No alla riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni (Cass. pen. Sez. 7 n. 9277 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La censura con cui si contesta la qualificazione giuridica del fatto come tentata estorsione, anziché ai sensi dell’art. 393 cod. pen., è inammissibile in sede di legittimità quando la motivazione della sentenza impugnata sia incensurabile e conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza, poiché le relative doglianze si risolvono in una alternativa lettura del merito e in un diverso significato da attribuire alle risultanze processuali. È, altresì, inammissibile la censura generica sull’eccessività della pena, essendo la graduazione del trattamento sanzionatorio rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, esercitato in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen., salvo che la determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico.
Il Fatto
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 13/02/2025, confermava la condanna del ricorrente per il reato di tentata estorsione. Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, articolando un unico motivo di doglianza.
Con il primo profilo di censura, la difesa contestava l’erronea qualificazione giuridica del fatto ascritto, ritenendo che la condotta dovesse essere inquadrata nella fattispecie di cui all’art. 393 cod. pen., relativa all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, piuttosto che nel delitto di tentata estorsione. Con il secondo profilo, invece, veniva dedotta la generica eccessività della pena e la mancata disapplicazione della circostanza aggravante della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che la prima censura, relativa alla qualificazione giuridica del fatto, si presentava formulata in termini non consentiti dalla legge. Il ricorrente, infatti, pur senza contestare la motivazione dei giudici di merito, prospettava una diversa lettura delle risultanze processuali, volta a sostenere una differente ricostruzione dei fatti e un diverso valore probatorio delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai testimoni.
In proposito, la Corte ha ribadito il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui è precluso al giudice di legittimità ogni vaglio critico circa le dichiarazioni della persona offesa e le deposizioni testimoniali, nonché un nuovo e diverso apprezzamento delle fonti di prova, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali. Non è, quindi, consentito procedere a una diversa ricostruzione storica dei fatti con criteri differenti da quelli utilizzati dai giudici di merito.
Quanto alla seconda censura, la Corte l’ha ritenuta manifestamente infondata. La determinazione della pena, infatti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. In sede di legittimità non è ammessa una nuova valutazione della congruità della pena, a meno che la sua determinazione non sia frutto di arbitrio o di un ragionamento illogico, circostanza non riscontrabile nel caso di specie.
La Corte ha, infine, ritenuto congrua la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dei presupposti applicativi della recidiva reiterata e specifica, avendo i giudici di appello correttamente evidenziato come il reato per cui si procede fosse espressione di una perdurante inclinazione al delitto e di una continuità operativa con precedenti condanne, indicative di una maggiore pericolosità sociale e di un’accresciuta capacità a delinquere del ricorrente.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 132 c.p. – Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 393 c.p. – Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone