La motivazione per relationem richiede l’autonoma valutazione critica dei contenuti mutuati (Cass. civ. Sez. 5 n. 9822 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione della sentenza tributaria può essere redatta per relationem rispetto altra pronuncia emessa contestualmente dal medesimo organo giudicante in causa connessa, a condizione che il giudice riproduca i contenuti mutuati e li renda oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa controversia, così da consentire il controllo della compatibilità logico-giuridica dell’innesto motivazionale. È quindi nulla, per carenza di motivazione, la decisione che si limiti alla mera adesione a una sentenza resa in altro giudizio, senza specificare le parti condivise del ragionamento e le ragioni di tale condivisione, tanto più quando la pronuncia richiamata abbia deciso una pluralità di atti con una varietà di argomentazioni.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società un avviso di liquidazione di imposta di registro, ipotecaria e catastale, rettificando ex artt. 51 e 52 d.P.R. n. 131/1986 i valori dichiarati in un atto di aumento di capitale mediante conferimento di ramo d’azienda, attribuendo al compendio un valore superiore rispetto a quello indicato in atto. La società contribuente aveva impugnato l’avviso e la Commissione tributaria provinciale ne aveva accolto il ricorso, ritenendo dimostrato che oggetto del conferimento fosse un complesso di beni organizzato per l’esercizio dell’impresa, corrispondente al modello legale di azienda ex art. 2555 c.c.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, richiamando la motivazione della sentenza resa in un distinto giudizio instaurato dalla società coobbligata avverso il medesimo avviso e atti presupposti, e rilevando d’ufficio la mancanza del contraddittorio preventivo endoprocedimentale. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, denunciando tra l’altro la nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti, e ha cassato la sentenza con rinvio. Il principio affermato riguarda i limiti entro cui il giudice tributario può motivare per relationem richiamando una decisione connessa assunta contestualmente: la motivazione non può limitarsi alla mera indicazione della fonte di riferimento, ma deve riprodurre i contenuti mutuati e sottoporli ad autonoma valutazione critica nell’ambito della diversa causa, per consentire la verifica della compatibilità logico-giuridica dell’innesto motivazionale.
La Corte ha richiamato il proprio consolidato indirizzo, incluso il precedente delle Sezioni Unite n. 14814 del 2008, per il quale il rinvio ad altra pronuncia, anche non passata in giudicato, è ammesso solo se la sentenza richiamata renda oggetto di autonoma valutazione critica i contenuti mutuati. Ha poi applicato tale principio al caso di specie, rilevando che i giudici d’appello si erano limitati a una mera adesione alla sentenza emessa simultaneamente nel giudizio introdotto dalla società coobbligata, senza specificare le parti condivise e le ragioni della condivisione.
La Corte ha inoltre valorizzato la circostanza che la pronuncia richiamata avesse deciso una pluralità di atti — due avvisi di liquidazione prodromici e uno successivo di rettifica — con una varietà di argomentazioni, sicché non era dato comprendere a quale parte del ragionamento il collegio regionale avesse inteso prestare adesione. Il riferimento alla motivazione resa nel diverso procedimento non poteva quindi chiarire il ragionamento logico-giuridico seguito, essendo il tema del conferimento di ramo d’azienda in astratto riferibile tanto all’avviso impugnato quanto a quello prodromico impugnato soltanto nell’altro giudizio.
Infine, la Corte ha censurato il rilievo officioso della mancanza del contraddittorio preventivo endoprocedimentale, sollevato in assenza di un corrispondente motivo di impugnazione, richiamando impropriamente la decisione relativa all’altro giudizio: tale rilievo officioso di un vizio specifico, pur in mancanza di una censura della parte, integra un ulteriore profilo di carenza motivazionale tale da determinare la nullità della sentenza impugnata.
Nota della Redazione
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