Esigenze cautelari, attualità del pericolo e sindacato di legittimità sulla misura (Cass. pen. Sez. I n. 20624 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta nel delitto. Esso richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, condotta alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale. L’indagine deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non impone la previsione di specifiche occasioni di recidiva. In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi o l’assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando propone una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito.
Il Fatto
Il GIP del Tribunale di Siracusa applicava all’indagato la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, con prescrizione di non allontanarsi dall’abitazione in determinate ore, per una pluralità di gravi indizi in materia di armi e ricettazione. Il pubblico ministero proponeva appello e il Tribunale del riesame di Catania, con ordinanza del 30 ottobre 2025, accoglieva l’impugnazione, sostituendo la misura con gli arresti domiciliari.
Il Tribunale valorizzava la gravità del fatto, l’elevato allarme sociale, il possesso di numerose armi funzionanti e munizioni, la condotta di fuga con tentativo di disfarsi delle armi e il contesto socio-ambientale di frequentazione. La difesa dell’indagato ricorreva per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. per essere stata la misura fondata sulla sola gravità del fatto e il difetto di motivazione su circostanze ritenute trascurate.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso, richiamando la nozione consolidata di attualità del pericolo. Il requisito non coincide con l’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta nel delitto: esige una valutazione prognostica che muova da un’analisi accurata della fattispecie concreta, considerando modalità della condotta, personalità del soggetto e contesto socio-ambientale. La pronuncia richiamata (Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Rv. 288197-01) fissa il criterio che il giudice di merito ha correttamente applicato.
Sul primo motivo, la Corte osserva che il Tribunale ha esaminato sia la fattispecie concreta sia la personalità dell’imputato sia il contesto socio-ambientale. Quanto alla gravità, ha descritto numero e tipologia delle armi sequestrate, talune con matricola abrasa, con il relativo munizionamento, rinvenute in parte nel campo adiacente l’abitazione, in parte lungo il percorso di fuga e in parte nell’abitazione. Quanto alla personalità, ha valorizzato la condotta di fuga e il tentativo di disfarsi delle armi. Quanto al contesto, ha rilevato la presenza in un’abitazione riconducibile a un pluripregiudicato, insieme ad altri soggetti pregiudicati o con carichi pendenti. La censura di violazione di legge risulta quindi infondata.
Sul secondo motivo, la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità. Il ricorso che deduca l’insussistenza dei gravi indizi o l’assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione. Restano escluse le censure che investono la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Alla Corte spetta verificare se il giudice di merito abbia adeguatamente dato conto delle ragioni della gravità del quadro indiziario e della sussistenza delle esigenze cautelari.
Nel caso concreto, il ricorso propone una lettura alternativa di talune circostanze di fatto poste a fondamento della decisione, senza evidenziare profili di illogicità o contraddittorietà della motivazione. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen. e con mandato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 28 c.p.p. – Casi di conflitto
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso