L’accertamento integrativo è legittimo se fondato su nuovi elementi non esplorati dal primo avviso (Cass. civ. Sez. 5 n. 21420 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, il presupposto per l’integrazione o la modificazione in aumento dell’avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, è costituito dal dato oggettivo che gli elementi posti a base del nuovo atto siano nuovi, nel senso che l’Amministrazione ne abbia avuto sopravvenuta conoscenza dopo la notifica del primo accertamento. Non è invece consentita l’integrazione quando il secondo atto si fondi su una diversa o più approfondita valutazione del materiale probatorio già acquisito, atteso che con l’emissione dell’avviso l’Ufficio consuma il proprio potere di accertamento in relazione agli elementi a sua disposizione. I nuovi elementi devono essere descritti, sia pur sinteticamente, nella motivazione del nuovo atto. La ratio della disposizione è evitare l’inutile proliferazione di atti impositivi nei confronti del contribuente.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale, la Guardia di Finanza aveva redatto un processo verbale di constatazione basato su indagini bancarie relative al conto corrente intestato alla società e ai soci. Sulla base di tale verbale, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato un primo avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2004. Successivamente, l’Ufficio aveva emesso un secondo avviso, definito integrativo, fondato su ulteriori risultanze delle medesime indagini bancarie, nonché su documentazione acquisita a seguito di un decreto del pubblico ministero.
La società e i soci avevanoimpugnato il secondo avviso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che aveva accolto il ricorso annullando l’atto per violazione del principio di unicità dell’accertamento. L’appello dell’Agenzia era stato respinto dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, la quale aveva escluso che ricorresse un’ipotesi di integrazione del precedente atto, qualificando il secondo avviso come autonomo esercizio del potere di accertamento fondato su elementi già noti all’Ufficio. L’Agenzia aveva quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, censurando la sentenza della CTR per violazione e falsa applicazione dell’art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973. Il giudice di secondo grado era incorso in un errore giuridico nel ritenere che l’Ufficio fosse già a conoscenza, alla data di emissione del primo avviso, delle risultanze delle indagini bancarie poste a base del successivo accertamento, atteso che tale conoscenza era stata acquisita solo a seguito della trasmissione del processo verbale di constatazione.
La Suprema Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui l’integrazione dell’avviso è consentita solo in presenza di elementi nuovi, ossia non soltanto non conosciuti ma neppure conoscibili al momento del primo accertamento. La diversa o più approfondita valutazione del materiale probatorio già acquisito non legittima, invece, la rettifica in aumento, perché l’Amministrazione consuma il proprio potere con l’emissione dell’avviso. Tale regola risponde alla necessità di evitare l’inutile proliferazione di atti impositivi.
Nella fattispecie, gli elementi posti a base del secondo avviso — segnatamente le risultanze degli accertamenti bancari effettuati in un arco temporale successivo e la documentazione acquisita a seguito del decreto del pubblico ministero — non erano stati esaminati in funzione del primo accertamento. Le evidenze sui cui si fondavano i rilievi trasfusi nell’atto integrativo erano quindi diverse, con la conseguenza che la rettifica doveva ritenersi legittima, non essendo condivisibile l’assunto della CTR sull’assenza del carattere di novità degli elementi probatori.
La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui ha demandato anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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