Errore di fatto irricevibile nelle misure di prevenzione (Cass. pen. Sez. 1 n. 2047 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto disciplinato dall’art. 625-bis cod. proc. pen. è esperibile esclusivamente dal condannato e non può essere proposto dai destinatari di misure di prevenzione personali o patrimoniali, né dai terzi interessati dal provvedimento di natura patrimoniale. I provvedimenti applicativi delle misure di prevenzione non sono suscettibili di revisione, essendo la revoca l’istituto idoneo ad accertare l’insussistenza originaria delle condizioni che ne hanno legittimato l’adozione.
Il Fatto
Il ricorrente, destinatario di una misura di prevenzione patrimoniale divenuta definitiva con la sentenza della Quinta Sezione della Cassazione del 4 febbraio 2025, ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. al fine di ottenere la modifica o la revoca della decisione. L’immobile confiscato era stato acquistato, secondo la prospettazione difensiva, con fondi leciti, la cui dimostrazione sarebbe stata pretermessa dai giudici di merito.
Con il primo motivo è stato dedotto un errore di fatto nella valutazione della documentazione relativa alla provvista impiegata per l’acquisto; con il secondo, un analogo vizio riguardante le restituzioni dei finanziamenti e la consulenza tecnica difensiva, dalla quale sarebbe emersa la legittimità dei redditi del ricorrente. Il difensore ha altresì lamentato la mancata esecuzione di una consulenza tecnica d’ufficio.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando un orientamento giurisprudenziale costante e risalente. Il rimedio dell’art. 625-bis cod. proc. pen., essendo volto a correggere l’errore di fatto in cui sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti processuali, presuppone una sentenza di condanna definitiva e non è estensibile ai provvedimenti in materia di misure di prevenzione, per i quali l’ordinamento prevede il distinto istituto della revoca.
La Corte ha evidenziato la coerenza di tale conclusione con la giurisprudenza delle Sezioni Unite, che esclude la revisione per i provvedimenti applicativi delle misure di prevenzione e limita al solo condannato l’ammissibilità della richiesta di correzione dell’errore di fatto. La diversità di disciplina trova giustificazione nella differente situazione giuridica del soggetto sottoposto alla misura rispetto a quella del condannato, come già rilevato in sede di scrutinio di costituzionalità in riferimento all’art. 3 Cost.
La declaratoria di inammissibilità ha precluso l’esame delle questioni sollevate nella memoria difensiva, con la quale erano stati peraltro articolati motivi estranei all’atto introduttivo. Il ricorrente è stato conseguentemente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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