Disconoscimento della sottoscrizione e verificazione: l’onere di produrre l’originale (Cass. civ. Sez. 3 n. 15236 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la cui conformità all’originale sia incontestata o, comunque, accertata, la parte che l’ha esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale deve produrre l’originale al fine di ottenere la verificazione della sottoscrizione, mediante consulenza tecnica grafologica sull’originale stesso; in mancanza, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità. Il giudice di merito, quando sia proposta istanza di verificazione, non è tenuto a disporre una consulenza tecnica d’ufficio qualora possa desumere l’autenticità dalla comparazione con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla stessa parte. È inammissibile in sede di legittimità la censura che miri a una rivalutazione degli elementi istruttori, riservata alla discrezionalità del giudice di merito.

Il Fatto

A seguito del rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Fermo condannava gli opponenti al pagamento di una somma dovuta in forza di una scrittura privata, la cui sottoscrizione era stata disconosciuta. La Corte d’appello di Ancona confermava integralmente la decisione. Gli appellanti soccombenti proponevano ricorso per cassazione, lamentando la mancata produzione dell’originale della scrittura e l’omessa proposizione del giudizio di verificazione da parte del creditore.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha esaminato il primo motivo, relativo alla violazione degli artt. 633, 2702 e 216 c.p.c., ritenendolo in parte infondato e in parte inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che la censura non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva dato conto della corretta proposizione e reiterazione dell’istanza di verificazione, nonché dell’avvenuta esibizione dell’originale del documento.

La Corte ha richiamato il principio per cui, in caso di disconoscimento, la parte che intende avvalersi della scrittura deve produrre l’originale per ottenere la verificazione, ma ha precisato che il giudice di merito non è tenuto a disporre una consulenza tecnica d’ufficio se può accertare l’autenticità tramite la comparazione con altre scritture provenienti dalla medesima parte. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva fatto legittimamente ricorso a una consulenza asseverata di un grafologo di parte, i cui esiti erano stati ritenuti logici e convincenti.

Le ulteriori doglianze relative alla perizia calligrafica di parte sono state dichiarate inammissibili per novità della censura, non risultando trattate nella sentenza impugnata né dedotte nei gradi di merito, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che impone di indicare l’atto del giudizio precedente in cui la questione è stata sollevata.

Il secondo motivo, volto a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie circa il rapporto causale sottostante alla ricognizione di debito, è stato ritenuto inammissibile in quanto diretto a una rivalutazione del merito, estranea al sindacato di legittimità, salvi i gravi vizi motivazionali introdotti dalla novella del 2012. La Corte ha infine respinto l’istanza di cancellazione di espressioni contenute nel controricorso, ritenendo che i toni aspri della controversia non avessero superato i limiti dell’art. 88 c.p.c., e ha condannato i ricorrenti alla refusione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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