Legittimazione passiva dell’ASL e limiti temporali dello sconto tariffario (Cass. civ. Sez. 1 n. 23526 del 19.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione passiva nell’azione promossa da una struttura privata accreditata per il pagamento di prestazioni sanitarie spetta all’azienda sanitaria locale che ha concluso l’accordo contrattuale, salvo che una disposizione di legge regionale o un provvedimento dell’autorità regionale, espressamente richiamato in contratto, individui un diverso ente incaricato del pagamento per le annualità in questione. La qualifica di ente finanziatore non coincide con quella di ente incaricato del corrispettivo, né determina una posizione di garanzia della Regione per i debiti delle ASL. Lo sconto tariffario previsto dall’art. 1, comma 796, lett. o), legge n. 296/2006 ha natura transitoria ed è applicabile esclusivamente al triennio 2007-2009, senza che il D.M. 18 ottobre 2012 ne abbia disposto un effetto conservativo. Il superamento del tetto di spesa costituisce fatto impeditivo della pretesa creditoria della struttura, il cui onere probatorio grava sul debitore.
Il Fatto
Una società, gestore di una struttura sanitaria privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, agiva contro l’azienda sanitaria locale per ottenere il pagamento delle somme trattenute a titolo di sconto tariffario applicato alle prestazioni erogate negli anni 2010-2013. La struttura deduceva l’illegittimità dello sconto, sostenendo che la relativa disciplina, prevista dall’art. 1, comma 796, lett. o), legge n. 296/2006, avesse cessato di operare dopo il triennio 2007-2009.
Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando l’azienda sanitaria al pagamento. La Corte d’appello, investita del gravame dell’ASL, confermava la decisione, escludendo la legittimazione passiva della Regione e ribadendo l’illegittimità dell’applicazione dello sconto oltre il triennio di riferimento. Avverso tale sentenza l’azienda sanitaria proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminando i primi due motivi, ha confermato che la legittimazione passiva spetta all’ASL contraente. Richiamando il principio sancito dalle Sezioni Unite n. 34301 del 2025, ha precisato che l’obbligazione trae fonte dall’accordo contrattuale concluso tra la struttura e l’azienda, il quale non può produrre effetti nei confronti della Regione, soggetto terzo, ai sensi dell’art. 1372, secondo comma, c.c. L’art. 1, comma 10, D.L. n. 324/1993 fa riferimento all’ente incaricato del pagamento, non all’ente finanziatore; la legittimazione dell’ASL può essere esclusa solo da uno specifico atto di incarico adottato con delibera regionale e richiamato nel contratto. Ne consegue l’assorbimento del motivo relativo al litisconsorzio necessario con la Regione.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che lo sconto tariffario è limitato al triennio 2007-2009. Depongono in tal senso l’incipit della norma e le pronunce della Corte costituzionale n. 94 del 2009 e n. 243 del 2010, che ne hanno sottolineato il carattere transitorio. Il legislatore, con l’art. 79, D.L. n. 112/2008, ha manifestato la volontà di superare la disciplina transitoria, introducendo l’adeguamento delle tariffe secondo i costi standard. Il D.M. 18 ottobre 2012 non ha avuto effetto conservativo dello sconto.
Il quarto motivo è stato dichiarato in parte inammissibile, per lo sbarramento di cui all’art. 360, penultimo comma, c.p.c. per i giudizi d’appello introdotti dopo il 12 settembre 2012, e in parte infondato. La Corte ha confermato che il superamento del tetto di spesa è un fatto impeditivo della remunerazione, la cui prova grava sul debitore, mentre il mancato superamento non integra un fatto costitutivo della pretesa.
Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la censura si risolve in una rivalutazione del giudizio di fatto della Corte territoriale, la quale aveva accertato che le fatture indicavano l’applicazione dello sconto e non delle nuove tariffe. Il sesto motivo è stato infine rigettato, operando il rapporto tra struttura accreditata ed ente pubblico come transazione commerciale ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002, in presenza di contratti scritti conclusi dopo l’8 agosto 2002, come precisato dalle Sezioni Unite n. 35092 del 2023.
Nota della Redazione
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