto l’accertamento della natura privata dei fondi è inammissibile perché nuova e tardiva, ove le altre parti non abbiano accettato, esplicitamente o implicitamente, il contraddittorio su di essa. La dispensa dalle forme della procedura ordinaria prevista per il processo commissariale dall’art. 31, comma 1, legge n. 1766/1927 non vale per gli snodi fondamentali del procedimento, tra cui la disciplina della contumacia volontaria e della tardiva costituzione. La complessità e l’insolita durata del giudizio, unite alla novità della questione, integrano le gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c.
Il Fatto
La controversia trae origine da un giudizio iniziato nel 1919 dal Comune di San Nicandro Garganico per l’accertamento dei confini con il Comune di Lesina e della natura demaniale civica dei terreni dell’istmo tra Foce Schiapparo e Torre Miletto, proseguito davanti al Commissario per gli usi civici dopo due accordi transattivi del 1933 e del 1934. Nel 1940 il Commissario aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di alcuni proprietari, tra cui il dante causa dei ricorrenti, rimasto contumace e deceduto nel 1993.
Con la sentenza n. 1/2018 il Commissario rigettava l’originaria domanda del Comune, affermando che nessun territorio del demanio di San Nicandro fosse posseduto dagli aventi causa dell’ex feudatario di Lesina. Nel giudizio di riassunzione si costituivano gli eredi del proprietario contumace, chiedendo l’accertamento della natura privata dei terreni a loro intestati. La Corte d’appello di Roma, sezione usi civici, con la sentenza n. 2391/2020 rigettava il reclamo principale del Comune e i reclami incidentali degli eredi, ritenendo la loro domanda nuova e inammissibile perché tardivamente proposta.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel valutare i tre motivi di ricorso strettamente connessi, chiarisce che l’atto posto in essere dagli eredi nel 2015 non costituisce un intervento di terzi, ma una costituzione tardiva in qualità di aventi causa di una parte chiamata in giudizio nel 1940 e mai costituitasi. Pertanto, pur essendo ammissibile la loro costituzione, gli eredi subentrano al dante causa nella medesima posizione processuale e devono accettare il processo nello stato in cui si trova.
La Corte esamina l’evoluzione della disciplina della contumacia volontaria dal codice del 1865 alle riforme degli anni 1990, rilevando come la regola della costituzione tardiva sia rimasta sostanzialmente immutata: il contumace può costituirsi, ma per essere ammesso a compiere attività precluse deve provare che la nullità della citazione o della notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, ovvero che la mancata costituzione è dipesa da causa a lui non imputabile.
Quanto alla qualificazione della richiesta degli eredi, la Corte osserva che l’oggetto del processo era limitato all’accertamento del confine tra i due Comuni e del possesso con uso civico di parte del territorio, sicché la domanda di accertamento della natura non demaniale dei terreni e della proprietà privata esclusiva in capo agli eredi integra una domanda riconvenzionale, non una mera difesa. Richiamando le Sezioni Unite n. 4712/1996, la Corte ricorda che il divieto di introdurre una domanda nuova nel corso del giudizio di primo grado, nella disciplina anteriore alla novella del 1990, era posto a tutela della parte destinataria della domanda: la violazione non è sanzionabile solo in presenza di accettazione esplicita del contraddittorio o di comportamento concludente. Nel caso di specie le controparti hanno invece eccepito l’inammissibilità.
La Corte esclude altresì che la specialità del processo commissariale possa condurre a diversa conclusione: la dispensa dalle forme della procedura ordinaria, prevista dall’art. 31, comma 1, legge n. 1766/1927, non può valere — come precisato dalle Sezioni Unite n. 33012/2018 — per gli snodi fondamentali del procedimento, tra cui la disciplina della contumacia volontaria. Il ricorso principale è pertanto respinto.
Quanto al ricorso incidentale concernente la compensazione delle spese, la Corte lo ritiene infondato: la vicenda presenta una complessità peculiare, origine risalente, pronunce commissariali riformate e una questione mai affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, integrando le gravi ed eccezionali ragioni individuate dalla Corte costituzionale n. 77/2018. Le spese del giudizio di cassazione sono compensate tra tutte le parti.
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Nota della Redazione
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