Accollo interno e promessa di pagamento: interpretazione letterale del verbale conciliativo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24116 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interpretazione degli atti negoziali, la censura di violazione o falsa applicazione dei canoni ermeneutici legali deve essere specificamente dedotta, indicando le ragioni per cui l’interpretazione accolta dal giudice di merito non sia conforme al dato letterale e alla volontà delle parti. L’assunzione contrattuale dell’obbligo di farsi carico di “ogni onere fiscale” e della “specifica tassazione della somma” corrisposta, ove formulata con la congiunzione “e”, è riferita esclusivamente al regime tributario della somma netta contestualmente erogata e non può essere estesa a obbligazioni ulteriori, indeterminate nell’an e nel quantum, derivanti dalla complessiva posizione reddituale del lavoratore. La deduzione che qualifica un atto come riconducibile all’accollo interno di debito futuro ex art. 1273 c.c. ovvero alla promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. è assertiva e contraddittoria, atteso che l’accollo ha natura contrattuale mentre la promessa unilaterale è istituto distinto.
Il Fatto
Il lavoratore aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti della società, già sua datrice di lavoro, per il pagamento della somma di € 32.334,00, corrispondente alle imposte a saldo da lui versate all’erario in sede di dichiarazione IRPEF 2015. La pretesa traeva origine da un verbale di conciliazione stragiudiziale del 6.6.2014, con cui il lavoratore aveva rinunciato agli effetti di una sentenza che aveva accertato un rapporto di lavoro subordinato, ricevendo € 123.000,00 netti, e da un atto separato coevo con cui la società dichiarava di farsi carico di ogni onere fiscale sulla somma.
Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione della società, ma la Corte d’appello di Roma, riformando la sentenza, aveva accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, compensando le spese. Il lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i profili di inammissibilità e infondatezza del primo motivo, volto a denunciare la violazione degli artt. 2735, 1273, 1988 e 1362 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il ricorrente non spiegava le ragioni della dedotta violazione dell’art. 2735 c.c. in tema di confessione stragiudiziale; quanto all’accollo interno e alla promessa di pagamento, la qualificazione era assertiva e contraddittoria, perché l’accollo ha natura contrattuale mentre la promessa ex art. 1988 c.c. è una promessa unilaterale. La critica sostanziale investiva l’interpretazione dell’operazione negoziale e si appuntava sul solo canone dell’art. 1362 c.c., ignorando però l’ampia motivazione della Corte territoriale.
Nel merito, la Corte ha valorizzato il senso letterale delle parole ex art. 1362, comma primo, c.c., osservando che l’uso della congiunzione “e” tra l’aggettivo “fiscale” e la preposizione “della” chiariva che l’assunzione di “ogni onere fiscale” era riferita esclusivamente alla somma netta corrisposta “a titolo di transazione generale e novativa” e al regime tributario della specifica tassazione di quella somma. L’interpretazione proposta dal ricorrente avrebbe implicato un impegno per la società relativo a un onere futuro indeterminabile nell’an e nel quantum, dipendente dalla complessiva situazione reddituale e fiscale del lavoratore, non riconducibile alla causale della corresponsione indicata nel verbale.
Il secondo motivo, relativo alla dedotta violazione degli artt. 167 e 416 c.p.c. in tema di contestazioni nel rito del lavoro, è stato dichiarato inammissibile per difetto assoluto di specificità: il ricorrente non indicava la parte della sentenza censurata né gli atti di controparte cui si riferiva, e la doglianza sulla mancata dimostrazione di ulteriori carichi tributari atteneva al terreno probatorio, estraneo alle norme processuali evocate.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e alla declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1273 c.c. – Accollo
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1988 c.c. – Promessa di pagamento e ricognizione di debito
- Art. 2735 c.c. – Confessione stragiudiziale
- Art. 167 c.p.c. – Comparsa di risposta
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 416 c.p.c. – Costituzione del convenuto