Successioni e Donazioni
Una guida di riferimento su come funziona la trasmissione del patrimonio in Italia: successione legittima e testamentaria, quota di legittima, accettazione ed eredità, divisione tra coeredi, donazioni e loro impugnazione, fiscalità di successioni e donazioni.
Il testo tiene conto della riforma introdotta dalla legge 2 dicembre 2025, n. 182 (art. 44), in vigore dal 18 dicembre 2025, che ha modificato in modo sostanziale la disciplina della circolazione degli immobili di provenienza donativa, e del nuovo Testo Unico delle imposte indirette (D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123), in vigore dal 1° gennaio 2026, che ha eliminato il cosiddetto coacervo tra donazioni e successione ai fini della franchigia fiscale.
Indice
- Cos’è la successione e quando si apre
- Chi eredita quando non c’è testamento – la successione legittima
- Il testamento: cos’è, chi può farlo, cosa ci si può scrivere
- I tre tipi di testamento: olografo, pubblico, segreto
- Come si cambia o si revoca un testamento
- Invalidità e impugnazione del testamento
- La legittima: la quota che nessun testamento può toccare
- Diseredazione: cosa si può fare davvero
- Accettare o rinunciare all’eredità – e come farlo senza errori
- La divisione dell’eredità tra più eredi
- La donazione: cos’è, come funziona, quando serve il notaio
- Impugnare o revocare una donazione
- L’immobile donato si può vendere? Il rischio per acquirenti e banche
- La riforma del 2025: cosa cambia per chi compra casa donata
- Le tasse su successioni e donazioni
1. Cos’è la successione e quando si apre
Ogni volta che una persona muore, il diritto deve risolvere una domanda molto concreta: cosa succede ai suoi beni, ai suoi crediti, ai suoi debiti? La risposta si chiama successione.
Art. 456 c.c. stabilisce la regola di base: la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. Da quel momento in poi, tutto il patrimonio del defunto – beni, crediti, debiti, contratti in corso – è in attesa di essere ereditato da qualcuno.
Ci sono due modi in cui questa trasmissione può avvenire, ed è l’art. 457 c.c. a dirlo chiaramente:
- Per testamento: se il defunto ha lasciato un atto scritto con le sue volontà, quelle volontà si applicano, nei limiti che vedremo.
- Per legge (successione legittima): se non c’è testamento, o il testamento non copre tutto il patrimonio, entra in gioco il codice civile, che stabilisce chi eredita e in che misura.
Un punto fondamentale che moltissimi ignorano: il patrimonio non passa agli eredi automaticamente alla morte. Occorre prima un’accettazione. Fino a quel momento, gli eredi sono tecnicamente solo “chiamati” all’eredità – hanno il diritto di accettare o rinunciare, ma non sono ancora eredi. Questo apre una serie di implicazioni pratiche importanti, che vedremo nel capitolo dedicato.
La regola che nessuno può aggirare: il divieto di patti successori
Prima ancora di parlare di testamenti e di eredità, c’è una regola che vale la pena conoscere subito, perché genera molti malintesi: è vietato fare accordi sulla successione di una persona ancora in vita (art. 458 c.c.).
Cosa significa nella pratica? Significa che:
- Non puoi accordarti con i tuoi figli per “lasciare” loro determinati beni mentre sei ancora vivo (salvo eccezioni come il patto di famiglia, di cui parleremo altrove).
- Non puoi rinunciare oggi all’eredità di un genitore ancora vivente, anche se vorresti.
- Un contratto che riguarda i beni di qualcuno “per dopo la sua morte”, senza testamento, è nullo.
Questa regola ha una logica: protegge la libertà di chi è ancora in vita di cambiare idea fino all’ultimo momento.
Chi non può ereditare: l’indegnità
Non tutti coloro che hanno un titolo per ereditare ci riescono. La legge prevede casi in cui una persona è indegna a succedere e viene esclusa automaticamente (art. 463 c.c.). Non è una questione di comportamento generico: la lista è tassativa e comprende casi gravi come aver tentato di uccidere il defunto, aver falsificato il testamento, averlo indotto con violenza o inganno a fare o revocare disposizioni testamentarie.
L’indegnità non opera da sola: deve essere dichiarata dal giudice su domanda degli interessati. E può essere “perdonata” dal defunto con un atto notarile di riabilitazione, o con un testamento favorevole redatto quando già era a conoscenza della causa di indegnità (art. 466 c.c.).
2. Chi eredita quando non c’è testamento – la successione legittima
Quando una persona muore senza aver lasciato un testamento, o il testamento copre solo una parte del patrimonio, entra in gioco la successione legittima: una serie di regole del codice civile che stabilisce chi eredita e in quale misura, in base ai legami di parentela o di coniugio con il defunto.
L’art. 565 c.c. elenca i successori legittimi nell’ordine in cui sono chiamati: figli, coniuge, ascendenti, fratelli e sorelle, altri parenti fino al sesto grado. Solo in mancanza di tutti questi eredi il patrimonio va allo Stato.
Il sistema funziona per categorie: la categoria superiore esclude quella inferiore. Se ci sono figli, i genitori non ereditano come categoria autonoma. Se ci sono figli e coniuge, i fratelli e i parenti non entrano.
I figli ereditano per primi
L’art. 566 c.c. stabilisce che i figli succedono in parti uguali, indipendentemente dal fatto che siano nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio o adottivi. Dal 2013 ogni distinzione tra figli “legittimi” e “naturali” è stata abolita: tutti i figli hanno gli stessi diritti.
Se uno dei figli è già morto prima del defunto, al suo posto subentrano i suoi figli, i nipoti del defunto, per diritto di rappresentazione (art. 467 c.c.): i nipoti “prendono il posto” del genitore premorto e si dividono tra loro la quota che sarebbe spettata a lui.
Il coniuge concorre con i figli
Il coniuge superstite non eredita “da solo” quando ci sono figli: concorre con loro. Le quote dipendono dal numero di figli (art. 581 c.c.):
| Composizione familiare | Quota al coniuge | Quota ai figli |
|---|---|---|
| Coniuge + 1 figlio | 1/2 | 1/2 |
| Coniuge + 2 o più figli | 1/3 | 2/3 (divisi tra loro) |
In più, e questo è un punto che spesso viene dimenticato, al coniuge spetta il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto d’uso dei mobili che la arredano, se di proprietà del defunto o in comunione con lui. Questi diritti si aggiungono alla quota e si calcolano sulla disponibile (art. 540 c.c., comma 2).
Attenzione al coniuge separato: conserva gli stessi diritti successori del coniuge non separato solo se la separazione non gli è stata addebitata con sentenza passata in giudicato (art. 585 c.c.). Se l’addebito c’è stato, il coniuge separato perde i diritti successori veri e propri e può ottenere, se già percepiva gli alimenti dal defunto, solo un assegno vitalizio a carico dell’eredità (art. 548 c.c., comma 2). Il coniuge divorziato non eredita.
Quando non ci sono figli: ascendenti e fratelli
Se il defunto non ha figli, ereditano i genitori, o i nonni se i genitori sono già morti (art. 568 c.c., art. 569 c.c.), e i fratelli e sorelle (art. 570 c.c.). Se è presente anche il coniuge, questo prende metà e gli altri si dividono il resto (art. 582 c.c.).
Il convivente di fatto non eredita
È una delle regole che crea più sorpresa: il convivente di fatto, anche di lunga data, non ha diritti ereditari. Non è un erede legittimo. Non è un legittimario. Può ricevere qualcosa solo se il defunto lo ha inserito nel testamento, nei limiti della quota disponibile. L’unica tutela riconosciuta dalla L. 76/2016 è il diritto di abitare nella casa comune per un periodo limitato dopo la morte del partner.
Se vuoi tutelare il tuo convivente, il testamento è l’unico strumento.
3. Il testamento: cos’è, chi può farlo, cosa ci si può scrivere
L’art. 587 c.c. definisce il testamento come “un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.” Due parole di questa definizione valgono da sole come guida pratica: revocabile e per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
Revocabile significa che il testamento può essere cambiato, integrato o annullato in qualunque momento, quante volte si vuole, fino all’ultimo giorno di vita. Nessuna clausola che vieti al testatore di cambiare idea è valida: la libertà di disporre è sempre piena e non può essere compressa da accordi precedenti.
Per il tempo in cui avrà cessato di vivere significa che le disposizioni testamentarie non producono nessun effetto finché il testatore è in vita. Il testamento esiste come documento, ma è giuridicamente inerte: produce effetti solo alla morte.
Chi può fare testamento
Può fare testamento chi ha almeno 18 anni ed è capace di intendere e di volere nel momento in cui redige l’atto (art. 591 c.c.).
Non possono testare:
- I minorenni (sotto i 18 anni)
- Gli interdetti per infermità di mente
- Chi, anche senza essere stato dichiarato interdetto, si provi essere stato incapace di intendere e di volere nel momento specifico della redazione
Un punto spesso frainteso: essere anziani, malati, debilitati fisicamente, o persino affetti da una patologia neurologica come l’Alzheimer non rende automaticamente incapaci di testare. Quello che conta è la lucidità nel momento preciso in cui si redige il testamento. Una persona con demenza senile può avere periodi di lucidità durante i quali un testamento è validamente fatto. La prova dell’incapacità è sempre a carico di chi la vuole far valere, e deve essere riferita al momento esatto della firma, non alla condizione generale del testatore.
Cosa si può mettere nel testamento
Il testamento può contenere disposizioni patrimoniali e disposizioni non patrimoniali.
Le disposizioni patrimoniali sono le più comuni:
- Istituzione di erede: si nomina qualcuno erede dell’intero patrimonio o di una quota di esso. Chi è istituito erede subentra non solo nei beni ma anche nei debiti, in proporzione alla quota ricevuta.
- Legato: si lascia un bene specifico a una persona determinata (ad esempio un appartamento a un nipote). Il legatario non è erede, non risponde dei debiti, riceve solo il bene indicato.
- Onere o modo: si lascia qualcosa a qualcuno a condizione che compia un determinato atto, ad esempio mantenere un familiare per tutta la vita.
Le disposizioni non patrimoniali ammesse comprendono il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio, la nomina di un tutore per i figli minori, e indicazioni sul trattamento del corpo o sulla cerimonia funebre, queste ultime senza valore vincolante, ma con forza morale.
Cosa non si può mettere nel testamento
Due persone non possono fare testamento insieme nello stesso atto, né in favore di un terzo né reciprocamente (art. 589 c.c.). Il cosiddetto testamento congiunto tra marito e moglie, molto comune nel linguaggio comune, non esiste nel diritto italiano: è nullo. Ciascuno deve fare il proprio testamento separatamente.
Non si possono inserire disposizioni con motivo illecito: se l’unico motivo che ha spinto il testatore risulta dal testamento ed è contrario alla legge o all’ordine pubblico, quella disposizione è nulla (art. 626 c.c.).
Non si possono fare patti successori: il testamento non può contenere accordi con gli eredi su come distribuire i beni prima che la successione si apra.
Il limite fondamentale: la libertà di testare non è assoluta
Anche chi ha fatto testamento non può fare quello che vuole con tutto il patrimonio. Se ci sono determinati familiari stretti, i legittimari, la legge riserva loro una quota minima che nessun testamento può toccare. È la legittima, o quota di riserva. La tratteremo in dettaglio nel capitolo 7, ma è importante tenerla a mente fin dall’inizio: qualunque pianificazione successoria deve fare i conti con essa.
4. I tre tipi di testamento: olografo, pubblico, segreto
L’art. 601 c.c. prevede tre forme ordinarie di testamento. La scelta tra le tre ha implicazioni pratiche enormi in termini di costo, sicurezza e rischio di contestazione.
Il testamento olografo – art. 602 c.c.
È il testamento più diffuso. Non richiede notaio, non richiede testimoni, non costa nulla. Ha però tre requisiti tutti indispensabili:
- Scritto interamente a mano dal testatore: non va bene il computer, la macchina da scrivere, nemmeno un testo dettato a un’altra persona. Un solo paragrafo scritto al computer rende il testamento nullo.
- Datato: con giorno, mese e anno.
- Firmato: in calce, al termine delle disposizioni.
Se manca anche uno solo di questi tre elementi, il testamento olografo è nullo (art. 606 c.c.).
I rischi pratici del testamento olografo:
- Può essere smarrito, distrutto o, peggio, occultato da qualcuno che non ha interesse a farlo emergere.
- È il più facile da contestare: sulla grafia possono nascere perizie calligrafiche, la data può essere contestata, l’autenticità della firma può essere messa in dubbio.
- Senza notaio che certifica la capacità del testatore al momento della firma, è più vulnerabile all’impugnazione per incapacità.
Consiglio pratico: se usi questa forma, deposita il testamento da un notaio in vita (non è obbligatorio ma è consigliato) e comunica a qualcuno di fiducia dove si trova. Il notaio depositario provvederà alla pubblicazione dopo la morte, e il testamento confluirà nel Registro Generale dei Testamenti.
Il testamento pubblico – art. 603 c.c.
È ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni. Il testatore dichiara oralmente le sue volontà, il notaio le mette per iscritto, le legge ad alta voce e fa sottoscrivere il documento da tutti i presenti. L’originale rimane nell’archivio del notaio: non può essere smarrito, alterato o distrutto.
Vantaggi:
- Forma quasi inattaccabile sul piano formale: il notaio garantisce il rispetto di tutte le formalità.
- Il notaio verifica la capacità del testatore, rendendo molto più difficile una successiva impugnazione per incapacità.
- Accessibile a chi non sa scrivere o non può farlo per ragioni fisiche.
- Conservato a tempo indeterminato nell’archivio notarile.
- Iscritto automaticamente nel Registro Generale dei Testamenti.
Lo svantaggio principale: il notaio e i testimoni conoscono il contenuto. Chi vuole assoluta riservatezza preferisce l’olografo.
Il testamento segreto – artt. 604 e 605 c.c.
Il testatore scrive le proprie disposizioni, o le fa scrivere da un terzo, sigilla tutto in una busta e la consegna al notaio davanti a due testimoni, dichiarando che contiene il suo testamento. Il contenuto resta segreto; il notaio conserva la busta.
È poco usato nella pratica. Ha un vantaggio specifico: unisce riservatezza del contenuto e certezza di conservazione. Ma attenzione: se è invalido per vizi formali propri di questa forma, ma ha tutti i requisiti dell’olografo (scritto a mano, datato, firmato), vale comunque come testamento olografo, lo prevede l’art. 607 c.c.: è una salvaguardia che può evitare la perdita totale delle disposizioni.
Cosa succede dopo la morte: la pubblicazione
Dopo la morte del testatore, chiunque sia in possesso di un testamento olografo ha l’obbligo di portarlo da un notaio per la pubblicazione (art. 620 c.c.). La pubblicazione è un atto formale: il notaio descrive lo stato del documento, ne riproduce il contenuto in un verbale e vi allega l’atto di morte. Solo dopo la pubblicazione il testamento olografo acquista efficacia esecutiva.
Il notaio è poi tenuto a comunicare l’avvenuta pubblicazione alla cancelleria del tribunale competente (art. 622 c.c.) e a darne notizia agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio (art. 623 c.c.).
La pubblicazione non è un giudizio di validità. Il notaio non “approva” il testamento: si limita a certificarne l’esistenza e a renderlo opponibile. La validità è valutata solo dal giudice, se qualcuno lo impugna.
Tabella di confronto rapido
| Olografo | Pubblico | Segreto | |
|---|---|---|---|
| Notaio necessario? | No | Sì | Sì (solo per ricevere la busta) |
| Testimoni? | No | 2 | 2 |
| Chi scrive? | Il testatore a mano | Il notaio | Il testatore (o un terzo) |
| Costo diretto | Zero | Onorario notaio | Ridotto rispetto al pubblico |
| Rischio formale | Alto | Quasi zero | Medio |
| Riservatezza del contenuto | Alta | Bassa | Alta |
| Può essere ritirato in vita? | Sì, se depositato | No | Sì |
5. Come si cambia o si revoca un testamento
Il testamento può essere modificato o annullato in qualsiasi momento, liberamente, senza dover dare spiegazioni a nessuno. Nessuna clausola che vincoli il testatore a non cambiare idea è valida.
Ci sono quattro modi in cui un testamento può perdere efficacia:
- Revoca espressa (art. 680 c.c.): con un nuovo testamento che dichiara espressamente di revocare il precedente, oppure con un apposito atto notarile. È la forma più chiara e sicura.
- Revoca tacita (art. 682 c.c.): un testamento più recente sostituisce automaticamente quello precedente nelle parti incompatibili. Attenzione: se il secondo testamento non revoca espressamente il primo, li sostituisce solo dove si contraddicono, il resto del primo testamento rimane valido.
- Distruzione fisica (art. 684 c.c.): nel caso del testamento olografo, strapparlo, bruciarlo o cancellarlo integralmente equivale a revocarlo. Se il testamento era stato depositato da un notaio, il testatore può ritirarlo in vita con una formalità specifica (art. 608 c.c.).
- Sopravvenienza di figli (art. 687 c.c.): se al momento del testamento non si avevano figli, o discendenti, e poi ne nascono o vengono riconosciuti, le disposizioni testamentarie possono essere revocate di diritto, salvo che il testatore le abbia confermate dopo la nascita del figlio o abbia espressamente previsto questo caso nel testamento.
Errore frequente: fare un secondo testamento pensando di “aggiungere” qualcosa al primo. Se il secondo non revoca espressamente il primo, entrambi coesistono e producono effetti nelle parti compatibili. Questo può generare confusione e controversie tra eredi. Quando si riscrive un testamento, conviene sempre chiarire il rapporto con quelli precedenti.
6. Invalidità e impugnazione del testamento
Un testamento può essere contestato dopo la morte del testatore. Non tutti i vizi, però, hanno le stesse conseguenze: alcuni rendono il testamento radicalmente nullo, altri lo rendono solo annullabile, e la differenza è cruciale perché cambia chi può agire, come e in quanto tempo.
La nullità assoluta – vizi insanabili
La nullità colpisce i vizi più gravi. Il testamento nullo è come se non fosse mai esistito: può essere fatto valere da chiunque vi abbia interesse, in qualsiasi momento, senza termine di prescrizione.
Casi di nullità:
- Difetto di forma essenziale nel testamento olografo: se il documento non è scritto interamente a mano dal testatore, o se manca la firma (art. 606 c.c.). La mancanza di data, da sola, non causa nullità automatica ma può portare all’annullamento se crea incertezza.
- Testamento congiuntivo: il testamento fatto da due o più persone nello stesso atto è sempre nullo (art. 589 c.c.).
- Motivo illecito unico e determinante: la disposizione dettata esclusivamente da un motivo contrario alla legge o all’ordine pubblico che risulta espressamente dall’atto (art. 626 c.c.).
Una salvaguardia importante: anche chi ha già eseguito o confermato volontariamente le disposizioni testamentarie, pur sapendo del vizio, perde il diritto di far valere la nullità (art. 590 c.c.). Chi firma una quietanza, accetta un legato o partecipa alla divisione dell’eredità può perdere il diritto di impugnare.
L’annullabilità – vizi che richiedono un’azione in giudizio
Vizi meno radicali rendono il testamento annullabile. Il testamento annullabile produce i suoi effetti fino a quando qualcuno non agisce in giudizio per farlo annullare.
Casi di annullabilità:
- Incapacità di intendere e di volere al momento della redazione (art. 591 c.c.): anche una condizione transitoria basta, se provata. La prova è spesso affidata a perizie mediche e testimonianze.
- Dolo (l’inganno che ha determinato il testatore a disporre in un certo modo), violenza (pressioni fisiche o psicologiche) ed errore determinante (art. 624 c.c.).
Per i vizi di forma minori e per l’incapacità, l’azione si prescrive in cinque anni dal momento in cui si è data esecuzione alle disposizioni testamentarie. Per i vizi del consenso (dolo, violenza, errore), i cinque anni decorrono da quando si è avuta notizia del vizio.
Chi può impugnare
Non basta essere un parente del defunto. Occorre avere un interesse personale, diretto e attuale: in pratica, chi dall’annullamento del testamento otterrebbe un vantaggio patrimoniale concreto. L’erede escluso che, senza testamento, non avrebbe ereditato comunque, non ha interesse ad agire.
I legittimari, figli, coniuge, ascendenti, hanno una posizione privilegiata: oltre all’impugnazione del testamento, possono sempre agire con l’azione di riduzione per recuperare la quota che la legge riserva loro, a prescindere da cosa dice il testamento.
L’errore di identificazione non è sempre fatale
L’art. 625 c.c. prevede una regola pratica importante: se il testatore ha indicato in modo sbagliato il nome dell’erede o il bene oggetto del lascito, ma dal contesto del testamento risulta inequivocabilmente chi o cosa intendesse, la disposizione resta valida. Un errore materiale isolato, da solo, non fa cadere il testamento.
Chi valuta la validità: solo il giudice
Non esiste un’autorità amministrativa che “approva” o “invalida” un testamento. L’unica sede è quella giudiziaria: il Tribunale ordinario del luogo in cui si è aperta la successione, l’ultimo domicilio del defunto. Le cause sul testamento possono durare anni, specialmente quelle che richiedono perizie mediche sulla capacità del testatore. Va sempre valutato con un legale se conviene procedere o tentare una soluzione stragiudiziale.
7. La legittima: la quota che nessun testamento può toccare
La legittima, chiamata anche quota di riserva, è la parte del patrimonio che la legge riserva obbligatoriamente a certi familiari stretti, indipendentemente da quello che dice il testamento. Il testatore può disporre liberamente solo della parte restante: la quota disponibile.
L’art. 536 c.c. identifica i legittimari: il coniuge, i figli (anche adottivi, anche nati fuori dal matrimonio), e, solo in mancanza di figli, gli ascendenti (genitori, nonni).
Le quote di legittima per ogni situazione familiare
Le percentuali sono fissate rigidamente dalla legge e non cambiano in base alla volontà del testatore:
| Chi sopravvive | Quota riservata | Quota disponibile |
|---|---|---|
| Un figlio solo (senza coniuge) | 1/2 al figlio | 1/2 |
| Due o più figli (senza coniuge) | 2/3 totali, divisi tra loro | 1/3 |
| Solo coniuge (senza figli, senza ascendenti) | 1/2 al coniuge | 1/2 |
| Coniuge + un figlio | 1/4 al coniuge + 1/4 al figlio | 1/2 |
| Coniuge + due o più figli | 1/4 al coniuge + 1/2 ai figli | 1/4 |
| Solo ascendenti (senza figli né coniuge) | 1/3 agli ascendenti | 2/3 |
| Coniuge + ascendenti (senza figli) | 1/2 al coniuge + 1/4 agli ascendenti | 1/4 |
Fonti: art. 537 c.c. (figli), art. 538 c.c. (ascendenti), art. 540 c.c. (coniuge), art. 542 c.c. (concorso coniuge e figli).
Come si calcola la legittima: il meccanismo della riunione fittizia
La legittima non si calcola solo sul patrimonio lasciato al momento della morte. Il codice prevede un meccanismo più complesso, definito dall’art. 556 c.c.:
- Si prendono i beni rimasti al momento della morte (relictum);
- Si sottraggono i debiti;
- Si sommano fittiziamente le donazioni fatte in vita (donatum);
- Sul totale così ottenuto si calcolano le quote di legittima.
Perché questo meccanismo? Per evitare che il testatore “svuoti” il patrimonio con donazioni prima di morire, riducendo artificialmente la base di calcolo della legittima.
Esempio pratico. Un padre ha due figli e lascia in eredità un appartamento da 200.000 €. Ma in vita ha donato 300.000 € a uno dei figli. La massa di calcolo è 500.000 €. La legittima complessiva dei due figli è 2/3 di 500.000 € = 333.333 €. Il figlio non donato ha diritto a 1/3 di 500.000 € = 166.666 €, ma dall’eredità potrebbe ricevere molto meno se l’appartamento da 200.000 € viene diviso con l’altro figlio. La soluzione è l’azione di riduzione.
Il divieto di pesi sulla legittima
Il testatore non può gravare la quota di legittima con condizioni, oneri o limitazioni (art. 549 c.c.). Non può, ad esempio, lasciare la propria quota a un figlio a condizione che non venda la casa. Quella clausola, nella misura in cui incide sulla quota riservata, è invalida.
L’azione di riduzione: come il legittimario recupera la sua quota
Se il testamento, o le donazioni fatte in vita, hanno compresso la quota di legittima, il legittimario leso può proporre l’azione di riduzione per “tagliare” le disposizioni lesive fino a recuperare quanto spetta per legge (artt. 553-557 c.c.).
L’ordine da seguire è preciso:
- Prima si riducono le disposizioni testamentarie (art. 554 c.c.);
- Se non bastano, si passa alle donazioni fatte in vita, partendo dall’ultima e risalendo a ritroso nel tempo (art. 555 c.c., art. 559 c.c.).
Chi può agire: solo i legittimari e i loro eredi o aventi causa (art. 557 c.c.). I creditori, i fratelli, i parenti non legittimari non possono esercitarla. E, punto fondamentale, i legittimari non possono rinunciare a questo diritto mentre il donante o testatore è ancora vivo.
Il termine: l’azione di riduzione si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione, cioè dalla morte del defunto.
Una condizione tecnica spesso ignorata (art. 564 c.c.): per chiedere la riduzione delle donazioni, il legittimario deve in linea di principio aver accettato l’eredità con beneficio d’inventario. Chi ha accettato semplicemente e senza beneficio d’inventario rischia di perdere questo diritto. È una trappola tecnica che può vanificare anni di attesa: va valutata con un legale prima di qualsiasi atto.
8. Diseredazione: cosa si può fare davvero
“Diseredo mio figlio”: quante volte si sente questa frase. Ma cosa significa davvero nel diritto italiano? Molto meno di quanto si pensi.
La clausola di diseredazione: esiste ed è valida
Per anni la giurisprudenza aveva negato validità alle clausole di diseredazione che non fossero accompagnate da una contestuale attribuzione di beni ad altri. La Cassazione richiedeva che il testamento contenesse anche disposizioni positive.
Questo orientamento è stato superato. Con la sentenza n. 8352 del 25 maggio 2012, la Corte di Cassazione (Sezione Seconda Civile) ha riconosciuto la validità autonoma della clausola di diseredazione: anche senza attribuire beni ad altri, l’esclusione impedisce che la persona diseredata possa ricevere qualcosa per successione legittima. La Cassazione, Sezione Seconda Civile, sentenza n. 26062 del 2018 ha confermato questo indirizzo, precisando che la clausola restringe la chiamata per legge agli altri successibili anche quando è l’unico contenuto del testamento.
Ma attenzione: questa validità vale solo per chi non è un legittimario. I legittimari hanno un piano di tutela completamente separato, che nessuna clausola testamentaria può neutralizzare.
Chi si può escludere liberamente
Si possono escludere senza conseguenze: fratelli, sorelle, nipoti (come figli di fratelli), zii, cugini, conviventi non sposati, amici, terzi in genere. Per queste persone la diseredazione funziona in modo pieno: basta inserire nel testamento la clausola di esclusione, e quella persona non può più ricevere nulla.
Chi non si può escludere: i legittimari
Per il coniuge, i figli e gli ascendenti, la clausola di diseredazione non funziona sulla quota di riserva. Possono essere esclusi dalla quota disponibile, e quindi ricevere meno di quanto avrebbero ricevuto senza testamento, ma non dalla loro quota di legittima.
Se un legittimario viene pretermesso, cioè omesso o escluso, dal testamento, può agire con l’azione di riduzione. Come ha ribadito la Cassazione (Cass. civ., Sez. II, ord. 3 settembre 2024, n. 23598), il legittimario totalmente pretermesso agisce come un terzo rispetto agli atti del defunto, e non come erede: acquista la qualità di erede solo per effetto dell’esito positivo dell’azione di riduzione, non per il solo fatto della morte del testatore.
L’unica via per privare un legittimario di tutto: l’indegnità
Esiste un solo strumento che può escludere un legittimario anche dalla quota di riserva: l’indegnità a succedere (art. 463 c.c.). Ma l’indegnità non è una scelta del testatore: è una sanzione civile che il giudice può dichiarare solo in presenza di cause tassative previste dalla legge.
Le cause di indegnità sono:
- Aver ucciso o tentato di uccidere il defunto, il coniuge, un discendente o un ascendente
- Aver commesso calunnia o falsa testimonianza in un processo penale contro il defunto
- Aver indotto con dolo o violenza il defunto a fare, revocare o mutare il testamento
- Aver soppresso, occultato o alterato il testamento del defunto
- Aver formato un testamento falso o averlo usato consapevolmente
- Essere stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale nei confronti del defunto
Non sono cause di indegnità: i tradimenti, l’abbandono, i conflitti familiari, i comportamenti scorretti, l’ingratitudine nel senso comune del termine. Per quanto gravi sul piano umano, non bastano giuridicamente.
L’indegnità non opera automaticamente: deve essere dichiarata dal giudice. E può essere “perdonata” dal defunto con un atto notarile di riabilitazione o con un testamento favorevole redatto sapendo della causa (art. 466 c.c.).
Riepilogo: cosa si può fare e cosa no
| Situazione | Effetto giuridico |
|---|---|
| Diseredo mio fratello | Valido ed efficace |
| Diseredo mio figlio | Non lo priva della quota di legittima |
| Diseredo il coniuge | Non lo priva della quota di legittima |
| Diseredo e dono tutto in vita | Le donazioni possono essere ridotte se ledono la legittima |
| Mio figlio ha falsificato il testamento | È causa di indegnità (art. 463, n. 6, c.c.) |
| Mio figlio mi ha abbandonato per anni | Non è causa di indegnità: non basta |
9. Accettare o rinunciare all’eredità – e come farlo senza errori
Ricevere un’eredità non è un fatto automatico. Nessuno diventa erede solo perché il testamento lo nomina, o perché è il parente più prossimo del defunto. Occorre un atto volontario: l’accettazione. E questa accettazione può avvenire in modo consapevole o, ed è il rischio più insidioso, in modo del tutto inconsapevole.
L’eredità si acquista solo con l’accettazione
Lo stabilisce l’art. 459 c.c. in modo netto: l’eredità si acquista con l’accettazione, e l’effetto dell’accettazione risale al momento in cui si è aperta la successione. Questo significa che, una volta accettata, si è considerati eredi dal momento della morte, con tutti i diritti e tutti i debiti che ne derivano, retroattivamente.
Nel frattempo, il chiamato all’eredità (chi ha il diritto di accettare ma non lo ha ancora fatto) ha già alcuni poteri cautelari: può compiere atti conservativi sui beni ereditari, esercitare azioni a tutela del patrimonio e, con autorizzazione giudiziaria, vendere beni deperibili (art. 460 c.c.). Non può però compiere atti dispositivi: vendere immobili, incassare crediti, pagare debiti ereditari. Chi lo fa rischia di essere considerato erede per accettazione tacita.
Prima di accettare: verificare i debiti
Questo è il punto con il maggior impatto pratico per la maggior parte delle persone, e quello più sottovalutato. Accettare un’eredità in modo incauto può trasformarsi in una trappola: l’erede risponde dei debiti del defunto anche con il proprio patrimonio personale.
Cosa va verificato prima di qualsiasi atto:
- Debiti bancari: mutui, prestiti personali, scoperti di conto, si trasferiscono integralmente.
- Debiti fiscali: l’Agenzia delle Entrate può agire contro l’erede per le imposte non pagate dal defunto, incluse quelle accertate dopo la morte.
- Fideiussioni e garanzie: se il defunto aveva prestato garanzie a favore di terzi, l’erede le eredita.
- Cause giudiziarie pendenti: l’erede subentra nelle liti in corso, sia quelle attive che quelle passive.
- Pendenze condominiali, utenze arretrate.
- Debiti verso fornitori o dipendenti: rilevanti se il defunto era titolare di attività.
Come fare la verifica: richiedere la visura della posizione debitoria all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, controllare la centrale rischi bancaria e verificare ipoteche e pignoramenti sugli immobili nei registri immobiliari.
L’accettazione espressa
L’art. 475 c.c. la definisce: è la dichiarazione scritta con cui il chiamato si qualifica come erede, in un atto pubblico o in una scrittura privata. È nulla se fatta sotto condizione o a termine, o se parziale: l’eredità si accetta o si rifiuta in blocco, senza scegliere solo i beni che piacciono.
L’accettazione tacita – il pericolo invisibile
L’art. 476 c.c. definisce l’accettazione tacita come il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non si avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Atti che integrano accettazione tacita (esempi):
- Riscuotere un credito del defunto
- Pagare debiti del defunto con fondi propri
- Vendere o donare beni ereditari
- Intestarsi conti bancari del defunto
- Effettuare lavori straordinari su un immobile ereditario
Atti che invece non costituiscono accettazione tacita:
- Pagare le spese funebri (è un obbligo distinto, non un atto di erede)
- Richiedere informazioni alla banca del defunto
- Conservare fisicamente i beni senza disporne
- Compiere atti conservativi urgenti (art. 460 c.c.)
Attenzione: anche l’art. 477 c.c. e l’art. 478 c.c. prevedono due trappole frequenti: cedere i propri diritti ereditari a terzi vale come accettazione; rinunciare all’eredità ottenendo anche un corrispettivo minimo vale come accettazione. Chi vuole davvero rinunciare deve farlo gratuitamente e nella forma prevista dalla legge.
L’accettazione con beneficio d’inventario – la scelta più prudente quando ci sono debiti
L’accettazione con beneficio d’inventario è la forma che separa il patrimonio del defunto da quello dell’erede. Il risultato: l’erede risponde dei debiti ereditari solo nei limiti di quanto ha ricevuto, non con il proprio patrimonio personale.
Lo stabilisce l’art. 490 c.c.: il beneficio d’inventario produce la separazione dei patrimoni, garantisce che i creditori del defunto abbiano preferenza sui beni ereditari rispetto ai creditori personali dell’erede, e limita la responsabilità dell’erede al valore dei beni ricevuti.
Quando è obbligatorio: per i minorenni, gli interdetti e gli inabilitati non si può accettare in altro modo (art. 471 c.c., art. 472 c.c.). Lo stesso vale per persone giuridiche ed enti (art. 473 c.c.).
Come si fa: dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni (art. 484 c.c.). Deve essere preceduta o seguita dall’inventario dei beni.
I termini per fare l’inventario:
- Chi già possiede beni ereditari (ad esempio conviveva con il defunto): deve completare l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione (art. 485 c.c.). Poi ha 40 giorni per dichiarare se accetta o rinuncia. Se non completa l’inventario nei tre mesi, diventa erede puro e semplice, con piena responsabilità personale.
- Chi non possiede beni ereditari: può fare la dichiarazione fino alla prescrizione del diritto di accettare (dieci anni). Poi ha tre mesi per completare l’inventario (art. 487 c.c.).
Si può perdere il beneficio: il beneficio d’inventario decade se si alienano beni ereditari senza autorizzazione giudiziaria (art. 493 c.c.) o se si omettono beni dall’inventario in mala fede (art. 494 c.c.). La decadenza trasforma l’erede in erede puro e semplice.
Il termine per accettare: dieci anni
In assenza di pressioni esterne, il diritto di accettare si prescrive in dieci anni dalla morte del defunto (art. 480 c.c.). Ma chiunque abbia interesse, un co-erede, un creditore, può chiedere al giudice di fissare un termine più breve entro cui dichiarare (art. 481 c.c.).
La rinuncia all’eredità
Chi non vuole accettare rinuncia formalmente: dichiarazione davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale, inserita nel registro delle successioni (art. 519 c.c.). Non è ammessa la rinuncia parziale o condizionata (art. 520 c.c.).
Effetto: chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato (art. 521 c.c.). La quota si accresce agli altri eredi.
La rinuncia è reversibile? Sì, ma solo entro dieci anni e solo se l’eredità non è già stata acquistata da altri (art. 525 c.c.). In pratica, diventa definitiva non appena gli altri chiamati accettano.
Pericolo per chi rinuncia: i creditori personali del rinunziante possono impugnare la rinuncia fatta a loro danno e farsi autorizzare ad accettare in loro vece per soddisfarsi sui beni ereditari. Il diritto si prescrive in cinque anni dalla rinuncia (art. 524 c.c.).
10. La divisione dell’eredità tra più eredi
Quando l’eredità viene accettata da più eredi, tutti diventano comproprietari dell’intero patrimonio ereditario in proporzione alle loro quote: si apre la comunione ereditaria. Finché dura, nessuno può disporre da solo di singoli beni: non si può vendere l’appartamento se uno degli eredi si oppone, non si può dividere il conto corrente senza accordo. Per uscirne occorre la divisione.
Ogni coerede può chiedere la divisione in qualsiasi momento
L’art. 713 c.c. stabilisce che ciascun coerede può sempre chiedere la divisione. Nessuno può essere costretto a restare in comunione ereditaria a tempo indeterminato.
Divisione amichevole
Se tutti gli eredi sono d’accordo, possono dividersi i beni come vogliono, purché rispettino le quote spettanti a ciascuno. Si fa normalmente davanti a un notaio, che redige l’atto di divisione e cura i trasferimenti necessari (trascrizione degli immobili, voltura catastale, eccetera). È la strada più rapida e meno costosa: funziona quando i rapporti tra eredi sono buoni.
Divisione giudiziale
Se non c’è accordo, chiunque tra i coeredi può avviare un giudizio di divisione. Il giudice nomina un perito che stima i beni, forma le quote e propone l’assegnazione. Se le porzioni non possono essere formate con beni di eguale natura in proporzione alle quote (art. 726 c.c., art. 727 c.c.), le differenze di valore si compensano con conguagli in denaro (art. 728 c.c.).
Il problema degli immobili non divisibili
Un appartamento non si può tagliare in due. La legge prevede che l’immobile non comodamente divisibile venga assegnato all’erede con la quota maggiore, con addebito della differenza agli altri in denaro (art. 720 c.c.). Se nessun erede vuole o può pagare i conguagli, il bene viene venduto all’asta e il ricavato si divide. È spesso la fonte del conflitto più aspro: chi abita la casa e non vuole spostarsi, contro chi vuole liquidare subito.
La collazione: le donazioni ricevute in vita entrano nel conto
Prima di dividere, bisogna fare i conti con le donazioni ricevute in vita dal defunto. I figli, non il coniuge, non i fratelli, devono in linea di principio conferire, cioè restituire idealmente alla massa ereditaria, quanto hanno ricevuto in donazione, per poi dividere tutto in parti uguali. Si chiama collazione.
La regola è però derogabile: il donante può dispensare il donatario dalla collazione al momento della donazione o nel testamento, ma solo nei limiti della quota disponibile. Se non c’è dispensa, la collazione è dovuta.
Esempio. Due fratelli, entrambi figli unici eredi. Il padre aveva donato in vita 100.000 € al figlio A. La collazione obbliga A a conferire idealmente quella somma prima di dividere: così entrambi ricevono la stessa quota del patrimonio totale, comprensivo delle donazioni.
11. La donazione: cos’è, come funziona, quando serve il notaio
La donazione è il contratto con cui una persona, il donante, per spirito di liberalità arricchisce un’altra, il donatario, trasferendole un proprio diritto o assumendo un’obbligazione nei suoi confronti (art. 769 c.c.).
Tre elementi la definiscono: l’arricchimento del destinatario, il depauperamento del donante, lo spirito di liberalità, cioè l’intenzione di beneficare l’altro senza ricevere nulla in cambio.
La regola generale: il notaio è obbligatorio
La donazione tipica richiede l’atto pubblico notarile, a pena di nullità (art. 782 c.c.). Non è una formalità burocratica: è un requisito di validità dell’atto. Una donazione stipulata per scrittura privata, per quanto firmata, datata, testimoniata, è nulla come se non fosse mai stata fatta.
L’eccezione: la donazione di modico valore (il “regalo”)
Non richiede il notaio la donazione di un bene mobile di modico valore, quando avviene con la consegna materiale del bene (art. 783 c.c.). È il regalo nel senso comune: passare del contante a un nipote per il compleanno, un gioiello, un oggetto fisico. Nessun adempimento formale è richiesto.
Due condizioni devono però ricorrere entrambe:
- Bene mobile: non vale per immobili, auto (che richiedono trascrizione), quote societarie.
- Tradizione effettiva: il bene deve essere consegnato fisicamente. Un accordo verbale di “darti i soldi” senza consegna non basta. Un bonifico bancario non è “tradizione” nel senso della norma.
Modicità: non esiste una soglia fissa in euro. La legge dice che va valutata in rapporto alle condizioni economiche del donante. Una somma può essere modica per chi ha un patrimonio consistente, e non esserlo per chi vive di reddito minimo. In caso di contestazione, decide il giudice.
Chi può donare e chi no
Può donare chi ha la piena capacità di disporre dei propri beni (art. 774 c.c.). La donazione dell’incapace è annullabile (art. 775 c.c.). Non si possono donare beni futuri, cioè beni che al momento della donazione non appartengono ancora al donante: quella parte della donazione è nulla (art. 771 c.c.).
Le varianti della donazione
Donazione modale (art. 793 c.c.): la donazione è accompagnata da un onere a carico del donatario, ad esempio la cura di un familiare anziano. Se il donatario non adempie l’onere, la donazione può essere revocata.
Donazione con riserva di usufrutto (art. 796 c.c.): il donante trasferisce la nuda proprietà del bene ma si riserva il diritto di continuare a usarlo e goderne i frutti per tutta la vita. È una formula molto usata per trasferire un immobile ai figli continuando ad abitarci.
Donazione rimuneratoria (art. 770 c.c.): donazione fatta per riconoscenza verso chi ha reso un servizio. Ha caratteristiche particolari: non è revocabile per ingratitudine o sopravvenienza di figli (art. 805 c.c.).
La donazione indiretta: arricchire senza il contratto di donazione
È possibile produrre un arricchimento gratuito a favore di qualcuno senza usare il contratto di donazione, e quindi senza l’atto notarile. Si chiama liberalità indiretta o donazione indiretta, ed è regolata dall’art. 809 c.c.: è qualsiasi atto che, pur avendo la sua forma propria, produce come effetto l’arricchimento gratuito di qualcuno.
Esempi comuni:
- Bonifico bancario con causale liberale: il genitore trasferisce una somma al figlio. Non è un contratto di donazione, ma è una liberalità indiretta.
- Pagamento del prezzo di un immobile acquistato dal figlio: il genitore paga il venditore, il figlio diventa proprietario.
- Cointestazione di conto corrente: aggiungere un familiare come cointestatario con saldo rilevante può integrare una liberalità indiretta.
La liberalità indiretta non richiede l’atto notarile per essere valida come atto. Ma non sfugge alle regole sostanziali della successione: l’art. 809 c.c. dice esplicitamente che è soggetta alle stesse regole sulla riduzione (azione dei legittimari lesi) e sulla collazione tra coeredi.
Un bonifico non è invisibile ai fini successori: al momento della successione, entra nella massa di calcolo per la legittima e può essere soggetto ad azione di riduzione dagli altri eredi. Risparmiare il notaio con un semplice bonifico non elimina i rischi legati alla tutela dei legittimari: li rinvia soltanto al momento dell’apertura della successione.
12. Impugnare o revocare una donazione
Impugnare e revocare una donazione sono due cose radicalmente diverse, eppure vengono usate quasi sempre come sinonimi nel linguaggio comune. La distinzione è fondamentale perché cambia chi può agire, quando, per quali motivi e con quali effetti.
La distinzione di base
Impugnare una donazione significa contestare la sua validità originaria: si dice che la donazione non avrebbe dovuto nascere, perché al momento in cui fu fatta mancava qualcosa di essenziale. Se l’impugnazione riesce, la donazione è travolta come se non fosse mai esistita.
Revocare significa invece sciogliere una donazione che era perfettamente valida, sulla base di fatti sopravvenuti dopo la sua stipula. La revoca non nega la validità originaria; ne recide gli effetti per fatti nuovi.
C’è poi un terzo istituto: l’azione di riduzione, con cui i legittimari attaccano una donazione non perché fosse invalida, ma perché ha eroso la quota di eredità che la legge riserva loro. Tre istituti, tre logiche, tre regimi.
Impugnare la donazione per nullità
La nullità colpisce le donazioni affette dai vizi più gravi:
- Difetto di forma (art. 782 c.c.): la donazione fatta senza atto pubblico notarile è nulla.
- Donazione di beni futuri (art. 771 c.c.): nulla nella parte che riguarda beni non ancora esistenti nel patrimonio del donante.
- Motivo illecito unico e determinante (art. 788 c.c.): se l’unico motivo che ha spinto il donante risulta dall’atto ed è contrario alla legge o all’ordine pubblico.
La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, in qualsiasi momento, perché l’azione è imprescrittibile.
Impugnare la donazione per annullabilità
Vizi meno radicali rendono la donazione annullabile: produce i suoi effetti ma può essere rimossa.
- Incapacità legale (art. 774 c.c.): donazione fatta dall’interdetto.
- Incapacità naturale (art. 775 c.c.): anche chi non è dichiarato interdetto può far annullare la donazione se prova di essere stato incapace di intendere o volere al momento. L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno della donazione.
- Errore sul motivo (art. 787 c.c.): se il donante ha donato sulla base di una falsa rappresentazione della realtà, e quel motivo risulta dall’atto ed era l’unico determinante.
- Dolo e violenza (artt. 1427 e seguenti c.c., applicabili alla donazione in quanto contratto): consenso carpito con inganno o estorto con minaccia.
L’annullabilità in genere può essere fatta valere solo dal soggetto protetto dalla norma (il donante, i suoi eredi), non da terzi.
Revocare la donazione: solo per cause tassative
La revoca è nelle mani del donante. Il Codice prevede due sole cause, tassative (art. 800 c.c.):
Revocazione per ingratitudine (art. 801 c.c.): si può revocare quando il donatario ha tenuto uno dei comportamenti specificamente elencati dalla legge:
- Ha commesso uno dei reati gravi contro il donante o i suoi parenti stretti (omicidio o tentato omicidio)
- Si è reso colpevole di ingiuria grave verso il donante
- Ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio del donante
- Ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti al donante
Termine (art. 802 c.c.): un anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che legittima la revocazione. È un termine di decadenza: scade e non si recupera.
Revocazione per sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.): chi dona senza avere figli, o senza sapere di averli, può revocare la donazione se successivamente nasce o viene riconosciuto un figlio. Solo il donante può agire, non gli eredi né i figli stessi. Termine (art. 804 c.c.): cinque anni dalla nascita, dalla notizia o dal riconoscimento del figlio.
Donazioni irrevocabili (art. 805 c.c.): non possono essere revocate per nessuna causa le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio.
Tabella riassuntiva
| Istituto | La donazione era valida? | Chi agisce | Termine |
|---|---|---|---|
| Nullità | No | Chiunque vi abbia interesse | Imprescrittibile |
| Annullabilità | No | Il donante, eredi, aventi causa | 5 anni (regola generale) |
| Azione di riduzione | Sì | Solo i legittimari | 10 anni dall’apertura della successione |
| Revoca per ingratitudine | Sì | Il donante | 1 anno dalla conoscenza del fatto |
| Revoca per sopravvenienza di figli | Sì | Solo il donante | 5 anni dalla nascita/riconoscimento |
13. L’immobile donato si può vendere? Il rischio per acquirenti e banche
Sì: chi ha ricevuto un immobile in donazione può venderlo senza ostacoli formali. Il problema nasceva dopo, quando l’acquirente cercava il mutuo e scopriva che la banca si irrigidiva. Questo paragrafo descrive la situazione così come si presentava fino alla riforma entrata in vigore il 18 dicembre 2025, illustrata nel capitolo successivo: capire da dove si partiva aiuta a capire perché la riforma è stata approvata.
Perché le banche erano riluttanti (la situazione fino al dicembre 2025)
Quando una banca concede un mutuo, prende in garanzia l’immobile. Se il mutuatario non pagava, la banca escuteva l’ipoteca e vendeva il bene. Il rischio con i beni donati era questo: i legittimari del donante, figli, coniuge, ascendenti, potevano agire dopo la morte del donante per far valere che la donazione aveva intaccato la loro quota riservata. Se ottenevano ragione, anche chi aveva comprato l’immobile dal donatario poteva essere coinvolto: poteva trovarsi a dover restituire la casa, anche se l’aveva acquistata in buona fede a prezzo pieno. Era la cosiddetta azione di restituzione, prevista dal testo previgente dell’art. 563 c.c.
Da qui il timore storico di banche e notai: il rischio era teorico, ma esisteva e poteva materializzarsi fino a vent’anni dalla trascrizione della donazione.
L’azione di riduzione: il meccanismo alla base del problema
La legge riserva ai legittimari una quota minima dell’eredità che il donante non può erodere con donazioni fatte in vita. Alla sua morte, se la donazione era eccessiva, i legittimari possono chiedere al giudice di ridurla: questa è l’azione di riduzione (art. 555 c.c.).
Chi può agire e quando? Solo i legittimari e i loro eredi o aventi causa (art. 557 c.c.). Si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione. Mentre il donante è ancora in vita, i legittimari non possono rinunciare a questo diritto.
La riforma del 2005 (L. 80/2005) aveva già modificato l’art. 563 c.c. a favore dei terzi, prevedendo che la riduzione non pregiudicasse chi aveva acquistato a titolo oneroso oltre il ventennio, ma aveva introdotto il meccanismo dell’opposizione alla donazione: i familiari del donante potevano trascrivere un atto che sospendeva il decorso del termine ventennale, mantenendo vivo il rischio a tempo indeterminato.
Le soluzioni pratiche disponibili fino alla riforma del 2025 erano: attendere il ventennio senza opposizioni (verifica con visura ipotecaria), ottenere la rinuncia scritta dei familiari all’opposizione, raccogliere la rinuncia all’azione di riduzione da parte di tutti i legittimari dopo la morte del donante, o stipulare una polizza fideiussoria assicurativa specifica.
14. La riforma del 2025: cosa cambia per chi compra casa donata
Aggiornato al 24 luglio 2026 – Legge 2 dicembre 2025, n. 182 (art. 44), in vigore dal 18 dicembre 2025.
La svolta: dal 18 dicembre 2025 il rischio per i terzi acquirenti è eliminato
Dal 18 dicembre 2025 le regole sull’immobile di provenienza donativa sono cambiate in modo sostanziale. La Legge n. 182/2025 ha riscritto gli artt. 561, 562 e 563 c.c. e ha eliminato il rischio che per anni aveva frenato banche e acquirenti.
La nuova regola fondamentale (art. 563 c.c., testo vigente dal 18 dicembre 2025): la riduzione della donazione non pregiudica più, di regola, i terzi ai quali il donatario ha alienato l’immobile a titolo oneroso. Se Tizio ha ricevuto un appartamento in donazione e lo ha venduto a Caia, i legittimari di Tizio non possono più pretendere la restituzione dell’appartamento da Caia. Il donatario resta obbligato a compensare in denaro i legittimari, nei limiti di quanto necessario per integrare la loro quota; solo se il donatario è insolvente, la responsabilità per equivalente si estende, nei limiti del vantaggio ricevuto, a chi ha acquistato dal donatario a titolo gratuito. L’acquirente a titolo oneroso resta invece sempre estraneo a questa responsabilità.
In parallelo, la riforma ha reso non più utilizzabile, per le successioni aperte dopo l’entrata in vigore, l’istituto dell’opposizione alla donazione previsto dal vecchio testo dell’art. 563 c.c.: quel meccanismo di sospensione del termine ventennale non produce più i suoi effetti per le nuove successioni.
L’unica eccezione sopravvissuta (art. 2652, n. 1, c.c.): il terzo non è protetto se, prima del suo acquisto, era già trascritta nei registri immobiliari una domanda di riduzione della donazione. È un’annotazione pubblica che emerge da una normale visura ipotecaria prima del rogito.
Cosa cambia se l’immobile è ancora nelle mani del donatario
La protezione del terzo vale per chi ha già comprato. Se il donatario non ha ancora venduto e l’immobile è ancora in suo possesso, il legittimario leso può ancora agire direttamente contro il donatario (art. 561 c.c. riformato) e chiedergli la restituzione dell’immobile. Cambia però qualcosa: le ipoteche e i pesi che il donatario vi aveva costituito nel frattempo restano efficaci, non vengono cancellati automaticamente come avveniva prima; il donatario dovrà compensare in denaro i legittimari per il minor valore del bene dovuto a quei gravami.
Il regime transitorio: cosa succede per le successioni già aperte prima del 18 dicembre 2025
La legge prevede un regime transitorio. Per le successioni aperte prima del 18 dicembre 2025, la vecchia disciplina sopravviveva solo a una condizione: che entro il 18 giugno 2026 (sei mesi dall’entrata in vigore) fosse stata notificata e trascritta una domanda di riduzione, oppure un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.
Quel termine è scaduto il 18 giugno 2026. Questo significa che oggi, per la grande maggioranza delle successioni già aperte prima della riforma e per le quali non risultino trascritte domande di riduzione o atti di opposizione entro quella data, si applicano ormai le nuove regole.
L’immobile ereditato (non donato): la finestra di opponibilità ai terzi scende da 10 a 3 anni
La riforma ha modificato anche l’art. 2652, n. 8, c.c., relativo agli immobili di provenienza successoria, cioè ricevuti per eredità o legato, non per donazione. Se il legittimario trascrive la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie entro tre anni dall’apertura della successione, la sentenza favorevole prevale su chi ha nel frattempo acquistato a titolo oneroso dall’erede o dal legatario. Se la trascrizione avviene dopo i tre anni, invece, la sentenza non pregiudica chi ha già acquistato a titolo oneroso con atto trascritto prima. Il termine di prescrizione dell’azione di riduzione resta di dieci anni: a cambiare, per gli immobili ereditati, è la finestra entro cui la trascrizione della domanda resta pienamente opponibile ai terzi acquirenti, non il termine per agire in giudizio.
Cosa significa in pratica oggi
Se vuoi vendere un immobile che hai ricevuto in donazione: l’acquirente a titolo oneroso è protetto per legge. L’ostacolo che scoraggiava i compratori è venuto meno.
Se vuoi ottenere un mutuo su un immobile donato: il rischio che induceva le banche a rifiutare il finanziamento è strutturalmente cambiato, perché l’ipoteca del mutuante resta efficace anche in caso di successiva riduzione della donazione. La verifica da fare resta comunque la visura ipotecaria prima del rogito, per accertare che non siano già trascritte domande di riduzione.
Se stai valutando l’acquisto di un immobile donato: fai eseguire una visura ipotecaria. Se il registro è pulito, sei protetto dalla legge.
Sulle polizze “donazione sicura”: prima della riforma, alcune banche le richiedevano come condizione per erogare il mutuo. Oggi quella copertura è in larga parte superata per le nuove operazioni. Valuta comunque caso per caso con il notaio se residua qualche situazione specifica, ad esempio successioni aperte prima della riforma con termini transitori non rispettati.
15. Le tasse su successioni e donazioni
Le imposte su successioni e donazioni seguono le stesse aliquote e le stesse franchigie: è una simmetria voluta dal legislatore. Fino al 31 dicembre 2025 il riferimento normativo era il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico sull’imposta sulle successioni e donazioni). Dal 1° gennaio 2026 la materia è confluita nel nuovo Testo Unico delle imposte indirette (D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123), che ha abrogato e sostituito il D.Lgs. 346/1990: le aliquote e le franchigie restano le stesse, cambia però, come vedremo, la regola sul rapporto tra donazioni e successione.
Le aliquote e le franchigie
Il sistema si basa su franchigie: sotto una certa soglia, non si paga nulla. Sopra, si paga solo sull’eccedente.
| Beneficiario | Franchigia | Aliquota sull’eccedente |
|---|---|---|
| Coniuge e parenti in linea retta (figli, nipoti, genitori) | 1.000.000 € per beneficiario | 4% |
| Fratelli e sorelle | 100.000 € per beneficiario | 6% |
| Altri parenti fino al 4° grado e affini | Nessuna franchigia | 6% |
| Soggetti estranei | Nessuna franchigia | 8% |
| Persone con disabilità grave (L. 104/1992) | 1.500.000 € | Aliquota variabile in base al grado di parentela |
La novità 2026: addio al coacervo tra donazioni e successione
Fino al 31 dicembre 2025 vigeva la regola del cosiddetto coacervo successorio: le donazioni ricevute in vita dallo stesso beneficiario si sommavano al valore dell’eredità per verificare se la franchigia fosse stata superata. Dal 1° gennaio 2026, con l’entrata in vigore del nuovo Testo Unico delle imposte indirette (D.Lgs. 123/2025), questa regola è stata eliminata: donazioni e successione sono oggi valutate separatamente, ciascuna con la propria franchigia autonoma.
Attenzione: resta invece il cosiddetto coacervo donativo, cioè la cumulabilità tra donazione e donazione: più donazioni ricevute nel tempo dalla stessa persona da parte dello stesso donante si sommano tra loro ai fini della franchigia sulle donazioni. Quello che non si somma più è la donazione con l’eredità futura.
Esempio pratico. Un padre dona 700.000 € al figlio nel 2022: sotto la franchigia di 1.000.000 €, nessuna imposta di donazione è dovuta. Il padre muore nel 2026, lasciando al figlio altri 900.000 € di eredità.
Con la vecchia regola del coacervo, in vigore fino al 2025, la donazione e l’eredità si sarebbero sommate: 700.000 + 900.000 = 1.600.000 €, con una base imponibile di 600.000 € oltre franchigia, tassata al 4% (24.000 € di imposta).
Con la regola in vigore dal 1° gennaio 2026, la successione si valuta separatamente: i 900.000 € di eredità restano sotto la franchigia autonoma di 1.000.000 € prevista per la successione, e non è dovuta alcuna imposta. La donazione precedente non incide più sul calcolo.
La franchigia sulle donazioni resta comunque cumulativa nel tempo tra donazione e donazione fatte dallo stesso donante allo stesso beneficiario: se il padre donasse un’ulteriore somma al figlio in futuro, quella nuova donazione si sommerebbe ai 700.000 € già donati ai fini della sola franchigia donativa, non di quella successoria.
Per gli immobili: imposte ipotecaria e catastale
Oltre all’imposta di successione o di donazione, per il trasferimento di immobili si aggiungono:
- Imposta ipotecaria: 2% del valore catastale (ridotta all’1% per la prima casa)
- Imposta catastale: 1% del valore catastale (ridotta a 50 € per la prima casa)
Queste imposte si sommano all’imposta principale.
La dichiarazione di successione: quando va presentata
Indipendentemente dall’esistenza di un testamento e dall’entità dell’eredità, la dichiarazione di successione va presentata all’Agenzia delle Entrate entro dodici mesi dalla data di morte (già art. 31 D.Lgs. 346/1990, disciplina oggi confluita nel Testo Unico delle imposte indirette D.Lgs. 123/2025). Alla dichiarazione va allegata, tra gli altri documenti, la copia autentica del testamento se esiste.
Sono esonerati dall’obbligo alcuni casi specifici (ad esempio eredità di valore modesto tra coniugi e figli senza immobili): verificare le esenzioni vigenti con un professionista, dato il recente cambio di testo normativo di riferimento.
Quanto costa fare una donazione dal notaio
Le tariffe notarili sono state liberalizzate dal 2012: ogni notaio determina liberamente il proprio compenso. Non esiste un tariffario fisso per legge. Le voci di costo sono:
- Onorario del notaio: varia in base al valore del bene, alla complessità dell’atto e allo studio.
- Imposta sulle donazioni: con le franchigie e aliquote sopra indicate.
- Imposte ipotecaria e catastale: per gli immobili.
- Diritti di trascrizione e altri oneri accessori.
La convenzione consolidata è che le spese notarili siano a carico del donatario (chi riceve), salvo accordo diverso tra le parti.
Donazione o successione: quale costa di più?
Per trasferimenti entro le franchigie, tipicamente da genitore a figlio, il carico fiscale di donazione e successione resta identico: stesse aliquote, stesse franchigie. Dal 2026, però, la separazione delle due franchigie rende la donazione in vita uno strumento fiscalmente più efficiente di quanto non fosse in passato: una famiglia può oggi utilizzare fino a due franchigie distinte da 1.000.000 € per figlio, una per le donazioni in vita e una per l’eredità, invece di una sola franchigia condivisa tra i due momenti.
Restano comunque valide altre differenze non fiscali:
- La donazione ha costi notarili immediati e trasferisce in vita;
- La successione avviene alla morte e richiede la dichiarazione di successione;
- La donazione, per gli immobili, resta un atto che deve tenere conto della quota di legittima e dei diritti dei legittimari, oggi tutelati soprattutto per equivalente in denaro secondo la riforma vista nel capitolo 14.
Il costo complessivo va sempre valutato caso per caso con un notaio o un commercialista, considerando tipo di bene, rapporto tra le parti, composizione familiare e obiettivi di pianificazione.
Riepilogo finale: le regole che non si possono ignorare
Alla fine di questa guida, dieci punti da tenere sempre a mente:
- La successione si apre alla morte, nel luogo dell’ultimo domicilio (art. 456 c.c.). Da quel momento il patrimonio è in attesa di essere ereditato.
- Nessuno diventa erede automaticamente: occorre accettare. L’accettazione può avvenire in modo inconsapevole, semplicemente compiendo atti di gestione sui beni del defunto (art. 476 c.c.).
- I debiti si ereditano insieme ai beni. Prima di accettare, verificare sempre la situazione debitoria del defunto. In caso di dubbio, accettare con beneficio d’inventario (art. 490 c.c.).
- Il testamento è sempre revocabile e modificabile (art. 587 c.c.). Non è mai “definitivo” finché il testatore è in vita. Farlo è il modo migliore per evitare conflitti dopo la morte.
- La libertà di testare non è assoluta: i legittimari (figli, coniuge, ascendenti) hanno una quota di riserva che nessun testamento può eliminare (art. 536 c.c.).
- Le donazioni fatte in vita rientrano nel calcolo della legittima (art. 556 c.c.): non è possibile “svuotare” il patrimonio con donazioni per aggirare le quote di riserva.
- Diseredare un legittimario non funziona sulla quota di riserva: la clausola di diseredazione è valida per gli altri parenti, ma i figli e il coniuge possono sempre agire in riduzione (Cass. Sez. II n. 26062/2018).
- La donazione di beni immobili richiede sempre il notaio, a pena di nullità (art. 782 c.c.). Un bonifico non elimina i rischi legati alla tutela dei legittimari: li rinvia.
- Dal 18 dicembre 2025, chi compra a titolo oneroso un immobile di provenienza donativa è protetto dalla legge: i legittimari non possono più agire per recuperare fisicamente il bene dal terzo acquirente, salvo che sia già stata trascritta una domanda di riduzione prima dell’acquisto. L’azione si traduce, di regola, in un diritto di credito nei confronti del donatario.
- Dal 1° gennaio 2026 donazioni e successione hanno franchigie fiscali separate: la pianificazione successoria che combina donazioni in vita e un testamento ben fatto può oggi sfruttare due franchigie distinte, non più una sola condivisa. La pianificazione si fa comunque in anticipo, non nell’urgenza, e va sempre calibrata con un professionista.