Correzione dell’errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. per l’omessa distrazione delle spese (Cass. civ. Sez. 5 n. 15555 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte di Cassazione, adita con istanza ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., può emendare anche d’ufficio gli errori materiali contenuti nelle proprie ordinanze, ivi compresa l’omessa distrazione delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il rinvio operato dalla norma alle disposizioni di cui all’art. 380-bis, primo e secondo comma, cod. proc. civ. giustifica la fissazione dell’udienza camerale con notifica alle parti, le quali hanno la possibilità di depositare memorie e non di proporre controricorso. La correzione, che può avvenire anche con le modalità degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., presuppone l’accertamento che la distrazione, pur dovuta in ragione della dichiarazione resa dal difensore, sia stata omessa per mero errore materiale.
Il Fatto
La società ricorrente, già parte vittoriosa nel giudizio di legittimità definito dall’ordinanza n. 21050/2020 della Corte di Cassazione, ha presentato un’istanza con la quale ha evidenziato che, per mero errore materiale, nel dispositivo del suddetto provvedimento era stata omessa la distrazione delle spese di lite in favore del proprio difensore, che si era dichiarato antistatario. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato in primo luogo che non era stato proposto un autonomo ricorso per correzione di errore materiale, bensì un’istanza volta a sollecitare il potere di emendare anche d’ufficio gli errori materiali, come previsto dalla novellata disposizione dell’art. 391-bis cod. proc. civ..
Il rinvio che tale norma opera alle disposizioni di cui al primo e secondo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. giustifica la fissazione dell’udienza camerale con notifica alle parti, le quali hanno la possibilità di depositare memorie e non anche di proporre controricorso. La Corte ha precisato che tale disciplina si raccorda con la generale previsione sulla correzione dell’errore materiale di cui all’art. 288 cod. proc. civ..
Nel merito, l’istanza è stata ritenuta fondata: la distrazione invocata non risultava essere stata emessa, pur sussistendone il presupposto, ossia la dichiarazione di antistatarietà resa dal difensore all’esito dell’esame del ricorso relativo al giudizio definito con la pronuncia da correggere.
La Corte ha quindi affermato che, per ovviare a tale omissione, si può procedere con le modalità della correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., anche allo scopo richiamato dall’art. 391-bis cod. proc. civ..
In accoglimento dell’istanza, la Corte ha disposto che nel dispositivo dell’ordinanza n. 21050/2020, dopo le parole «che liquida», debba aggiungersi «e distrae in favore del difensore», con le conseguenti annotazioni di cancelleria.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 287 c.p.c. – Casi di correzione
- Art. 288 c.p.c. – Procedimento di correzione
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati
- Art. 391-bis c.p.c. – Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione