Rottamazione-quater e cessazione della materia del contendere (Cass. civ. n. 15107/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di c.d. rottamazione-quater (di cui all’art. 1, commi 231 e ss., legge n. 197 del 2022), l’estinzione del carico affidato alla riscossione in pendenza del giudizio sull’avviso di accertamento comporta la cessazione della materia del contendere soltanto qualora il carico definito abbia riguardato l’intera pretesa tributaria oggetto di causa; ove la definizione agevolata abbia riguardato solo una parte del debito (come nel caso di riscossione frazionata in pendenza d’impugnazione), persiste l’interesse alla decisione nel merito della lite per la parte non definita.
In tema di sanzioni tributarie, ove sia stata accertata, in violazione del principio di competenza di cui all’art. 109 t.u.i.r., l’erronea allocazione temporale di componenti reddituali, il contribuente che invochi l’applicazione della sanzione nella misura fissa di cui all’art. 1, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997 (come modificato dall’art. 15 d.lgs. n. 158 del 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016) deve provare l’assenza di danno erariale, non essendo sufficiente la generica affermazione dell’insussistenza del danno.
Il processo tributario è un processo di impugnazione-merito, in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva; pertanto, ove il giudice tributario ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificò un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2013, recuperando a tassazione un maggior imponibile e sanzioni, nei confronti di due società (scissa e beneficiaria). La Commissione tributaria provinciale di Napoli accolse parzialmente il ricorso delle società. Entrambe le parti impugnarono, e la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 2913 del 2021, accolse parzialmente l’appello dell’Amministrazione e integralmente l’appello incidentale delle contribuenti su alcune riprese fiscali.
L’Agenzia delle Entrate propose ricorso per cassazione. In pendenza del giudizio, le società aderirono alla definizione agevolata dei carichi (rottamazione-quater) per le somme iscritte a ruolo a seguito dello sgravio parziale disposto all’esito dei due giudizi di merito, chiedendo l’estinzione del giudizio. La Corte, con decreto n. 30858 del 2025, dichiarò estinto il giudizio. L’Agenzia chiese la revoca del decreto, eccependo che le somme oggetto di rottamazione non coprivano l’intero carico tributario oggetto del contenzioso (differenza di € 465.000,00), restando impregiudicata la parte di pretesa non definita in caso di accoglimento del ricorso. Le società, nel frattempo, assolsero integralmente al debito iscritto a ruolo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione revoca il decreto di estinzione e decide il ricorso nel merito. La Corte rileva che le società non si sono avvalse della definizione agevolata delle controversie pendenti (art. 1, commi 186 ss., legge n. 197 del 2022), ma hanno scelto la rottamazione-quater dei carichi (commi 231 ss.), che definisce i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione. La riscossione avvenuta in pendenza d’impugnazione (art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973; art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992) costituisce una riscossione frazionata e provvisoria. La Corte enuncia il principio secondo cui la rottamazione estingue il giudizio solo se il carico definito copre l’intera pretesa tributaria; altrimenti, il giudizio prosegue per la parte non definita.
Quanto al merito, la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, relativo alla sanzione per erronea imputazione temporale di costi. La Commissione tributaria regionale aveva ridotto la sanzione alla misura fissa di € 250,00, ma la Corte afferma che l’erronea imputazione temporale integra una violazione sostanziale, e il contribuente che invochi la sanzione fissa deve provare l’assenza di danno erariale, onere non assolto.
La Corte accoglie i motivi sulla sopravvenienza da cessione del contratto di leasing. La C.t.r. aveva annullato il recupero ritenendo generico il criterio di stima del valore normale, ma la Corte rileva che l’avviso di accertamento conteneva specifici parametri (art. 9 t.u.i.r.) e che la C.t.r., in un processo di impugnazione-merito, avrebbe dovuto esaminare la pretesa e formulare una valutazione sostitutiva, non limitarsi a un annullamento per motivazione apparente.
La Corte accoglie anche i motivi sulla deduzione di ammortamenti di mobili e arredi, rilevando la contraddittorietà e l’apparenza della motivazione della C.t.r., che non aveva chiarito se avesse annullato l’atto per vizio formale o per esclusione della pretesa, e si era limitata ad affermare genericamente che la documentazione della società avallava la tesi della permanenza dei beni, senza confrontarsi con il contenuto specifico della contestazione dell’Ufficio. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione.
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