La revoca per interdittiva antimafia non toglie la giurisdizione ordinaria sulla pretesa al finanziamento (Cass. civ. Sez. Un. n. 19350 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione va determinata sulla base del petitum sostanziale, identificato dalla causa petendi, ossia dall’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, con riguardo ai fatti allegati dalla parte. In materia di concessione e revoca di contributi pubblici, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando la controversia attenga alla fase di erogazione del contributo e all’addotto inadempimento del beneficiario o della stessa amministrazione alle obbligazioni conseguenti alla concessione, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, purché questi si fondino su tale inadempimento e non su una valutazione discrezionale di interessi. La posizione del privato è di diritto soggettivo perfetto quando la condizione legale per l’erogazione, come l’informativa antimafia, non sia soggetta ad alcun apprezzamento discrezionale dell’amministrazione finanziatrice.
Il Fatto
La società, ammessa alle agevolazioni di cui alla legge n. 488 del 1992, otteneva nel 1998 la concessione provvisoria di un contributo in conto capitale. A seguito di un’informativa interdittiva antimafia del 2000, l’amministrazione avviava il procedimento di revoca, conclusosi solo nel 2016 con un decreto poi annullato dal giudice amministrativo. Dopo l’annullamento, l’amministrazione erogava il saldo del contributo nel 2018. La società conveniva quindi in giudizio il Ministero dinanzi al Tribunale, chiedendo il risarcimento dei danni per i ritardi nell’erogazione del finanziamento.
Il Tribunale, rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione, accoglieva la domanda. La Corte d’appello, riformando la sentenza, dichiarava la giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la domanda implicasse il sindacato sullo scorretto esercizio del potere di autotutela.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite accolgono il ricorso, affermando la giurisdizione del giudice ordinario. La Corte richiama il principio per cui il riparto di giurisdizione va operato sulla base della domanda, guardando alla natura della posizione giuridica dedotta, con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui sono espressione. In tale ottica, la società non aveva contestato la legittimità della revoca in sé, ma aveva allegato il colposo inadempimento dell’amministrazione, che avrebbe dovuto erogare il contributo già dal 2005, quando era intervenuta una nuova informativa liberatoria.
La Corte precisa che la fattispecie non rientra nell’art. 92 d.lgs. n. 159/2011, che disciplina l’ipotesi in cui si sia proceduto senza informativa antimafia e concerne un provvedimento adottato sotto condizione risolutiva. Nel caso in esame, invece, l’informativa negativa c’era stata, ma ne era seguita altra di segno opposto prima della revoca. Poiché la condizione ostativa di cui all’art. 94 d.lgs. n. 159/2011 è una condizione legale, rappresentata da una comunicazione di un’altra amministrazione, essa non è soggetta ad alcun vaglio discrezionale da parte del Ministero finanziatore.
Il potere di revoca, ricostruito come vincolato e non discrezionale, incide su una posizione che, per effetto del provvedimento di riconoscimento del contributo, era già divenuta di diritto soggettivo. La Corte esclude altresì la sussistenza di un giudicato esterno ostativo, in quanto la domanda risarcitoria proposta dinanzi al giudice amministrativo era diversa da quella ora azionata, essendo stata formulata in via subordinata alla domanda di annullamento e fondata sulla lesione dell’affidamento.
La Corte dichiara pertanto la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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