La scelta del metodo di transfer pricing richiede una motivazione analitica sulla comparabilità (Cass. civ. Sez. 5 n. 15698 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di transfer pricing, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a provare che le operazioni infragruppo siano avvenute a un prezzo apparentemente inferiore al valore normale, mentre grava sul contribuente, secondo le regole di vicinanza della prova ex art. 2697 cod. civ., l’onere di dimostrare che le transazioni sono intervenute a valori di mercato normali ai sensi dell’art. 9, comma 3, t.u.i.r. La disciplina di cui all’art. 110, comma 7, t.u.i.r. non richiede la prova di un concreto vantaggio fiscale. In ordine alla scelta del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento, il giudice di merito deve selezionare in modo motivato il criterio più aderente al caso concreto, non essendo il metodo del confronto di prezzo (CUP) astrattamente preferibile, ma dovendo la sua disapplicazione essere sorretta da specifiche ragioni che ne dimostrino l’inidoneità nel caso di specie. L’utilizzo del metodo del margine netto di transazione (TNMM) presuppone che siano evidenziati gli elementi di fatto che comprovino l’effettiva comparabilità delle società prese a parametro con la parte testata, in termini di funzioni svolte, rischi assunti e mercati di riferimento, nonché le rettifiche contabili apportate.
Il Fatto
Una società italiana operante nel settore delle bevande alcoliche, appartenente a un gruppo che commercializzava i propri prodotti tramite una controllata estera, riceveva un avviso di accertamento per l’anno 2008 con cui l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione una somma rilevante, a seguito della rideterminazione dei prezzi di vendita praticati alla controllata olandese ai sensi dell’art. 110, settimo comma, t.u.i.r.. L’Ufficio, disatteso il metodo del confronto del prezzo (CUP) indicato dalla contribuente, applicava il metodo del margine netto di transazione (TNMM), rilevando che il margine della controllata estera (28,21%) risultava sensibilmente superiore a quello di distributori indipendenti (4,71%). La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla CTP di Varese, che accoglieva il ricorso; la CTR della Lombardia, pronunciando sull’appello dell’Agenzia, riformava la sentenza di primo grado. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, lamentando, tra l’altro, la violazione dell’onere della prova e l’illegittimità del metodo di comparazione prescelto dall’Ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato in primo luogo il motivo concernente l’asserita violazione del contraddittorio endoprocedimentale, rigettandolo. I giudici di legittimità hanno richiamato il consolidato principio, affermato dalle Sezioni Unite n. 24823 del 2015 e ribadito dalle successive pronunce, secondo cui l’obbligo di contraddittorio preventivo ha valenza generalizzata soltanto per i tributi c.d. armonizzati, mentre per quelli non armonizzati vige solo se espressamente previsto. Nella specie, l’accertamento era avvenuto mediante istruttoria svolta presso l’Ufficio (c.d. “a tavolino”), sicché non era necessario un nuovo contraddittorio, non essendo contestato il rispetto del termine dilatorio rispetto alla notifica del PVC.
Quanto al secondo motivo, concernente la distribuzione dell’onere della prova, la Corte ha precisato che l’Amministrazione finanziaria deve provare soltanto l’esistenza di transazioni infragruppo concluse a un prezzo apparentemente inferiore al valore normale, mentre incombe sul contribuente l’onere di dimostrare che le operazioni sono avvenute a valori di mercato normali. Tale riparto trova fondamento nell’art. 2697 cod. civ. e nelle regole in materia di deduzioni fiscali. Nel caso di specie, la CTR non ha violato tali principi, avendo accertato che l’Ufficio aveva dimostrato la pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore di libero mercato, senza che la contribuente fosse riuscita a fornire prova contraria.
Il terzo motivo, incentrato sulla scelta del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento, è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha ricordato che l’art. 110, comma 7, t.u.i.r., come modificato dal d.l. n. 50 del 2017, richiama il principio di libera concorrenza e che, secondo il d.m. 14 maggio 2018, il metodo del confronto del prezzo (CUP) è da preferire qualora possa essere applicato con lo stesso grado di affidabilità degli altri metodi. La scelta del metodo TNMM da parte dell’Amministrazione, in luogo del CUP indicato dalla contribuente, doveva pertanto essere sorretta da specifiche ragioni che la Corte non ha rinvenuto nella sentenza impugnata. La CTR non ha infatti chiarito perché il metodo del confronto del prezzo non fosse nel caso concreto appropriato, né ha spiegato come il metodo TNMM tenesse conto delle differenze tra la parte testata — la società italiana venditrice — e le società comparabili, limitandosi ad affermazioni generiche sulla necessaria similitudine dei beni e delle funzioni svolte, senza confrontarsi con le osservazioni delle contribuenti in ordine alla mancanza di omogeneità merceologica, dimensionale e di mercato delle imprese considerate.
La Corte ha, infine, rigettato il quarto motivo, volto a censurare l’omesso esame di un fatto storico ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., rilevando che l’eccezione era formulata in termini generici e non rispettava i requisiti di specificità e autosufficienza richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, non risultando peraltro documentato alcun giudicato esterno estendibile all’annualità in contestazione. In accoglimento del terzo motivo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame della questione relativa alla comparabilità delle società e all’adeguatezza del metodo prescelto.
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Nota della Redazione
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