Sgombero del bene confiscato dovuto anche senza destinazione e senza diritto all’abitazione (Cons. Stato n. 9832 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di sgombero di un immobile definitivamente confiscato ai sensi dell’art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 costituisce atto dovuto dell’Agenzia nazionale, non condizionato dalla previa adozione del provvedimento di destinazione del bene. Le censure che investono la disciplina della confisca di prevenzione, sollecitando la sostituzione della stessa con una confisca per equivalente a tutela della casa familiare, attengono a un segmento dell’attività giuridica antecedente allo sgombero e sfuggono alla cognizione del giudice amministrativo, con conseguente difetto di rilevanza della relativa questione di legittimità costituzionale. Una volta intervenuta la definitività della confisca e l’acquisizione del bene al patrimonio pubblico, la posizione degli occupanti non integra un diritto all’abitazione tutelabile, degradando a interesse di mero fatto. Il termine concesso per il rilascio, valutato nel concreto svolgimento della vicenda amministrativa, non è irragionevole.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato davanti al TAR Lazio un’ordinanza con cui l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata aveva ingiunto lo sgombero di immobili siti nella Provincia di Foggia. L’ordine seguiva a una confisca di prevenzione disposta dal Tribunale della prevenzione di Bari, confermata in appello e divenuta definitiva nel novembre 2022.
Nel corso del giudizio l’Agenzia aveva notificato una seconda ordinanza di sgombero, riferita a un immobile sito nella Provincia di Bari adibito a residenza familiare. Con motivi aggiunti i ricorrenti ne hanno dedotto l’illegittimità derivata dall’asserita incostituzionalità e contrarietà alle norme CEDU della disciplina della confisca, nonché l’irragionevolezza del termine di centoventi giorni assegnato per il rilascio. Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e respinto i motivi aggiunti, ritenendo la questione di costituzionalità irrilevante e manifestamente infondata ed escludendo la configurabilità di un diritto all’abitazione sul bene confiscato. Contro questa decisione è proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, che i ricorrenti ritenevano afferente ai poteri esercitati dall’Agenzia in sede di destinazione. La tesi non è condivisa. Le censure, anche là dove invocano gli artt. 2, 3, 29, 30, 31 e 117, comma 1, Cost. e il parametro interposto degli artt. 6, 7 e 8 CEDU, investono il sistema normativo delle misure di prevenzione e la fase di determinazione della misura, anteriore all’esecuzione dello sgombero. L’oggetto del giudizio resta circoscritto all’ordinanza di rilascio, unico atto attratto al petitum demolitorio.
Sul versante convenzionale la Corte richiama la recente pronuncia della Corte EDU, sez. I, 13 febbraio 2025, Garofalo e al. c. Italia, che ha confermato la legittimità della confisca di prevenzione. Quanto al Giudizio pendente, rileva che uno dei quesiti rivolti all’Italia concerne il ne bis in idem, sicché le considerazioni dell’arresto del 2025 valgono come assorbenti. La pronuncia Episcopo e Bassani c. Italia del 19 dicembre 2024 riguarda invece un’ipotesi in cui la confisca era stata disposta dopo l’assoluzione, mentre nel caso di specie l’assoluzione è successiva: evenienza che potrà fondare una richiesta di revocazione, restando centrale la natura preventiva dell’istituto.
Un passaggio decisivo riguarda la qualificazione della posizione soggettiva. La definitività della confisca e l’avvenuta acquisizione del bene al patrimonio pubblico ridimensionano l’interesse privato, che degrada a interesse di mero fatto. La Corte distingue poi la configurazione costituzionale del diritto all’abitazione, letto come diritto sociale fondamentale e finanziariamente condizionato secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata, dalla dimensione convenzionale dello stesso, declinata come libertà negativa di scelta del domicilio. Da questa non convergenza la Corte trae conferma dell’assenza di ragioni per una nuova rimessione alla Consulta, restando eventuali correzioni normative rimesse al legislatore. L’istanza di rimessione è quindi disattesa per carenza del presupposto della rilevanza.
Il secondo motivo, relativo al termine per lo sgombero, è respinto. La Corte osserva che l’ordine del maggio 2024, reiterato nel luglio successivo con ulteriore termine, ha fatto seguito a una confisca definitiva risalente al novembre 2022, con una tempistica che ha consentito agli occupanti di prepararsi al rilascio. La congruità del margine è affermata anche in rapporto all’entità finale assunta nel concreto svolgimento della vicenda.
Sul rapporto tra confisca e destinazione, la Corte ribadisce che l’ordinanza di sgombero è atto dovuto e non condizionato dalla previa destinazione. L’art. 45-bis d.lgs. n. 159/2011 va letto in coordinamento con l’art. 48, in chiave pubblicistica, mentre l’art. 47, comma 2, ultimo periodo, richiamando l’art. 823, comma 2, cod. civ., conferma che ogni diversa eventualità resta rimessa all’apprezzamento discrezionale dell’Agenzia. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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