Fusione e neutralità fiscale: il giudice del rinvio deve esaminare la dichiarazione dei redditi (Cass. civ. Sez. 5 n. 15235 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di fusione societaria, il principio di neutralità fiscale postula che gli effetti dell’operazione, rilevanti in bilancio, si traducano effettivamente nella dichiarazione dei redditi. Il giudice del rinvio, chiamato a verificarne l’attuazione, deve esaminare funditus la dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta interessato, non potendo limitarsi alla constatazione della doppia appostazione del disavanzo da fusione tra le rimanenze iniziali e finali di esercizio. È nulla, per violazione dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., la sentenza di rinvio che ometta tale accertamento e si sottragga al mandato ricevuto dal giudice di legittimità.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate accertava, con avviso di accertamento, maggiori imposte IRES, IVA ed IRAP in capo alla società cooperativa per l’anno d’imposta 2004. Il ricorso della società era accolto in primo grado, ma la Commissione tributaria regionale, adita dall’Ufficio, accoglieva l’appello limitatamente a due riprese: il disavanzo di fusione e l’imponibilità a fini IVA dei lavori di ampliamento dell’aerostazione.
La società proponeva ricorso per cassazione e questa Corte, con sentenza n. 26183/2014, cassava la pronuncia con rinvio alla medesima C.T.R., in diversa composizione. Il giudice del rinvio rigettava l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia ha quindi proposto un nuovo ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, l’Agenzia deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., per non aver il giudice del rinvio ottemperato al principio di diritto enunciato dalla sentenza di legittimità. Questa Corte aveva demandato alla C.T.R. la verifica se e come i dati relativi al disavanzo di fusione fossero stati esposti nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2004, per accertare se il criterio di appostazione nelle rimanenze si fosse tradotto in dichiarazione, applicando il principio di neutralità fiscale.
Il giudice del rinvio si è limitato ad affermare che la società aveva portato il costo della fusione tra le rimanenze iniziali e finali, neutralizzando le due operazioni e configurando un errore materiale nel frazionamento in distinti periodi d’imposta. La Corte ritiene tale motivazione insufficiente, poiché la C.T.R. ha valutato solo il dato contabile del bilancio, omettendo l’esame della dichiarazione dei redditi, come invece imposto dal principio di diritto. Il motivo è pertanto fondato, con conseguente cassazione della sentenza sul punto.
Quanto al secondo motivo, relativo all’IVA sui lavori di ampliamento dell’aerostazione, la Corte lo ritiene infondato. La sentenza n. 26183/2014 aveva affermato l’errore di diritto della pronuncia di appello, demandando al giudice del rinvio la verifica della corrispondenza delle opere eseguite dalle ditte subappaltatrici ai lavori strutturali oggetto del contratto di appalto, alla luce dell’interpretazione dell’art. 9, primo comma, n. 6, d.P.R. n. 633/72, come integrato dall’art. 3, comma 13, D.L. n. 90/1990. La Corte rileva che il giudice del rinvio ha verificato in fatto tale corrispondenza, applicando la norma come interpretata, adempiendo così motivatamente al mandato ricevuto.
In accoglimento del primo motivo, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame della questione relativa al disavanzo di fusione, oltre che per le spese.
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Nota della Redazione
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