Danno all’immagine della PA per il delitto di associazione mafiosa del collaboratore di un parlamentare (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 195 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno all’immagine, l’art. 51, comma 7, c.g.c. deve essere interpretato nel senso di consentire la proponibilità dell’azione per i delitti, anche diversi da quelli cui faceva rinvio l’abrogato art. 7 della legge n. 97/2001 (Libro II, Titolo II, Capo I, c.p.), da cui derivi, come conseguenza, un danno all’immagine dei soggetti di cui al medesimo art. 51, comma 7. Il giudicato penale di condanna per il reato di associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p., commesso dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 174/2016, costituisce valido presupposto di proponibilità dell’azione risarcitoria. Quanto alla giurisdizione contabile nei confronti dell’extraneus, è necessaria e sufficiente l’allegazione di una fattispecie oggettivamente riconducibile allo schema del rapporto di servizio, configurabile anche in presenza di una relazione funzionale che inserisca il privato, ancorché temporaneamente e pure solo in via di fatto, nell’apparato organizzativo dell’ente pubblico. L’effetto extra-penale del giudicato, ex art. 651, comma 2, c.p.p., preclude al giudice contabile ogni ricostruzione del fatto difforme da quella accertata in sede penale.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio un soggetto, già condannato con sentenza irrevocabile per il reato di associazione mafiosa e per falso in autocertificazione, al fine di sentirne affermare la responsabilità per danno all’immagine dello Stato. Il convenuto, collaboratore di una deputata nazionale, aveva strumentalizzato tale veste per favorire gli interessi dell’organizzazione criminale, ponendo la propria attività al servizio della consorteria e utilizzando le prerogative connesse al ruolo per effettuare visite ispettive a detenuti di elevato spessore criminale.

L’azione veniva esercitata a seguito dell’infruttuoso esito della fase preprocessuale, instaurata con la notifica dell’invito a dedurre. Il giudizio, sospeso in attesa della definizione di una questione di massima deferita al Procuratore generale, veniva riassunto dopo la pubblicazione della sentenza delle Sezioni Riunite n. 3/2026/QM, che aveva enunciato il principio di diritto sulla proponibilità dell’azione per danno all’immagine per reati diversi da quelli contro la PA.

La Motivazione della Corte

La Sezione ritiene validamente instaurato il contraddittorio, riconoscendo efficacia alla procura speciale rilasciata dal tutore del convenuto per il giudizio di merito, sulla base dell’interpretazione della volontà manifestata e del richiamo all’analogia con i principi elaborati dalla Cassazione in tema di procura alle liti nel rapporto tra fase cautelare e fase di merito.

Quanto alla giurisdizione, il Collegio afferma la sussistenza della potestas iudicandi della Corte dei conti, valorizzando la sussistenza di un rapporto di servizio tra il convenuto e la pubblica amministrazione. La formale estraneità soggettiva all’amministrazione non è evenienza sufficiente per escludere la giurisdizione contabile quando, come nel caso di specie, il privato sia inserito, anche solo temporaneamente e in via di fatto, nell’apparato organizzativo dell’ente, operando in forza di un legame sostanzialmente equiparabile all’appartenenza organica. La distinzione tra assistente parlamentare e collaboratore, valorizzata dalla difesa, perde rilievo poiché il contratto di consulenza stipulato con la deputata costituiva l’occasione necessaria per lo svolgimento di attività aventi marcato tono pubblicistico.

Sul merito, la Corte ritiene fondata la domanda, dando atto della portata vincolante del giudicato penale ex art. 651, comma 2, c.p.p. e della sua efficacia extra-penale. Gli episodi valorizzati ai fini della condanna, temporalmente collocati nel periodo di vigenza del contratto di collaborazione stipulato nel gennaio 2019, integrano la condizione di proponibilità dell’azione di cui all’art. 51, comma 7, c.g.c. La programmazione e lo svolgimento di visite ispettive a esponenti di spicco della criminalità organizzata, al riparo da occhi indiscreti grazie alla compresenza della parlamentare, costituiscono grave violazione dei doveri assunti con il contratto e aggressione all’immagine della pubblica amministrazione, intesa come proiezione pubblica dei valori di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost.

Nella quantificazione del danno, liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c., il Collegio riduce la somma richiesta dal requirente, rilevando la limitata diffusione massmediatica della notizia, l’assenza di elementi sull’indicatore soggettivo di lesività e la circoscritta estensione temporale degli episodi rilevanti. Le spese di giustizia vengono integralmente compensate, attesa l’assoluta novità del principio di diritto affermato dalle Sezioni Riunite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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