Diniego generiche, pena inferiore alla media e beneficio implicito (Cass. pen. Sez. 2 n. 14403 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da motivazione implicita quando il giudice di merito abbia adeguatamente illustrato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi. La congruità della pena, determinata in misura di gran lunga inferiore alla media edittale, attenua l’obbligo motivazionale, potendo essere sufficiente il richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., anche con espressioni sintetiche. Le ragioni del diniego della sospensione condizionale della pena possono ritenersi implicite nella motivazione con cui siano state negate le attenuanti generiche, in ragione della pericolosità del reo. È, invece, inammissibile per genericità la richiesta di sostituzione della pena detentiva che non svolga una compiuta ricognizione dei requisiti previsti dall’art. 20-bis cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pisa, rideterminava la pena per tre imputati, dichiarando estinti per prescrizione alcuni capi di imputazione e confermando le condanne per i reati di associazione per delinquere, furto pluriaggravato, ricettazione e rapina.
Avverso la decisione proponevano ricorso per cassazione tutti gli imputati, deducendo la mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla conferma del trattamento sanzionatorio, alla omessa risposta sulla richiesta di sospensione condizionale della pena e di sostituzione della pena detentiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.
In relazione alla posizione del primo ricorrente, i giudici hanno richiamato l’orientamento per cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche deve ritenersi sorretto da motivazione implicita quando sia stato adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva espressamente valorizzato le modalità della condotta e l’intensità dell’elemento soggettivo, rendendo non censurabile in sede di legittimità la mancata replica a ogni specifica deduzione difensiva.
Quanto alla posizione del secondo ricorrente, la Corte ha ritenuto adeguato l’apparato giustificativo in tema di trattamento sanzionatorio. Ha precisato che, quando la pena irrogata è di gran lunga inferiore alla media edittale, l’obbligo motivazionale si attenua, potendo risultare sufficiente il richiamo ai criteri dell’art. 133 cod. pen. o anche solo alla congruità della pena. Il diniego della sospensione condizionale è stato ritenuto implicitamente motivato dal richiamo alla pericolosità del comportamento dell’imputato, già posto a fondamento del mancato riconoscimento delle attenuanti.
La richiesta di sostituzione della pena detentiva è stata, invece, dichiarata inammissibile per la sua formulazione del tutto generica, priva di una compiuta ricognizione dei requisiti per l’applicazione dell’art. 20-bis cod. proc. pen. I motivi generici restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando il giudice di appello non abbia pronunciato in concreto tale sanzione, donde il difetto di motivazione non può essere dedotto in cassazione.
Per il terzo ricorrente, la Corte ha escluso che le censure sulla ricostruzione probatoria potessero trovare ingresso, trattandosi di una prospettazione alternativa finalizzata a sollecitare una rivisitazione degli elementi di fatto preclusa in sede di legittimità dall’art. 606 cod. proc. pen., in presenza di una “doppia conforme” in cui la sentenza di appello si salda con quella di primo grado in un corpo decisionale unitario.
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Nota della Redazione
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