Estorsione e violenza verso il terzo estraneo al rapporto obbligatorio (Cass. pen. Sez. II n. 3857 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È configurabile il delitto di estorsione — e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone — nel caso in cui l’agente, per far valere una pretesa, eserciti violenza o minaccia non nei confronti del titolare del rapporto obbligatorio da cui la pretesa stessa discende, ma nei confronti di un terzo assolutamente estraneo a tale rapporto, al fine di costringere il debitore ad adempiere. Tale condotta non sarebbe infatti tutelabile dinanzi all’Autorità giudiziaria, sicché l’uso della violenza contro il terzo integra gli estremi del delitto di cui all’art. 629 cod. pen., non rilevando la sussistenza del credito vantato dall’agente. La valutazione degli elementi nuovi, allegati a sostegno della richiesta di revoca della misura cautelare, deve confrontarsi con il quadro indiziario complessivo già emerso dalle intercettazioni, e il giudice non è tenuto a citare analiticamente ogni atto acquisito nel corso del procedimento di appello cautelare.
Il Fatto
Con ordinanza del 17/07/2025, il Tribunale di Palermo rigettava l’appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. dal ricorrente avverso l’ordinanza con cui il G.i.p. aveva rigettato la richiesta di revoca della misura della custodia cautelare in carcere, applicata per il delitto di estorsione continuata e aggravata in concorso. Nel chiedere la revoca, la difesa aveva prospettato due elementi nuovi: una fattura emessa nei confronti di una società, di cui il ricorrente era amministratore di fatto, per una consulenza mai effettuata, a sostegno della tesi della pretesa creditoria vantata nei confronti di un terzo; e una perizia fonica svolta sul telefono cellulare dell’indagato, che avrebbe evidenziato i rapporti amicali con le persone offese, ritenuti incompatibili con la sussistenza delle minacce loro rivolte.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i due profili di doglianza, ritenendo l’unico motivo di ricorso manifestamente infondato. Quanto alla perizia fonica, la S.C. ha rilevato che il contenuto dei messaggi scambiati tra l’indagato e le persone offese non escludeva la sussistenza del reato, atteso che le violenze e le minacce risultavano pienamente acclarate sulla base delle intercettazioni, già ampiamente illustrate nell’ordinanza genetica. La natura dei rapporti personali tra i soggetti non era, di per sé, elemento idoneo a scardinare il quadro indiziario.
In relazione alla dedotta fattura, la Corte ha osservato che, anche volendo accogliere la prospettazione difensiva circa la legittimità della pretesa azionata dalla società nei confronti del presunto debitore, la violenza e la minaccia erano state esercitate non verso quest’ultimo, ma verso terzi estranei al rapporto obbligatorio. Tale modalità integra il delitto di estorsione, non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La S.C. ha richiamato il principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020 (sentenza “Filardo”), secondo cui l’estorsione è configurabile quando la violenza sia diretta contro un terzo estraneo al rapporto obbligatorio, poiché una simile pretesa non sarebbe tutelabile dinanzi all’Autorità giudiziaria. Nel caso di specie, il ricorrente aveva agito per ottenere per sé le somme richieste al presunto debitore, senza alcun coinvolgimento della società creditrice.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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